MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2004 

Abilitazione  all'espletamento  dell'attestazione di conformita' alle
norme  tecniche  armonizzate,  per  il solo requisito essenziale n. 2
«Sicurezza  in  caso  d'incendio»,  a favore dell'Istituto ricerche e
collaudi M. Masini - S.r.l., in Rho.
(GU n.154 del 3-7-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  246 del
21 aprile  1993,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di «Istituto
ricerche  e collaudi M. Masini. S.r.l.» con sede in via Moscova, 11 -
Rho  (Milano),  in  relazione  all'applicazione  delle norme tecniche
armonizzate  di  seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo
requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  L'Istituto  ricerche  e  collaudi M. Masini. S.r.l. con sede in via
Moscova,  11  -  Rho (Milano), nel seguito denominato «Organismo», e'
abilitato,  nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e
ai   fini   della   corrispondente   notifica  alla  Commissione  UE,
all'espletamento  dell'attestazione  della  conformita' alle seguenti
norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo
specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2
«Sicurezza in caso d'incendio»;
  Organismo  di  certificazione, organismo di ispezione e laboratorio
di prova:
    1.  EN 1125: 1997 + A1:2001 «Dispositivi antipanico per uscite di
sicurezza azionati mediante barra orizzontale».
    2.  EN  179:1997  +  A1:2002 «Dispositivi per uscite di emergenza
azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta».
  L'attivita'  complessiva  dell'«Organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  delle normative citate in premessa, sotto la
diretta  responsabilita'  del  rappresentante legale dott. ing. Mario
Masini  e  del  direttore tecnico dott. ing. Daniele Zerbi secondo le
rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«Organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«Organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 15 giugno 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi