N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2004

Ordinanza  emessa  il  17  febbraio  2004  dal tribunale di Lecco nei
procedimenti civili vertenti tra Colalev Valtellina Consorzio Coop. a
r.l. contro I.N.P.S.

Previdenza  e  assistenza  sociale - Impresa agricola situata in zone
  montane svantaggiate - Premi e contributi relativi alle prestazioni
  previdenziali  e assistenziali - Non cumulabilita' con il beneficio
  della  riduzione dei contributi agricoli unificati - Previsione con
  norma  interpretativa  - Incidenza sulla funzione giurisdizionale -
  Violazione    dei   principi   della   certezza   del   diritto   e
  dell'affidamento.
- Decreto-legge   30  settembre  2003,  n. 269,  art.  44,  comma  1,
  modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 101 e 104.
(GU n.24 del 23-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva  che precede, assunta all'udienza del 28
gennaio 2004;
    Letti gli atti e documenti di causa;
    Visti i due distinti ricorsi in materia di previdenza proposti da
Colavev Valtellina Consorzio Coop a r.l. e da Colavev Valtellina Coop
a r.l. contro l'INPS;
    Rilevata  la  connessione  oggettiva  (causa petendi e petitum) e
parzialmente soggettiva (quanto al convenuto resistente INPS);
    Rilevato  che  le  due controversie sono entrambe pendenti avanti
questo  giudice  del lavoro, dispone la riunione della causa iscritta
al n. 238/02 R.G. alla causa iscritta al n. 237/02 R.G.
    Rilevato altresi':
        che   le   due   societa'   ricorrenti  hanno  introdotto  le
controversie   sopra   indicate  evidenziando  di  svolgere  la  loro
attivita'  in  zona  agricola svantaggiata, avendo usufruito, quindi,
del  beneficio  della  riduzione  dei contributi previsto dall'art. 9
della legge 11 marzo 1988 n. 67;
        che  alle  societa'  ricorrenti  non  sono state applicate le
ulteriori riduzioni contributive previste a titolo di fiscalizzazione
degli  oneri sociali, previste dall'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987,
n. 536  (convertito  in  legge  29 febbraio 1988 n. 48) e dalla legge
n. 89/1991 e successive modifiche;
        che  secondo  le  societa'  ricorrenti  le  due  agevolazioni
perseguono finalita' autonome e completamente distinte;
        che  la  richiesta  avanzata  all'INPS per la restituzione di
quanto  versato a titolo di contributi per gli anni 1995-1997 ha dato
esito negativo;
        che  l'lNPS,  costituendosi  in  giudizio,  ha  continuato  a
sostenere  che  le agevolazioni contributive previste in favore delle
imprese  agricole  situate  in zone montane sono incompatibili con la
fiscalizzazione degli oneri sociali previsti in agricoltura;
        che  i  presupposti di fatto oggetto della presente causa non
sono  in  contestazione  tra  le parti e che, quindi, la controversia
verte   esclusivamente  sulla  questione  di  diritto  relativa  alla
cumulabilita' delle due distinte agevolazioni.
