MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 maggio 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Alipanah  Rashin,  di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di odontoiatra.
(GU n.152 del 1-7-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Alipanah Rashin cittadina
iraniana,  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di «Dottorato in
odontoiatria»  conseguito  in  Iran, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003, ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
13 gennaio  e  6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato  decreto  legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la
sig.ra Alipanah Rashin e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Dottorato  in odontoiatria» rilasciato in data
9 marzo  1996  dall'Universita'  delle  scienze mediche e dei servizi
sanitari-curativi  «Shahid  Beheshti» di Teheran alla sig.ra Alipanab
Rashin, nata a Teheran (Iran) il 6 maggio 1972, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
odontoiatra.
  2  La  dott.ssa  Alipanah  Rashin  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4.  Il  presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de
Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola