N. 173 SENTENZA 9 - 15 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Toscana - Enti locali - Controlli sugli enti locali - Poteri
  sostitutivi   per   omissione  o  ritardo  di  atti  obbligatori  -
  Attribuzione  dell'esercizio  di  tali  poteri  al Difensore civico
  regionale - Ricorso del Governo - Lesione del valore costituzionale
  dell'autonomia degli enti locali - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua.
- Legge  Regione  Toscana  27 settembre 2002, n. 35, art. 1, comma 1,
  nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge della
  Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 120, secondo comma.
Regione  Toscana - Enti locali - Controlli sugli enti locali - Poteri
  sostitutivi   per   omissione  o  ritardo  di  atti  obbligatori  -
  Attribuzione  dell'esercizio  di  tali  poteri  al Difensore civico
  regionale  e,  in caso di vacanza dell'ufficio, al Presidente della
  Giunta  -  Ricorso  del Governo - Lesione del valore costituzionale
  dell'autonomia degli enti locali - Illegittimita' costituzionale.
- Legge  Regione  Toscana 27  settembre 2002, n. 35, art. 1, comma 3,
  che  sostituisce  l'art. 5,  comma 5,  della  legge  della  Regione
  Toscana 2 gennaio 2002, n. 2.
- Costituzione, art. 120, secondo comma.
(GU n.24 del 23-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3,
della  legge  della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante
«Modificazioni    alla   legge   regionale   2 gennaio   2002,   n. 2
(Soppressione  del  Comitato regionale di controllo e disposizioni in
materia  di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli
atti  degli  enti  locali  e  di esercizio dei poteri sostitutivi del
Difensore  civico  regionale)»,  che,  rispettivamente, sostituiscono
l'art. 3,  comma 1,  e  modificano  l'art. 5,  comma 5,  della  legge
regionale  n. 2  del  2002,  promosso  con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei ministri, notificato il 6 dicembre 2002, depositato in
cancelleria il 14 successivo e iscritto al n. 92 del registro ricorsi
2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Mario  Loria  per la Regione
Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il
successivo  14  dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato i commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge della Regione Toscana
27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale
2 gennaio   2002,   n. 2  (Soppressione  del  Comitato  regionale  di
controllo  e  disposizioni  in  materia  di  cessazione dei controlli
preventivi  di  legittimita'  sugli  atti  degli  enti  locali  e  di
esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)»: il
comma 1,  limitatamente  alla  parte  in  cui  sostituisce  l'art. 3,
comma 1,  della  legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto
modifica  l'art. 5,  comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del
2002.
    2.  -  Nel sollevare le questioni di legittimita' costituzionale,
il  ricorrente,  rappresentato  dall'Avvocatura generale dello Stato,
osserva  preliminarmente  che  la  legge  regionale n. 2 del 2002 era
stata  oggetto del ricorso di fronte alla Corte costituzionale, e che
in  pendenza  di  quel  giudizio - concluso con l'ordinanza n. 15 del
2003  -  la Regione, «con lodevole apertura alla leale cooperazione»,
aveva  approvato  la  nuova  legge n. 35 del 2002, apportando diverse
modifiche alla disciplina allora censurata.
    Tra queste modifiche, quelle concernenti l'art. 3, comma 1 - che,
nel nuovo testo, affida al Difensore civico regionale l'esercizio dei
poteri  sostitutivi  attribuiti  dalla  legge  statale  o  regionale,
disciplinando  il  modo  di  esercizio  del potere (che deve avvenire
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva
nomina  di un commissario ad acta) -, e l'art. 5, comma 5 - il quale,
nel  nuovo  testo,  dispone  che  in caso di vacanza dell'ufficio del
Difensore  civico,  i  poteri  in  questione siano esercitati «in via
transitoria»    dal    Presidente    della    Giunta   regionale   -,
contrasterebbero,  tuttavia,  con gli stessi parametri costituzionali
invocati   nel   precedente   giudizio,   e   segnatamente   con  gli
articoli 114,  primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p),
e 120, secondo comma, della Costituzione.
    2.1.  -  L'insieme  di  queste  disposizioni,  e  in  particolare
l'art. 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  demanderebbe alla
legge  statale  la  disciplina  dei  poteri sostitutivi nei confronti
degli  enti  locali,  stante la carenza di potesta' legislativa della
Regione in materia di controlli sostitutivi.
    A  suffragio  della  sussistenza  di  questa  riserva  statale di
attuazione  dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo
i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, si porrebbero
(a)  la  «continuita' testuale» dei due periodi dell'unitario secondo
comma  dell'art. 120  della  Costituzione,  che  concerne  il  potere
sostitutivo  del  Governo  e  i  relativi  casi  di esercizio, (b) le
«solenni   disposizioni»   contenute  nell'art. 114,  commi  primo  e
secondo,  della  Costituzione  (con  la garanzia dell'autonomia degli
enti  territoriali),  (c)  l'assegnazione alla competenza legislativa
esclusiva  dello Stato della materia relativa agli «organi di governo
e  funzioni  fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane»
[art. 117,  secondo  comma,  lettera p),  della Costituzione], (d) la
«cogente   esigenza»   di  una  disciplina  unitaria  -  o  perlomeno
fortemente  coordinata  -  delle  modalita'  di  esercizio dei poteri
sostitutivi,  a  iniziare  dall'individuazione dell'organo chiamato a
disporre l'intervento sostitutivo.
    Questi   rilievi   condurrebbero   a  interpretare  l'espressione
contenuta  nell'art. 120,  secondo comma, della Costituzione, secondo
cui  la «legge» definisce le citate procedure di esercizio dei poteri
sostitutivi,  alla  stregua  di  una  riserva  alla fonte legislativa
statale.
    2.2.   -   Il   ricorrente   osserva   inoltre   che  nel  quadro
costituzionale   delineato   si   sarebbe   collocato   l'art. 1  del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 13  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  funzionalita'  degli  enti  locali),  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24 aprile  2002,  n. 75, che sopprime il
Comitato  regionale  di controllo sugli atti degli enti locali, e che
non  potrebbe valere, a sostegno della normativa regionale censurata,
la  circostanza  che  anche la vigente legislazione statale [art. 136
del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli enti locali)] attribuisce al Difensore
civico  regionale,  a  mezzo  di  commissario  ad  acta  dallo stesso
nominato,   poteri  sostitutivi  per  omissione  o  ritardo  di  atti
obbligatori,  poiche'  comunque  la  disposizione regionale censurata
produrrebbe  l'effetto  innovativo  derivante dalla sostituzione - in
contrasto  con i parametri costituzionali invocati - di una specifica
disposizione statale con una norma regionale.
    2.3.  -  Sotto  altro  aspetto, si rileva che la disciplina degli
interventi  sostitutivi  non potrebbe neppure essere qualificata come
normativa  «di  chiusura»  rispetto  alle  disposizioni legislative o
amministrative    regionali   che   stabiliscono   obblighi   rimasti
inadempiuti o comunque non osservati.
    2.4.  -  Infine,  «in via logicamente subordinata», si sottolinea
che   lo  statuto  della  Regione  Toscana  non  parrebbe  consentire
l'attribuzione  al  Difensore  civico regionale di funzioni «di tanto
spessore».
    3.  -  Nel  giudizio  cosi'  promosso si e' costituita la Regione
Toscana,  che  ha  chiesto  una  pronuncia  di  inammissibilita' o di
infondatezza del ricorso.
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  di  trattazione,  la Regione
Toscana  ha  depositato  una memoria in cui, ribadendo l'infondatezza
del  ricorso governativo, si sottolinea come la legge regionale n. 35
del  2002  ora impugnata, recando modifiche alla legge regionale n. 2
del  2002,  fosse  stata  approvata  dalla Regione proprio per tenere
conto di quanto rilevato dal Governo nel precedente ricorso contro la
legge n. 2 sotto il profilo della competenza a disciplinare il potere
sostitutivo  nei  confronti  degli  enti  nella materia della finanza
locale,  e  in relazione al principio di coordinamento con la finanza
pubblica (da cio' l'abrogazione dell'art. 4 della precedente legge).
    La  disciplina  impugnata  non  attribuirebbe  alcun nuovo potere
sostitutivo  al  Difensore  civico  regionale,  ma  si  limiterebbe a
«confermare»  quanto  disposto da singole leggi regionali di settore,
che  tra  l'altro  assegnerebbero  al  Difensore  civico anche poteri
sostitutivi  nei  confronti  degli  enti  locali  e  nei confronti di
amministrazioni  diverse  dagli enti locali, i cui atti non sarebbero
piu'   soggetti   a   controllo  da  parte  del  co.re.co.,  data  la
soppressione di quest'ultimo.
    Quanto poi al previsto esercizio di poteri sostitutivi attribuiti
al   Difensore  civico  da  leggi  dello  Stato,  si  tratterebbe  di
previsione  puramente  attuativo-ricognitiva, comunque necessaria per
garantire continuita' nell'azione amministrativa, posto che rilevanti
funzioni  sarebbero  state  attribuite  da norme statali ai difensori
civici regionali.
    4.1.  -  In  generale,  la difesa regionale contesta l'assunto di
fondo  del  ricorso,  e cioe' che il potere sostitutivo nei confronti
degli  enti  locali  spetti  esclusivamente  al  Governo, secondo gli
invocati  articoli 114,  117,  secondo comma, lettera p), e 120 della
Costituzione:  al  contrario,  si  osserva,  la disciplina del potere
sostitutivo  non  costituirebbe  una materia a se', ma un aspetto «di
chiusura»   della   regolazione   delle  diverse  materie,  e  dunque
seguirebbe  i  criteri  di ripartizione tra Stato e Regioni delineati
dall'art. 117 della Costituzione.
    Pertanto,  nelle  materie  affidate  alla  potesta'  legislativa,
esclusiva   o   concorrente,   della  Regione,  a  quest'ultima  (con
l'esclusione  dei  casi  di diretta intestazione allo Stato di talune
funzioni    amministrative   in   applicazione   del   principio   di
sussidiarieta)   spetterebbe   dettare   la   normativa  applicabile,
disciplinare i rapporti amministrativi e «allocare» l'esercizio delle
funzioni,  cio'  che  attrarrebbe anche la disciplina delle eventuali
conseguenze  previste  in  caso  di inadempienza o inerzia degli enti
locali  nell'esercizio delle funzioni conferite, pena la paralisi del
sistema.
    La  disciplina  del potere sostitutivo posta con legge regionale,
in  materie di competenza propria, a fronte di accertate inadempienze
indicate  nella legge stessa, ovvero di richieste di intervento degli
stessi enti locali in ipotesi eccezionali e patologiche, non potrebbe
dirsi  dunque  lesiva di alcuno dei parametri costituzionali invocati
dallo Stato: (a) non dell'art. 114, che - anzi - porrebbe su un piano
di  parita'  tutti  gli  enti  costitutivi  della Repubblica; (b) non
dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera p),   perche'  il  potere
sostitutivo  regionale  riguarderebbe  solo  l'area affidata, ratione
materiae,  alla  legislazione  regionale;  (c) non dell'art. 120, che
contemplerebbe  un potere sostitutivo generale - ma eccezionale - del
Governo, connesso a presupposti del tutto particolari, in vista della
garanzia  dell'unita'  stessa  del sistema, con una norma che darebbe
ora «copertura» costituzionale ai poteri sostitutivi del Governo gia'
prima  stabiliti  dall'ordinamento  e  giustificati,  anche alla luce
della giurisprudenza costituzionale, da esigenze unitarie.
