N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2004

Ordinanza  emessa  il  17  febbraio 2004 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia,  sez.  staccata  di  Brescia sul ricorso
proposto da Osorio Pena Wilson contro Prefetto di Brescia ed altro

Straniero  e apolide - Lavoratore straniero in posizione irregolare -
  Regolarizzazione  - Esclusione nell'ipotesi di denuncia per uno dei
  reati  di  cui  agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Violazione di diritto
  fondamentale della persona e del principio di uguaglianza - Lesione
  del  diritto  di  difesa  -  Violazione  dei principi di diritto al
  lavoro,  di  liberta'  personale,  di  liberta' di circolazione, di
  presunzione di innocenza e di tutela del matrimonio.
- Legge   30 luglio   2002,   n. 189,   art. 33,  comma 7,  lett. c),
  modificato dal d.l. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, convertito in
  legge 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, comma secondo e 29.
(GU n.24 del 23-6-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 60/2004,
proposto    da    Osorio   Pena   Wilson   rappresentato   e   difeso
dall'avv. Maurizio   Sorrentino,   con  domicilio  eletto  presso  il
relativo studio, in Brescia, Viale Stazione, n. 23.
    Contro  Prefetto di Brescia, ministero dell'Interno costituiti in
giudizio,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato,  con  domicilio - presso i relativi uffici, in Brescia, Via S.
Caterina    n. 6;   per   l'annullamento,   previa   sospensiva   del
provvedimento  in  data  25  marzo  2003  cod. domanda n. 19403327 di
diniego  di regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso con la
cittadina  straniera  extracomunitaria  Aguirre Lezcano Nohemi De Los
Milagros;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;.
    Visti tutti gli atti della causa;
    Designato  quale relatore alla camera di consiglio del 30 gennaio
2004, il Dott. Gianluca Morri;
    Uditi i difensori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    In  esito  all'istanza  per  la  regolarizzazione del rapporto di
lavoro irregolare della sig.ra Aguirre Lezcano Nohemi De Los Milagros
-   cittadina   Colombiana   -  inoltrata  dal  ricorrente  ai  sensi
dell'art. 33  della  legge  30  luglio  2002  n. 189, come modificato
dall'art. 2  del  d.l.  9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9
ottobre  2002  n. 222,  il  Prefetto  della  Provincia  di Brescia ha
opposto  diniego  alla predetta domanda, ravvisando la ricorrenza dei
motivi  ostativi, segnalati dalla questura, riferiti al comma 7 lett.
a)   dell'articolo   citato,   nella   parte  in  cui  esclude  dalla
regolarizzazione  prestatori  d'opera  extracomunitari  che risultino
destinatari    di    un    provvedimento   di   espulsione   mediante
accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza pubblica. Nella
fattispecie  la  Questura  di Brescia ha accertato che a carico della
lavoratrice  extracomunitaria,  sig.ra  Aguirre Lezcano Nohemi De Los
Milagros,   risultano   essere  state  eseguite  due  espulsioni  con
accompagnamento alla frontiera quali elementi ostativi ai sensi della
norma citata.
    Contro  il  detto  provvedimento  il  ricorrente propone ricorso,
avanti  questa sezione, sostenuto da una serie di motivi volti, nella
sostanza,  a  censurare  la  normativa  posta  a base del diniego per
violazione  degli  artt. 3,  24  e  27  comma  2  della Costituzione,
chiedendo  a  questo  giudice  di  sollevare la relativa questione di
legittimita' costituzionale.

