N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 22 gennaio 2004 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Mathlouthi Ahmed Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.25 del 30-6-2004 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza. 1. - Il difensore deduce innanzitutto violazione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 perche' la norma in oggetto porrebbe una disparita' di trattamento tra il reato per cui si procede e quelli previsti dai commi 13 e 13-bis dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, di cui uno di pari gravita' (contravvenzione punita con la stessa pena edittale), e l'altro addirittura piu' grave (delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni). Per questi, infatti, la legge (art. 13, comma 13-ter) prevede solo la facolta' d'arresto, mentre il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter e' previsto ingiustificatamente l'arresto obbligatorio. 2. - Viene infine dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. cit. per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla previsione che l'imputato debba comunque essere tratto a giudizio direttissimo in stato d'arresto, per l'inapplicablita' alla specie dell'art. 121 disp. att. c.p.p. Non manifestamente infondata appaiono le ipotesi di illegittimita' costituzionale sollevate. In contrasto con la Costituzione appare anche l'art. 14, comma 5-quinquies, sia in relazione all'art. 3 della Costituzione, come denunziato, sia in relazione all'art. 13. Nel sistema del codice, invero, l'arresto in flagranza e' previsto solo per i delitti, e l'arresto stesso e' collegato e funzionale all'eventuale emissione di misure cautelari: che infatti in caso di arresto (facoltativo o fuori flagranza, ove la legge lo preveda) sono consentite oltre i limiti ordinari di pena (cfr. art. 391, quinto comma c.p.p.). Nella specie, al contrario, il legislatore ha costruito una singolare figura di arresto che esaurisce in se' i propri effetti processuali e sostanziali - non essendo consentita, all'esito del giudizio di convalida, l'adozione di alcuna misura cautelare. Sicche' non puo' che concludersi che nella specie l'arresto non e' previsto per le esigenze di sicurezza e di tutela presidiate dal processo penale, ma solo a garanzia dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo, qual e' l'espulsione. Tutto cio' appare in primo luogo in contrasto con l'art. 13 Cost., per il quale la liberta' personale puo' essere limitata provvisoriamente dall'autorita' di p.s. solo in casi eccezionali di necessita' e di urgenza. Evidentemente l'autonomia del legislatore ordinario nell'individuare le fattispecie tassative cui fa riferimento la norma costituzionale non puo' spingersi fino al punto di ritenere l'esigenza di espellere un cittadino extracomunitario fatto di tale eccezionale necessita' ed urgenza da autorizzare la compressione - sia pur provvisoria - della liberta' personale da parte delle forze di polizia. Non potendosi applicare alla fattispecie la norma di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p., (per cui il p.m. dispone l'immediata liberazione dell'arrestato se non ritiene di dover chiedere misure coercitive), pena la sostanziale vanificazione della norma (il p.m. dovrebbe infatti sempre disporre la liberazione, non essendo consentita l'adozione di misure coercitive), non puo' non ravvisarsi nella specie una violazione del principio di uguaglianza, essendo questo l'unico caso in cui l'arrestato - pur non potendosi applicare alcuna misura - deve rimanere in stato di restrizione della liberta' fino alla convalida: e cio' senza alcuna giustificazione razionale. Priva di giustificazione razionale appare infine la previsione dell'arresto in flagranza obbligatorio per chi si trattenga sul territorio nazionale in violazione dell'ordine del questore, quando per le fattispecie di reingresso nel territorio dello Stato dopo l'espulsione prevista dall'art. 13, commi 13 e 13-bis (considerate dal legislatore - alla stregua della pena edittale - una di pari gravita', l'altra notevolmente piu' grave, e comunque entrambe indubbiamente indicative di maggior pericolosita' sociale) e' prevista solo la facolta' d'arresto. Tale disparita' di trattamento appare dunque lesiva del principio di uguaglianza. Quanto alla rilevanza delle questioni denunziate rispetto al giudizio di convalida, essa e' del tutto evidente: la dichiarazione di incostituzionalita' della norma incriminatrice ovvero di quella che prevede l'obbligatorieta' dell'arresto porterebbe infatti alla mancata convalida del medesimo o quanto meno alla necessita' di valutare i presupposti che giustificano, in caso di arresto facoltativo, l'esercizio del relativo potere. Il procedimento va dunque sospeso, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per la decisione sulle questioni di costituzionalita' sollevate.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; A) Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione; B) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; C) Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 22 gennaio 2004 Il giudice: Catellani 04C0733