        che   su   tutta   la  predetta  materia  e'  intervenuto  il
legislatore con l'art. 44, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269
(convertito in legge n. 326/2003);
        che tale norma recita testualmente: «l'art. 9, comma 6, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, si
interpreta  nel  senso  che  le  agevolazioni  di  cui al comma 5 del
medesimo  art. 9,  cosi'  come sostituito dall'art. 11 della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai
commi   5  e  6  dell'art. 1  del  d.l.  30  dicembre  1987,  n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e integrazioni»;
        che  il  predetto decreto-legge n. 269/2003 veniva convertito
nella legge n. 326/2003;
        che   all'udienza   del  28  gennaio  2004  parte  ricorrente
proponeva  eccezione  di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del
d.l. n. 269/2003;
        che  la  questione  relativa alla legittimita' costituzionale
dell'art. 44   comma   1   del   decreto-legge   n. 269/2003  risulta
determinante per la decisione della controversia in atto;
        che  l'art.  44  del  d.l.  n. 269/2003  e'  qualificata  dal
legislatore come norma interpretativa;
        che,  sotto tale profilo, l'art. 44 del d.l. n. 269/2003 puo'
apparire  in contrasto con gli articoli 101 e 104 della Costituzione,
in  quanto  la  predetta  norma sembrerebbe non assolvere alla tipica
funzione  propria  della  norma  di  legge  (la  funzione precettiva)
quanto,  piuttosto,  ad  una  funzione  che  la  Costituzione riserva
all'ordinamento giudiziario;
        che  la  Corte  costituzionale,  in  materia  di legittimita'
costituzionale  delle  norme  interpretative,  ha  statuito  che «per
costante   insegnamento   della   Corte,  il  ricorso  da  parte  del
legislatore  a  leggi  di  interpretazione  autentica non puo' essere
utilizzato  per  mascherare norme effettivamente innovative dotate di
efficacia   retroattiva,   in   quanto   cosi'   facendo   la   legge
interpretativa  tradirebbe  la  funzione  che le e' propria... (Corte
costituzionale, sentenza n. 397/1994);
        che  la giurisprudenza di merito prima e di legittimita' poi,
ha   ritenuto  pacificamente  cumulabili  i  benefici  oggetto  della
presente  controversia espressamente in termini, Corte di Cassazione,
sentenza n. 14227/00);
        che  l'art. 44 del d.l. n. 269/2003 qualificato come norma di
interpretazione  da  parte del legislatore sembrerebbe, invero, voler
modificare  con funzione retroattiva una preesistente norma di legge,
con  l'effetto di frustrare un'aspettativa dei fruitori del beneficio
in  questione  e  consentire  un  risparmio patrimoniale alla finanza
pubblica  (il  decreto-legge  n. 269/2003 e' testualmente intitolato:
«disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici»);
        che  a  ben  vedere,  il  problema interpretativo riguarda il
rapporto  tra  le  due distinte norme rispettivamente relative ai due
distinti   benefici   (quello   dell'attivita'   agricole   in   zone
svantaggiate  e  quello  relativo  alla  fiscalizzazione  degli oneri
sociali);
        che,    conseguentemente,    la    pretesa    attivita'    di
interpretazione  di  una sola norma (l'art. 9 della legge n. 67/1988,
su  cui intende incidere l'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003) per
un  verso sembra sottrarre la funzione di interpretazione delle norme
giuridiche  all'ordine  giudiziario  (chiamato, nel caso di specie, a
chiarire  il rapporto tra due distinti istituti giuridici), per altro
verso   mira  ad  estinguere  controversie  giudiziarie  come  quella
presente,  attraverso una norma che non esamina il rapporto tra i due
benefici  e  tra  le  due  distinte  norme  che li disciplinano, ma -
retroattivamente  -  regolamenti  la  situazione  delle  imprese  che
svolgono   attivita'  agricola  in  zone  svantaggiate  (sul  profilo
relativo  ai  limiti  che  la  Costituzione  impone al legislatore in
materia di norme retroattive si veda, ancora, la sentenza della Corte
costituzionale   n. 397/1994:  la  irretroattivita'  della  norma  e'
vietata  espressamente  dalla Costituzione soltanto in materia penale
ma  costituisce,  in  ogni  caso, violazione di un principio generale
dell'ordinamento  (art. 11  disposizioni  sulla  legge  in  generale)
avente   rilievo   costituzionale   sotto  i  profili  della  «tutela
dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei soggetti quale principio
connaturato  allo  Stato di diritto e della coerenza e della certezza
dell'ordinamento giuridico»).
                              P. Q. M.
    Si  ritiene  la questione di legittimita' costituzionale relativa
all'art. 44   del   decreto-legge   n. 269/2003   non  manifestamente
infondata in riferimento agli articoli 101 e 104 Costituzione.
    Visto l'art. 295 codice procedura civile, si sospende il presente
giudizio in attesa dela pronuncia della Corte costituzionale.
    Ai   sensi  dell'art. 23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87  e
dell'art. 23  della  legge 16 marzo 1956, si dispone la comunicazione
del  presente  provvedimento  al  sig.  Presidente  della  Camera dei
deputati,  al  sig.  Presidente  del  Senato,  al sig. Presidente del
Consiglio dei ministri, presso le rispettive sedi istituzionali.
    Dispone,  altresi',  la trasmissione del presente provvedimento e
di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale.
    Si comunichi alle parti.
        Lecco, addi' 12 febbraio 2004
                  Il giudice del lavoro: Cecchetti
04C0721