N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2004
Ordinanza emessa il 17 febbraio 2004 dal tribunale di Lecco nei procedimenti civili vertenti tra Colalev Valtellina Consorzio Coop. a r.l. contro I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Impresa agricola situata in zone montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali - Non cumulabilita' con il beneficio della riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con norma interpretativa - Incidenza sulla funzione giurisdizionale - Violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento. - Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 1, modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. - Costituzione, artt. 101 e 104.(GU n.24 del 23-6-2004 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede, assunta all'udienza del 28 gennaio 2004; Letti gli atti e documenti di causa; Visti i due distinti ricorsi in materia di previdenza proposti da Colavev Valtellina Consorzio Coop a r.l. e da Colavev Valtellina Coop a r.l. contro l'INPS; Rilevata la connessione oggettiva (causa petendi e petitum) e parzialmente soggettiva (quanto al convenuto resistente INPS); Rilevato che le due controversie sono entrambe pendenti avanti questo giudice del lavoro, dispone la riunione della causa iscritta al n. 238/02 R.G. alla causa iscritta al n. 237/02 R.G. Rilevato altresi': che le due societa' ricorrenti hanno introdotto le controversie sopra indicate evidenziando di svolgere la loro attivita' in zona agricola svantaggiata, avendo usufruito, quindi, del beneficio della riduzione dei contributi previsto dall'art. 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67; che alle societa' ricorrenti non sono state applicate le ulteriori riduzioni contributive previste a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali, previste dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48) e dalla legge n. 89/1991 e successive modifiche; che secondo le societa' ricorrenti le due agevolazioni perseguono finalita' autonome e completamente distinte; che la richiesta avanzata all'INPS per la restituzione di quanto versato a titolo di contributi per gli anni 1995-1997 ha dato esito negativo; che l'lNPS, costituendosi in giudizio, ha continuato a sostenere che le agevolazioni contributive previste in favore delle imprese agricole situate in zone montane sono incompatibili con la fiscalizzazione degli oneri sociali previsti in agricoltura; che i presupposti di fatto oggetto della presente causa non sono in contestazione tra le parti e che, quindi, la controversia verte esclusivamente sulla questione di diritto relativa alla cumulabilita' delle due distinte agevolazioni. che su tutta la predetta materia e' intervenuto il legislatore con l'art. 44, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in legge n. 326/2003); che tale norma recita testualmente: «l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni»; che il predetto decreto-legge n. 269/2003 veniva convertito nella legge n. 326/2003; che all'udienza del 28 gennaio 2004 parte ricorrente proponeva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.l. n. 269/2003; che la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 44 comma 1 del decreto-legge n. 269/2003 risulta determinante per la decisione della controversia in atto; che l'art. 44 del d.l. n. 269/2003 e' qualificata dal legislatore come norma interpretativa; che, sotto tale profilo, l'art. 44 del d.l. n. 269/2003 puo' apparire in contrasto con gli articoli 101 e 104 della Costituzione, in quanto la predetta norma sembrerebbe non assolvere alla tipica funzione propria della norma di legge (la funzione precettiva) quanto, piuttosto, ad una funzione che la Costituzione riserva all'ordinamento giudiziario; che la Corte costituzionale, in materia di legittimita' costituzionale delle norme interpretative, ha statuito che «per costante insegnamento della Corte, il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto cosi' facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le e' propria... (Corte costituzionale, sentenza n. 397/1994); che la giurisprudenza di merito prima e di legittimita' poi, ha ritenuto pacificamente cumulabili i benefici oggetto della presente controversia espressamente in termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 14227/00); che l'art. 44 del d.l. n. 269/2003 qualificato come norma di interpretazione da parte del legislatore sembrerebbe, invero, voler modificare con funzione retroattiva una preesistente norma di legge, con l'effetto di frustrare un'aspettativa dei fruitori del beneficio in questione e consentire un risparmio patrimoniale alla finanza pubblica (il decreto-legge n. 269/2003 e' testualmente intitolato: «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»); che a ben vedere, il problema interpretativo riguarda il rapporto tra le due distinte norme rispettivamente relative ai due distinti benefici (quello dell'attivita' agricole in zone svantaggiate e quello relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali); che, conseguentemente, la pretesa attivita' di interpretazione di una sola norma (l'art. 9 della legge n. 67/1988, su cui intende incidere l'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003) per un verso sembra sottrarre la funzione di interpretazione delle norme giuridiche all'ordine giudiziario (chiamato, nel caso di specie, a chiarire il rapporto tra due distinti istituti giuridici), per altro verso mira ad estinguere controversie giudiziarie come quella presente, attraverso una norma che non esamina il rapporto tra i due benefici e tra le due distinte norme che li disciplinano, ma - retroattivamente - regolamenti la situazione delle imprese che svolgono attivita' agricola in zone svantaggiate (sul profilo relativo ai limiti che la Costituzione impone al legislatore in materia di norme retroattive si veda, ancora, la sentenza della Corte costituzionale n. 397/1994: la irretroattivita' della norma e' vietata espressamente dalla Costituzione soltanto in materia penale ma costituisce, in ogni caso, violazione di un principio generale dell'ordinamento (art. 11 disposizioni sulla legge in generale) avente rilievo costituzionale sotto i profili della «tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e della coerenza e della certezza dell'ordinamento giuridico»).
P. Q. M. Si ritiene la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003 non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 101 e 104 Costituzione. Visto l'art. 295 codice procedura civile, si sospende il presente giudizio in attesa dela pronuncia della Corte costituzionale. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 23 della legge 16 marzo 1956, si dispone la comunicazione del presente provvedimento al sig. Presidente della Camera dei deputati, al sig. Presidente del Senato, al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, presso le rispettive sedi istituzionali. Dispone, altresi', la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti. Lecco, addi' 12 febbraio 2004 Il giudice del lavoro: Cecchetti 04C0721