N. 174 ORDINANZA 9 - 15 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Sanzione accessoria
  del  fermo  del  veicolo - Attivita' riparatoria del trasgressore -
  Mancata  considerazione  - Ritenuta irragionevolezza e iniquita' in
  danno  del  proprietario  dell'automezzo non conducente, violazione
  della  delega legislativa che imponeva l'abrogazione della sanzione
  -  Omessa  descrizione  della  fattispecie  concreta  e mancanza di
  motivazione    sulla    rilevanza    della    questione   Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 76.
(GU n.24 del 23-6-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza del 31 marzo 2003 dal giudice di pace
di  Casalmaggiore nel procedimento civile vertente tra D'Alcala' Remo
e  il Prefetto di Cremona, iscritta al n. 1113 del registro ordinanze
2003  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,
prima serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 maggio 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto che il giudice di pace di Casalmaggiore ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  73  (recte:  76)  della  Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada);
        che il remittente premette di essere investito di un ricorso,
ex  artt. 205  e  214  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, e 22
della  legge  24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
proposto contro il Ministero dell'interno;
        che secondo il giudice a quo la norma censurata contrasta con
l'art. 3   della   Costituzione,   in  quanto  prevede  una  sanzione
irragionevole  ed  iniqua, se applicata «a prescindere dell'attivita'
riparatoria del trasgressore», che danneggia «in maniera maggiore non
il  conducente  non  proprietario  del  veicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo  ...  bensi' il proprietario dell'automezzo», il quale
puo' essere del tutto estraneo alla violazione contestata;
        che  lo  stesso  giudice  ritiene  che  la  norma  denunciata
contrasti  anche  con  l'art. 76  della  Costituzione,  in  quanto il
legislatore  delegato  non  ha attuato la legge delega 22 marzo 2001,
n. 85  (Delega  al  Governo  per  la revisione del nuovo codice della
strada),  la  quale,  all'art. 2,  comma 1,  lettera mm), ha previsto
l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato   che  il  remittente  ha  omesso  di  descrivere  la
fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla
rilevanza della questione;
        che,   per   tale   ragione,   la   questione  va  dichiarata
manifestamente inammissibile (ordinanze n. 207 e n. 182 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 126,  comma 7,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal
giudice di pace di Casalmaggiore con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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