N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 17 febbraio 2004 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Osorio Pena Wilson contro Prefetto di Brescia ed altro Straniero e apolide - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Regolarizzazione - Esclusione nell'ipotesi di denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Violazione di diritto fondamentale della persona e del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di diritto al lavoro, di liberta' personale, di liberta' di circolazione, di presunzione di innocenza e di tutela del matrimonio. - Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lett. c), modificato dal d.l. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, comma secondo e 29.(GU n.24 del 23-6-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 60/2004, proposto da Osorio Pena Wilson rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sorrentino, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Brescia, Viale Stazione, n. 23. Contro Prefetto di Brescia, ministero dell'Interno costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio - presso i relativi uffici, in Brescia, Via S. Caterina n. 6; per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento in data 25 marzo 2003 cod. domanda n. 19403327 di diniego di regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso con la cittadina straniera extracomunitaria Aguirre Lezcano Nohemi De Los Milagros; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;. Visti tutti gli atti della causa; Designato quale relatore alla camera di consiglio del 30 gennaio 2004, il Dott. Gianluca Morri; Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o In esito all'istanza per la regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare della sig.ra Aguirre Lezcano Nohemi De Los Milagros - cittadina Colombiana - inoltrata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222, il Prefetto della Provincia di Brescia ha opposto diniego alla predetta domanda, ravvisando la ricorrenza dei motivi ostativi, segnalati dalla questura, riferiti al comma 7 lett. a) dell'articolo citato, nella parte in cui esclude dalla regolarizzazione prestatori d'opera extracomunitari che risultino destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nella fattispecie la Questura di Brescia ha accertato che a carico della lavoratrice extracomunitaria, sig.ra Aguirre Lezcano Nohemi De Los Milagros, risultano essere state eseguite due espulsioni con accompagnamento alla frontiera quali elementi ostativi ai sensi della norma citata. Contro il detto provvedimento il ricorrente propone ricorso, avanti questa sezione, sostenuto da una serie di motivi volti, nella sostanza, a censurare la normativa posta a base del diniego per violazione degli artt. 3, 24 e 27 comma 2 della Costituzione, chiedendo a questo giudice di sollevare la relativa questione di legittimita' costituzionale. D i r i t t o 1. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 comma 7 lett. a) della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito nella legge 9 ottobre 2002 n. 222, nella parte in cui esclude dalla regolarizzaziorre prestatori d'opera extracomunitari che risultino destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 2. - La rilevanza della questione deriva dalla circostanza che il provvedimento reiettivo ha fatto automatica applicazione della norma in esame, disponendo la reiezione dell'istanza di regolarizzazione in forza del mero accertamento dell'esistenza di due espulsioni con accompagnamento alla frontiera nei confronti della lavoratrice extracomunitaria. L'art. 33 comma 7 lett. a) della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222 stabilisce, infatti, che le disposizioni sulla regolarizzazione non si applichino ai rapporti di lavoro riguardanti prestatori d'opera extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica...». 3. - E' necessario premettere che analoga questione e' stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione di Lecce, con ordinanza n. 251/2003, relativamente all'art. 1 comma 8 lett. a) del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito nella legge 9 ottobre 2002. n. 222, concernente la regolarizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari nell'ambito dell'attivita' di impresa. 4. - La norma ora in esame (art. 33 comma 7 lett. a, della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222) suscita dubbi circa la sua conformita' con l'art. 3, primo comma della Costituzione, che vieta anche al legislatore di trattare in modo uguale situazioni soggettive profondamente diverse, nella misura in cui equipara, ai fini dell'aprioristica esclusione dalla regolarizzazione (escludendo la possibilita' di attribuire rilievo all'esistenza di circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento a frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perche' ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto conviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre il termine di quindici giorni fissato dall'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento d'identita', non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo pericoloso per la sicurezza pubblica. 5. - In relazione a tali aspetti, la norma appare, altresi', in contrasto con le disposizioni della Costituzione che impongono al legislatore di adottare scelte ragionevoli e proporzionate, in particolare quando le stesse incidono sui diritti, sulla dignita' e sulla liberta' della persona umana che la Repubblica intende riconoscere e garantire, sia con le previsioni di carattere generale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., ma anche con la possibilita' della permanenza dello straniero nel territorio italiano e con le opportunita' che essa offre in termini di attivita' lavorative (art. 4 Cost.) nonche' di esercizio di tutte le altre garanzie costituzionalmente protette quali espressioni di liberta' e di sviluppo della personalita' umana dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui essa si svolge (oltre al diritto al lavoro di cui all'art. 4, il diritto alla libera circolazione - art. 16 all'unita' familiare - artt. 2 e 29 ss - ed alla liberta' personale - art. 13). Ed e' proprio dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che si rileva il principio secondo cui, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalita' delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della liberta' sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (sentenza 24 febbraio 1995 n. 58 che richiama anche le sentt. mi. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992 e 366 del 1991).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27 comma 2, 29 ss. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 comma 7 lett. a) della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222, nei sensi di cui in motivazione. Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia, il 30 gennaio 2004. Il Presidente: Mariuzzo Il giudice relatore ed estensore: Morri 04C0720