N. 581 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2004
Ordinanza emessa il 17 marzo 2004 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Serroni Vera - Laboratorio Analisi S.r.l. contro Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo ed altra Sanita' pubblica - Regione Marche - Assistenza sanitaria - Previsione, fino alla definizione degli accordi tra le ASL e le istituzioni sanitarie private accreditate e i professionisti, della proroga del regime di cui alla legge n. 67/1988, relativo alla necessita' di previa autorizzazione della ASL subordinata alla impossibilita' della struttura pubblica di erogare la prestazione entro tre giorni - Violazione del principio della libera scelta da parte dell'assistito nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N. stabilito dalla legislazione statale in materia - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Riproposizione di questione gia' oggetto dell'ordinanza n. 204/2000 di restituzione atti per ius superveniens. - Legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26, art. 37, comma 3. - Costituzione, artt. 97 e 117.(GU n.26 del 7-7-2004 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 481 dell'anno 1998 reg. gen., proposto dalla dott.ssa Vera Serroni Laboratorio Analisi S.r.l., in persona del titolare e legale rappresentante dott.ssa Vera Serroni, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Giannelli n. 36, presso l'avv. Domenico D'Alessio; Contro, l'Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Barosio e dall'avv. Alberto Cucchieri ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Piave n. 6/B, presso lo studio del secondo; la Regione Marche; in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Palestro n. 19; per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del direttore generale dell'Azienda sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo prot. n. 2121 del 6 febbraio 1998, con il quale si e' stabilito che, «a partire dall'1° gennaio 1998 saranno riconosciute ed ammesse al rimborso solo quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti di questa A.S.L.»; previa, occorrendo, la dichiarazione di non manifesta illegittimita' costituzionale dell'art. 37, terzo comma della legge della Regione Marche n. 26/1996 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 15-16 aprile 1998; Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, in persona del direttore generale pro tempore, depositato il 5 maggio 1998 e la memoria della medesima azienda, prodotta il 12 maggio 1998; Viste la memoria di costituzione in giudizio della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, depositata in data 3 aprile 2000 e le note difensive in data 7 giugno 2002 della medesima Regione Marche, con l'allegata memoria presentata nel procedimento avanti alla Corte costituzionale; Vista l'ordinanza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 130/2000, con la quale gli atti del presente procedimento sono stati trasmessi alla Corte costituzionale attese la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, terzo comma della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26, nella parte in cui stabilisce che, fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4, restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione; Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 355/2001, pubblicata il 7 novembre 2001; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2002, il Consigliere avv. Liana Tacchi; Uditi l'avv. Domenico D'Alessio, su delega dell'avv. Benedetto Graziosi, per il Laboratorio Analisi dott.ssa Vera Serroni S.r.l. ricorrente, e l'avv. Alberto Cucchieri per l'Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o La dott.ssa Vera Serroni Laboratorio Analisi S.r.l., avente sede in Fermo, gia' convenzionata per decenni con le casse mutue e gli enti assistenziali e, successivamente, con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime dell' «accreditamento» (art. 8, quarto comma del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) ha chiesto ed ottenuto lo status di laboratorio accreditato. E' noto peraltro che il nuovo sistema prevede anche dei tetti di spesa regionali per l'erogazione delle prestazioni assistenziali; la Regione Marche, pertanto, ha provveduto agli adempimenti di sua competenza (che si sostanziano nell'armonizzare, sul territorio regionale, i criteri di rimborso delle prestazioni) con le deliberazioni della giunta regionale n. 3825 del 16 dicembre 1996 e n. 625 del 10 marzo 1997. Con deliberazioni del commissario straordinario n. 65 del 30 maggio 1997 e del direttore generale n. 875 del 2 settembre 1997, l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, nell'approvare il piano per le prestazioni specialistiche convenzionate relative all'anno 1996, ha determinato il tetto del budget spettante alla S.r.l. Vera Serroni nell'ambito di L. 125.000.000. I suddetti provvedimenti dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo sono stati impugnati dalla S.r.l. Vera Serroni Laboratorio Analisi con ricorso iscritto al n. 19 del 1998 reg. gen., che e' stato accolto da questo tribunale con sentenza 15 gennaio 1999, n. 19. In sede di contrattazione per definire il tetto del budget relativo all'anno 1998, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 ha richiesto ai titolari dei laboratori di analisi accreditati di accettare una ulteriore decurtazione del budget gia' definito per gli