                            D i r i t t o

    1. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la  dedotta  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 33
comma  7  lett. a) della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato
dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito nella legge 9
ottobre   2002   n. 222,   nella   parte   in   cui   esclude   dalla
regolarizzaziorre  prestatori  d'opera  extracomunitari che risultino
destinatari    di    un    provvedimento   di   espulsione   mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    2. - La rilevanza della questione deriva dalla circostanza che il
provvedimento  reiettivo ha fatto automatica applicazione della norma
in esame, disponendo la reiezione dell'istanza di regolarizzazione in
forza  del  mero  accertamento  dell'esistenza  di due espulsioni con
accompagnamento   alla  frontiera  nei  confronti  della  lavoratrice
extracomunitaria.
    L'art.  33  comma  7  lett. a) della legge 30 luglio 2002 n. 189,
come  modificato  dall'art.  2  del  d.l.  9  settembre  2002  n. 195
convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222 stabilisce, infatti, che le
disposizioni  sulla regolarizzazione non si applichino ai rapporti di
lavoro  riguardanti prestatori d'opera extracomunitari «nei confronti
dei  quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi  dal  mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che
sussistano  le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di   circostanze  obiettive  riguardanti  l'inserimento  sociale.  La
revoca,  fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e
c),  non  puo'  essere  in  ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il
lavoratore  extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento
di  espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica...».
    3.  -  E'  necessario  premettere  che analoga questione e' stata
sollevata  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia -
sezione di Lecce, con ordinanza n. 251/2003, relativamente all'art. 1
comma  8  lett.  a) del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito nella
legge  9  ottobre  2002.  n. 222, concernente la regolarizzazione del
lavoro    irregolare   di   cittadini   extracomunitari   nell'ambito
dell'attivita' di impresa.
    4.  - La norma ora in esame (art. 33 comma 7 lett. a, della legge
30  luglio  2002  n. 189,  come  modificato  dall'art. 2  del  d.l. 9
settembre  2002  n. 195  convertito  in  legge 9 ottobre 2002 n. 222)
suscita  dubbi  circa  la  sua  conformita' con l'art. 3, primo comma
della  Costituzione,  che  vieta  anche al legislatore di trattare in
modo uguale situazioni soggettive profondamente diverse, nella misura
in   cui   equipara,   ai  fini  dell'aprioristica  esclusione  dalla
regolarizzazione  (escludendo  la  possibilita' di attribuire rilievo
all'esistenza   di   circostanze   obiettive   attestanti  l'avvenuto
inserimento  sociale  dello  straniero),  la ben differente posizione
dell'extracomunitario  che sia stato destinatario di un provvedimento
di  espulsione  mediante  accompagnamento  a  frontiera a mezzo della
forza  pubblica  per  motivi  di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato  o  perche'  ritenuto  socialmente  pericoloso,  con quella del
lavoratore  extracomunitario  che  (come di consueto conviene) si sia
semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il
termine  di  quindici  giorni  fissato  dall'intimazione  scritta  di
espulsione  o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato
privo  di  un  valido  documento d'identita', non commettendo reati e
senza rendersi in alcun modo pericoloso per la sicurezza pubblica.
    5.  -  In relazione a tali aspetti, la norma appare, altresi', in
contrasto  con  le  disposizioni  della Costituzione che impongono al
legislatore  di  adottare  scelte  ragionevoli  e  proporzionate,  in
particolare  quando  le stesse incidono sui diritti, sulla dignita' e
sulla   liberta'  della  persona  umana  che  la  Repubblica  intende
riconoscere  e garantire, sia con le previsioni di carattere generale
di  cui  agli  artt. 2  e 3 Cost., ma anche con la possibilita' della
permanenza   dello   straniero  nel  territorio  italiano  e  con  le
opportunita'  che  essa  offre  in  termini  di  attivita' lavorative
(art. 4  Cost.)  nonche'  di  esercizio  di  tutte  le altre garanzie
costituzionalmente  protette  quali  espressioni  di  liberta'  e  di
sviluppo della personalita' umana dell'individuo sia come singolo sia
nelle  formazioni  sociali in cui essa si svolge (oltre al diritto al
lavoro  di  cui  all'art. 4,  il  diritto  alla libera circolazione -
art. 16  all'unita'  familiare  -  artt. 2 e 29 ss - ed alla liberta'
personale - art. 13).
    Ed e' proprio dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che
si  rileva  il principio secondo cui, di fronte all'incisione di beni
di tal pregio, il controllo di costituzionalita' delle norme di legge
contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della
liberta'  sia  giustificato  dall'effettiva  realizzazione  di  altri
valori  costituzionali  o non vada incontro a ostacoli insormontabili
costituiti  dalla protezione di altri valori costituzionali (sentenza
24  febbraio 1995 n. 58 che richiama anche le sentt. mi. 63 del 1994,
81 del 1993, 368 del 1992 e 366 del 1991).
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87,  dichiara
rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2,
3,  4, 13, 16, 27 comma 2, 29 ss. della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 33 comma 7 lett. a) della legge
30  luglio  2002  n. 189,  come  modificato  dall'art. 2  del  d.l. 9
settembre  2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222, nei
sensi di cui in motivazione.
    Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale, nonche' la notifica della presente
ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  la  comunicazione  della medesima ai Presidenti dei due
rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Brescia, il 30 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Mariuzzo
              Il giudice relatore ed estensore: Morri
04C0720