N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 21 gennaio 2004 dal tribunale di Milano atti relativi a El Shebini Khaled Stampa - Direttore responsabile di periodico - Requisiti - Cittadinanza comunitaria - Conseguente preclusione per lo straniero extracomunitario - Incidenza su diritto fondamentale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della liberta' di manifestazione del pensiero - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 11/1968 e 96/1968. - Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 21.(GU n.24 del 23-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Il cittadino egiziano El Shebini Khaled, residente a Milano, iscritto all'elenco «stranieri» dell'Albo dei giornalisti come pubblicista, ha chiesto la registrazione al Registro stampa del Tribunale di Milano di un periodico dal titolo Al Naba Al-Araby, di cui si qualifica direttore responsabile, proprietario, ed esercente impresa giornalistica. Secondo le norme attualmente in vigore tale domanda dovrebbe essere rigettata, giacche' il richiedente non e' ne' cittadino italiano (come richiesto dall'art. 3, legge n. 47/1948), ne' cittadino comunitario (che l'art. 9, legge n. 52/1996 ha equiparato al cittadino italiano ai fini degli art. 3 e 4 della legge n. 47/1948). Il pur autorevole parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, qui allegato, non risolve il problema. Infatti, la citata Convenzione di New York contiene solo una enunciazione di principi di liberta' di espressione gia' sanciti dalla nostra Costituzione, ne' risulta concretamente rilevante ai fini del decidere la sentenza n. 11/1968 di codesta onorevole Corte, sempre richiamata nel parere del Consiglio, giacche' nella specie non puo' considerarsi fatto notorio che nella Repubblica Egiziana siano negate le liberta' fondamentali, ne' il richiedente e' rifugiato politico. Inoltre, qui si tratta di stabilire non se il richiedente possa iscriversi all'albo dei pubblicisti (cui e' gia' iscritto) ma se possa essere direttore responsabile di un giornale. Questo giudice non ignora che numerose sentenze della Corte hanno ritenuto non confliggenti con la liberta' di stampa molte norme riguardanti l'esercizio della professione giornalistica e sulla registrazione dei periodici. (v. sent. nn. 11/1968, 98/1968). Nel caso concreto, pero', il rifiuto di registrazione di un giornale destinato alla comunita' araba del nostro paese, solo per il fatto che il direttore responsabile indicato non e' cittadino comunitario, sembra davvero confliggere con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione. Si consideri che un tale divieto finisce per incidere proprio sulle minoranze etniche piu' deboli, magari guardate con sospetto da parte della popolazione per particolari contingenze storiche o politiche. Nel caso di specie, non vi e' dubbio che la ricerca di un direttore responsabile italiano per il giornale sarebbe particolannente difficoltosa, considerato che il fatto che il direttore, per poter esercitare concretamente le funzioni di controllo demandategli dalla legge, dovrebbe avere anche una approfondita conoscenza della lingua araba e quindi le possibilita' si restringono ulteriormente. Sembra dunque a questo giudice che l'art. 3 della legge n. 47/1948, che consente solo ai cittadini comunitari di rivestire la carica di direttore responsabile di un periodico sia in contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione, tanto piu' in una societa' ormai multietnica.
P. Q. M. Sospende il procedimento di registrazione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunzi sulla compatibilita' dell'art. 3 della legge n. 47/1948, nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilita' di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico, con gli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione delle Repubblica italiana. Milano, addi' 20 gennaio 2004 Il Presidente delegato: D'Orsi 04C0700