N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  22 gennaio 2004 dal tribunale di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Mathlouthi Ahmed

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza - Disparita' di trattamento rispetto ad
  ipotesi  di  reato  analoghe  o  piu' gravi - Carenza del requisito
  della  necessita'  ed urgenza per l'adozione da parte della polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.25 del 30-6-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza.
    1.  -  Il  difensore  deduce  innanzitutto violazione dell'art. 3
Cost.  da  parte  dell'art. 14  comma  5-quinquies d.lgs. n. 286/1998
perche'  la  norma  in oggetto porrebbe una disparita' di trattamento
tra  il  reato  per  cui  si procede e quelli previsti dai commi 13 e
13-bis  dell'art. 13  d.lgs. n. 286/1998, di cui uno di pari gravita'
(contravvenzione  punita  con  la  stessa  pena  edittale), e l'altro
addirittura  piu'  grave  (delitto  punito con la reclusione da uno a
quattro  anni). Per questi, infatti, la legge (art. 13, comma 13-ter)
prevede  solo  la facolta' d'arresto, mentre il reato di cui all'art.
14    comma   5-ter   e'   previsto   ingiustificatamente   l'arresto
obbligatorio.
    2.   -   Viene  infine  dedotta  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 14,   comma   5-quinquies   d.lgs.   cit.   per  violazione
dell'art. 3  Cost.  in relazione alla previsione che l'imputato debba
comunque  essere  tratto  a giudizio direttissimo in stato d'arresto,
per l'inapplicablita' alla specie dell'art. 121 disp. att. c.p.p.
    Non    manifestamente    infondata   appaiono   le   ipotesi   di
illegittimita' costituzionale sollevate.
    In  contrasto  con  la Costituzione appare anche l'art. 14, comma
5-quinquies,  sia  in  relazione  all'art. 3 della Costituzione, come
denunziato, sia in relazione all'art. 13.
    Nel  sistema  del  codice,  invero,  l'arresto  in  flagranza  e'
previsto  solo  per  i  delitti,  e  l'arresto  stesso e' collegato e
funzionale  all'eventuale  emissione di misure cautelari: che infatti
in  caso  di  arresto (facoltativo o fuori flagranza, ove la legge lo
preveda)  sono  consentite  oltre  i  limiti  ordinari  di pena (cfr.
art. 391,  quinto  comma  c.p.p.).  Nella  specie,  al  contrario, il
legislatore   ha  costruito  una  singolare  figura  di  arresto  che
esaurisce  in  se'  i  propri effetti processuali e sostanziali - non
essendo  consentita,  all'esito del giudizio di convalida, l'adozione
di  alcuna  misura  cautelare.  Sicche'  non puo' che concludersi che
nella specie l'arresto non e' previsto per le esigenze di sicurezza e
di  tutela  presidiate  dal  processo  penale,  ma  solo  a  garanzia
dell'esecuzione   di   un   provvedimento   amministrativo,  qual  e'
l'espulsione.
    Tutto  cio'  appare  in  primo  luogo  in contrasto con l'art. 13
Cost.,  per  il  quale  la  liberta'  personale  puo' essere limitata
provvisoriamente  dall'autorita'  di p.s. solo in casi eccezionali di
necessita'  e  di  urgenza. Evidentemente l'autonomia del legislatore
ordinario   nell'individuare   le   fattispecie   tassative   cui  fa
riferimento  la norma costituzionale non puo' spingersi fino al punto
di  ritenere  l'esigenza  di  espellere un cittadino extracomunitario
fatto  di  tale  eccezionale  necessita' ed urgenza da autorizzare la
compressione  -  sia  pur  provvisoria  - della liberta' personale da
parte delle forze di polizia.
    Non   potendosi  applicare  alla  fattispecie  la  norma  di  cui
all'art. 121  disp. att. c.p.p., (per cui il p.m. dispone l'immediata
liberazione  dell'arrestato  se  non ritiene di dover chiedere misure
coercitive),  pena  la sostanziale vanificazione della norma (il p.m.
dovrebbe   infatti   sempre  disporre  la  liberazione,  non  essendo
consentita  l'adozione di misure coercitive), non puo' non ravvisarsi
nella  specie  una  violazione  del principio di uguaglianza, essendo
questo  l'unico caso in cui l'arrestato - pur non potendosi applicare
alcuna  misura - deve rimanere in stato di restrizione della liberta'
fino alla convalida: e cio' senza alcuna giustificazione razionale.
    Priva  di  giustificazione  razionale appare infine la previsione
dell'arresto  in  flagranza  obbligatorio  per  chi  si trattenga sul
territorio  nazionale  in violazione dell'ordine del questore, quando
per  le  fattispecie  di  reingresso  nel territorio dello Stato dopo
l'espulsione  prevista  dall'art. 13,  commi 13 e 13-bis (considerate
dal  legislatore  - alla  stregua  della  pena edittale - una di pari
gravita',  l'altra  notevolmente  piu'  grave,  e  comunque  entrambe
indubbiamente   indicative   di  maggior  pericolosita'  sociale)  e'
prevista  solo  la facolta' d'arresto. Tale disparita' di trattamento
appare dunque lesiva del principio di uguaglianza.
    Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni  denunziate rispetto al
giudizio  di  convalida, essa e' del tutto evidente: la dichiarazione
di  incostituzionalita'  della  norma incriminatrice ovvero di quella
che  prevede  l'obbligatorieta'  dell'arresto porterebbe infatti alla
mancata  convalida  del  medesimo  o  quanto  meno alla necessita' di
valutare   i   presupposti  che  giustificano,  in  caso  di  arresto
facoltativo, l'esercizio del relativo potere.
    Il  procedimento va dunque sospeso, e gli atti rimessi alla Corte
costituzionale  per la decisione sulle questioni di costituzionalita'
sollevate.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    A)   Dichiara   non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
    B)   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    C) Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Reggio Emilia, addi' 22 gennaio 2004
                        Il giudice: Catellani
04C0733