    Che la previsione costituzionale non esaurisca l'intera gamma dei
poteri  sostitutivi  sarebbe,  d'altra parte, confermato dalla stessa
legislazione statale: ad esempio, dalla disciplina della sostituzione
nei  confronti  degli enti locali in caso di mancata approvazione dei
bilanci  di  previsione  (legge  n. 75  del  2002,  confermata  dalla
successiva  legge 20 maggio 2003, n. 116), che assegna tale potere al
Prefetto,  in relazione alla materia della finanza degli enti locali.
Se  fosse  vera  la  premessa del ricorrente, anche queste previsioni
poste da norme statali dovrebbero ritenersi incostituzionali, poiche'
non in linea con quanto disposto dall'art. 120 della Costituzione.
    Dovrebbe,   quindi,   affermarsi   la   legittimita'  del  potere
sostitutivo   regolato   con   normative   regionali,  nelle  materie
sostanziali di competenza della Regione, fermi restando il necessario
rispetto  dei  principi  di  leale collaborazione e proporzionalita',
nonche'  la  salvaguardia della potesta' statutaria e regolamentare e
dell'autonomia  organizzativa  degli  enti  locali:  il  sindacato di
costituzionalita'  sulle  leggi regionali potrebbe svolgersi, allora,
solo  di  volta in volta, in relazione alla verifica del rispetto dei
limiti e dei principi sopra indicati.
    L'interpretazione  esposta  troverebbe conferma - ad avviso della
difesa   regionale   -   anche  nella  legge  5  giugno 2003,  n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che non conterrebbe
alcuna  previsione dalla quale desumere l'esclusione della disciplina
del potere sostitutivo dall'ambito della legislazione regionale.
    4.2.  -  Sotto  un diverso profilo, la difesa regionale contesta,
poi,  l'affermazione governativa secondo cui lo statuto regionale non
ammetterebbe competenze del Difensore civico regionale come quella in
questione.  A  tal  riguardo, si sottolinea come lo statuto definisca
l'attivita'  dell'organo  in  termini  del tutto generici, demandando
alla  legge  regionale  la  disciplina  puntuale,  cio'  che  sarebbe
avvenuto con l'attribuzione anche di poteri sostitutivi nei confronti
degli  enti  locali  (legge  regionale 12 gennaio 1994, n. 4, recante
«Nuova disciplina del Difensore civico»).
    4.3.  -  Infine,  la Regione Toscana sostiene l'impossibilita' di
seguire   l'impostazione   propria   del   ricorso  statale,  per  le
conseguenze  inaccettabili che ne deriverebbero: la Regione, infatti,
in quanto priva del potere di disciplinare gli interventi sostitutivi
nei  confronti  degli  enti  locali, dovrebbe segnalare al Governo, a
norma dell'art. 120 della Costituzione, i casi in cui gli enti locali
risultassero  inadempienti,  e sarebbe percio' affidata al Governo la
valutazione  sulla  sussistenza  del  presupposto  di  un  intervento
sostitutivo in base alla norma costituzionale.
    Anche  prescindendo  dall'appesantimento  procedurale, una simile
impostazione  risulterebbe  fortemente  lesiva  dell'autonomia  delle
Regioni,   in   quanto   sarebbe  il  Governo  a  decidere  circa  la
possibilita'  o l'opportunita' di perseguire un determinato obiettivo
posto   dal   legislatore  regionale  con  l'attivazione  del  potere
sostitutivo.   Per  prevenire  una  simile  conseguenza,  la  Regione
finirebbe  dunque  per essere indotta a trattenere a se' - in patente
dissonanza  con  il  sistema  disegnato  a  seguito della riforma del
Titolo  V della Parte II della Costituzione - l'esercizio di funzioni
amministrative  reputate  di  particolare rilievo, con la distorsione
del principio di sussidiarieta' e con l'accentuazione del criterio di
adeguatezza.
    In  definitiva,  l'idea  che la disciplina del potere sostitutivo
sia  estranea  alla  competenza  regionale  non  sarebbe sostenibile,
dovendosi  al  contrario  ammetterne  la possibilita', nel quadro dei
criteri  sopra  illustrati,  conformemente  a  quanto  espresso nella
giurisprudenza  costituzionale  piu'  recente  (sentenza  n. 313  del
2003), che ha definito presupposti e modi del potere di sostituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dei commi 1 e 3 dell'art. 1
della  legge  della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante
«Modificazioni    alla   legge   regionale   2 gennaio   2002,   n. 2
(Soppressione  del  Comitato regionale di controllo e disposizioni in
materia  di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli
atti  degli  enti  locali  e  di esercizio dei poteri sostitutivi del
Difensore civico regionale)»: il comma 1, limitatamente alla parte in
cui  sostituisce  l'art. 3,  comma 1,  della legge regionale n. 2 del
2002;  il  comma 3,  in  quanto  modifica  l'art. 5,  comma 5,  della
medesima legge regionale n. 2 del 2002.
    Ad   avviso   del  ricorrente,  l'art. 1,  comma 1,  della  legge
regionale  n. 35 del 2002 - che, sostituendo l'art. 3, comma 1, della
legge n. 2 del 2002, affida al Difensore civico regionale l'esercizio
dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e
disciplina  il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina
di un commissario ad acta) -, e l'art. 1, comma 3, della stessa legge
n. 35 del 2002 - che modifica l'art. 5, comma 5, della legge n. 2 del
2002,  disponendo  che, in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore
civico,  i  poteri in questione siano esercitati «in via transitoria»
dal  Presidente  della  Giunta  regionale -, contrasterebbero con gli
articoli 114,  primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p),
e 120, secondo comma, della Costituzione.
    Alla  luce  di  queste disposizioni costituzionali, risulterebbe,
infatti,   riservata   allo  Stato  la  disciplina  degli  interventi
sostitutivi.
    Tale   conclusione   sarebbe   sorretta  (a)  dalla  «continuita'
testuale»  dei  due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120
della  Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e
i  relativi  casi  di  esercizio,  (b)  dalle  «solenni disposizioni»
contenute  nell'art. 114,  commi  primo e secondo, della Costituzione
(con   la  garanzia  dell'autonomia  degli  enti  territoriali),  (c)
dall'assegnazione  alla  competenza legislativa esclusiva dello Stato
della   materia   relativa   agli   «organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali  di  Comuni, Province e Citta' metropolitane» [art. 117,
secondo  comma,  lettera p),  della Costituzione], (d) dalla «cogente
esigenza»  di  una  disciplina  unitaria  -  o  perlomeno  fortemente
coordinata  -  delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi, a
iniziare   dall'individuazione   dell'organo   chiamato   a  disporre
l'intervento sostitutivo.
    La  disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi
a  una  specifica  disciplina  statale,  rivelerebbe  altresi' il suo
carattere  innovativo,  in  contrasto  con i parametri costituzionali
invocati.
    Infine, sarebbe dubbia la possibilita' di attribuire al Difensore
civico  regionale,  sulla  base  dello statuto della Regione Toscana,
funzioni   «di   tanto   spessore»   quali  quelle  attribuite  dalle
disposizioni impugnate.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1.  -  Questa  Corte  ha gia' affermato che l'art. 120, secondo
comma,  della  Costituzione  non  preclude, in linea di principio, la
possibilita'  che  la  legge  regionale,  intervenendo  in materie di
propria   competenza  e  nel  disciplinare  l'esercizio  di  funzioni
amministrative  di competenza degli enti locali, preveda anche poteri
sostitutivi  in  capo a  organi  regionali  nel  caso di inerzia o di
inadempimento  da parte dell'ente ordinariamente competente (sentenze
numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004).
    Tuttavia,  nel  prevedere  ipotesi  di interventi sostitutivi, da
configurarsi  come  eccezionali  rispetto  al normale esercizio delle
funzioni, la legge regionale e' tenuta al rispetto di alcuni principi
derivanti  dall'esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il
valore  costituzionale  dell'autonomia  degli enti locali. Tra questi
principi,   rileva   nel  caso  in  esame  quello  secondo  il  quale
l'esercizio  del  potere sostitutivo deve essere affidato a un organo
di  governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una
decisione  di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994,
n. 460  del  1989),  stante  l'attitudine  dell'intervento a incidere
sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito.
    2.2. - L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 35
del  2002  non  si  conforma  al  principio suddetto, enucleato nelle
citate pronunce di questa Corte, e cio' a causa dell'attribuzione del
potere  di  sostituzione nei confronti degli enti locali al Difensore
civico regionale.
    Come   questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  piu'  ampiamente
argomentare  (cfr.  sentenza  n. 112  del 2004), il Difensore civico,
indipendentemente  da  ogni  qualificazione  giuridica,  e' titolare,
generalmente,  di  funzioni  connesse  alla  tutela della legalita' e
della  regolarita'  dell'amministrazione,  funzioni  assimilabili, in
larga  misura,  a  quelle  di  controllo,  spettanti  - anteriormente
all'abrogazione   dell'art. 130  della  Costituzione  -  ai  comitati
regionali   di  controllo,  ai  quali  tale  figura  era  gia'  stata
equiparata  dall'art. 17  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127 [ora
art. 136  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali)] e da alcune leggi
regionali successive.
    Anche  nella  Regione  Toscana,  il Difensore civico regionale ha
compiti  di  questo tipo, essendo chiamato, a norma dell'art. 2 della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore
civico),  ad  assicurare  «la  tutela non giurisdizionale dei diritti
soggettivi,  degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o
diffusi  dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei
servizi,  singoli o associati» (comma 1), e a intervenire «in caso di
ritardo,    irregolarita'   ed   omissione   nell'attivita'   e   nei
comportamenti  dei  pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo
rispetto  dei  principi  di  legalita', trasparenza, buon andamento e
imparzialita' dell'azione amministrativa» (comma 2).
    La  natura  del Difensore civico e le funzioni da esso esercitate
impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un organo di
governo  regionale,  che,  sola, consente di esercitare nei confronti
degli  enti  locali  interventi  di  tipo sostitutivo. Questi ultimi,
infatti,   per   il  loro  tradursi  in  spostamenti  eccezionali  di
competenze,   e   per   la   loro  incidenza  diretta  sull'autonomia
costituzionalmente  garantita  di enti politicamente rappresentativi,
non  possono  non  provenire  dagli  organi regionali di vertice, cui
istituzionalmente  competono  le  determinazioni di politica generale
delle quali essi stessi assumono la responsabilita'.
    2.3.  - Le medesime ragioni che fondano il contrasto dell'art. 1,
comma 1,  della  legge  della  Regione  Toscana n. 35 del 2002 con la
Costituzione  valgono  anche  per  il comma 3 del medesimo art. 1, il
quale,   nel   prevedere  la  disciplina  dell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi  regionali nel caso di vacanza dell'ufficio del Difensore
civico,  illegittimamente  presuppone  in quest'ultimo la titolarita'
dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 1,
della  legge  della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante
«Modificazioni    alla   legge   regionale   2 gennaio   2002,   n. 2
(Soppressione  del  Comitato regionale di controllo e disposizioni in
materia  di cessazione dei controlli preventivi di legittimita' sugli
atti  degli  enti  locali  e  di esercizio dei poteri sostitutivi del
Difensore   civico   regionale)»,  nella  parte  in  cui  sostituisce
l'art. 3,   comma 1,   della   legge   regionale  n. 2  del  2002;  e
dell'art. 1,  comma 3,  della  medesima  legge  della Regione Toscana
n. 35  del  2002,  che  sostituisce  l'art. 5,  comma 5,  della legge
regionale n. 2 del 2002.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.
               Il Presidente e redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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