anni 1996 e 1997 (per la S.r.l. Vera Serroni cio' significava dover accettare un tetto pari a L. 85.000.000 annui); a fronte del rifiuto degli interessati, il direttore generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo, con provvedimento prot. n. 2121, ha stabilito, fra l'altro, che «... si ritiene necessario fare riferimento in questo momento, per l'accesso al convenzionamento esterno, alle modalita' gia' disciplinate dall'art. 37, comma 3 della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26, laddove si stabilisce che, in mancanza dei piani annuali preventivi, restano valide le modalita' previste dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pertanto, a partire dal 10 gennaio 1998, saranno riconosciute ed ammesse a rimborso solo quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti di questa A.S.L.». Il provvedimento e' stato impugnato con atto notificato il 15/16 aprile 1998 dalla S.r.l. Vera Serroni Laboratorio Analisi, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo i motivi di violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 8, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, dell'art. 2, commi 7 ed 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 724, dell'allegato A, punto 5.2. della carta dei servizi pubblici sanitari approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995; di violazione dei principi generali in materia di accesso alle strutture private accreditate; di illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3 legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 502/1992; e di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione; previa, occorrendo, la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3 della legge regionale Marche n. 26 del 1996 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo con atto del 5 maggio 1998, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa siccome inammissibile o, comunque, infondata nel merito; e, nella memoria prodotta il 12 maggio 1998, ha confutato diffusamente le tesi della societa' ricorrente. Anche la Regione Marche si e' costituita concludendo per la reiezione. Alla camera di consiglio del 19 maggio 1998 il Tribunale amministrativo regionale ha denegato l'invocata tutela cautelare con ordinanza n. 256/1998, riformata dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1500/1998, pronunciata il 28 luglio 1998. Con ordinanza n. 130/2000 il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3 della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26 nella parte in cui stabilisce che, fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma quarto, restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contrasto con gli artt. 99 e 117 della Costituzione; ed ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rimanendo sospeso il presente giudizio. La Corte costituzionale, con propria ordinanza n. 355 del 7 novembre 2001, ha ordinato la restituzione degli atti a questo Tribunale amministrativo regionale, attesa la sopravvenienza della legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20 («disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private»), affinche' il giudice rimettente, che non aveva potuto considerare le modificazioni apportate da tale nuova disciplina regionale in materia di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali con le istituzioni sanitarie accreditate, potesse valutare la permanenza della rilevanza della questione nel giudizio principale. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2002 la causa e' stata nuovamente discussa, riportandosi le parti alle tesi ed alle deduzioni svolte ed alle conclusioni precisate in atti. Indi essa e' passata in decisione. D i r i t t o I) Con l'ordinanza n. 130/2000, pubblicata il 27 gennaio 2000, questo Tribunale amministrativo regionale aveva ritenuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma terzo della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26 per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione; avendo osservato, quanto alla rilevanza, come fosse pacifico tra le parti, essendo ammesso dalla stessa difesa dell'A.U.S.L. n. 11 di Fermo, che il provvedimento impugnato costituiva pedissequa applicazione del ridetto art. 37, comma terzo; sicche', in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale, il provvedimento stesso doveva ritenersi atto dovuto e con seguentemente il ricorso avverso di questo non poteva che essere rigettato. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale amministrativo regionale aveva formulato le seguenti considerazioni: a) alla stregua del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie e di diagnostica strumentale delineato dalla normativa statale vigente all'epoca di adozione dell'atto impugnato [6 febbraio 1998: nota del collegio], le convenzioni tra S.S.N. e strutture private risultavano essere state sostituite dal c.d. «accreditamento», che conferiva ad esse parita' di condizioni. Tale parita' di strutture, dapprima definita come «integrazione con il S.S.N.», era divenuta senza limitazioni dopo che il settimo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 aveva abolito dal testo originario dell'art. 8 del d.lgs. n. 52 del 1992 le parole «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico», che potevano far pensare ad un rapporto di complementarieta' delle strutture private con quelle pubbliche; b) secondo tale sistema, le regioni prima e le Aziende Unita' Sanitarie Locali, poi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, contrattavano con le strutture pubbliche e private e con i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisse quantita' presunta e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere (art. 2, comma 8 legge 28 dicembre 1995, n. 549); c) restava comunque ferma, nel sistema predetto, la facolta' di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti (ovviamente che fossero strutture regolarmente accreditate). che la libera scelta fosse indipendente e preliminare rispetto al perfezionamento degli accordi tra la regione e le UU.SS.LL. da una parte e strutture accreditate dall' altra, risultava evidente da tutte le norme richiamate, le quali premettevano la frase «ferma restando la facolta' di libera scelta» quale clausola di chiusura delle disposizioni sulla contrattazione del tetto e sul piano annuale preventivo (cfr. l'art. 8, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 2, comma 8 della legge n. 549/1995). Cio' era ribadito dall'art. 6, 6 comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che, dopo aver confermato l'entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, aveva stabilito che «la facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal S.S.N. in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che accettino il sistema della remunerazione a prestazione»; d) in questo contesto normativo si era inserita la legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 che, nel disciplinare il riordino del servizio sanitario regionale, aveva stabilito, con il terzo comma dell'art. 37, che «fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4 [cioe' la negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti, sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla giunta regionale, nonche' sulla base del piano annuale preventivo], restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [cioe' mediante la previa autorizzazione della U.S.L. e fermo restando l'obbligo per l'utente di servirsi della struttura pubblica per le prestazioni che possono essere erogate entro trenta giorni]»; e) la norma regionale sopratrascritta si presentava - sembrava indubbio - in contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia dalle leggi dello Stato e violava pertanto l'art. 117 della Costituzione. Infatti essa obliterava totalmente i principi della legislazione, reintroducendo, ancorche' in via provvisoria (fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4), l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione per accedere alla struttura privata, rilascio subordinato alla insufficienza della struttura pubblica, mentre la legge statale garantiva, in ogni caso, la facolta' di libera scelta dell'utente, senza subordinarla all'accettazione del tetto o budget che la U.S.L. potesse imporre alla singola struttura; f) un ulteriore profilo di illegittimita' rispetto a quello dedotto dalla parte ricorrente, andava evidenziato. La norma regionale in questione postulava l'inesistenza di accordi fra UU.SS.LL. e strutture private stabilendo che, una volta intervenuto l'accordo, sarebbe cessata la sospensione del libero accesso. Senonche' il potere di imporre questo filtro all'accesso di strutture gia' accreditate costituiva in mano all'amministrazione sanitaria un'arma per imporre alle strutture private le condizioni contrattuali che avrebbe determinato a suo piacimento, senza che queste ultime avessero potuto opporre alcunche'. Il citato art. 37, terzo comma della legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 si poneva quindi in contrasto. anche con i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, non essendo compatibile la titolarita' di un potere pubblico pienamente arbitrario di sospendere di fatto l'accreditamento con una contrattazione che, in quanto tale, postulava quanto meno un minimo di pariteticita' fra parte pubblica e struttura privata. II) la Corte costituzionale, investita del giudizio di costituzionalita' dell'art. 37, comma terzo della legge della Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 promosso dal Tribunale amministrativo regionale Marche con l'ordinanza n. 130/2000 di cui si e' sopra riportato il contenuto saliente, in esito all'udienza pubblica del 25 settembre 2001, ha emesso l'ordinanza n. 355/2001 (depositata il 7 novembre 2001), con la quale ha ordinato la restituzione degli atti a questo Tribunale amministrativo, sulla base della seguente, testuale motivazione: «considerato che, successivamente all'ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20 (disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), la quale ha dettato una nuova disciplina sia del sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dei presidi sanitari regionali, sia degli accordi contrattuali che questi debbono stipulare per definire "la tipologia e la quantita' delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonche' la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale" (art. 2, comma 3); che detta disciplina regionale sopravviene a quella recata dall'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 26 del 1996, alla cui mancata applicazione la norma impugnata condiziona espressamente il rinvio, sia pure in via transitoria, all'art. 19 della legge statale n. 67 del 1988 ed al connesso sistema del convenzionamento del servizio sanitario nazionale con le strutture private; che il giudice rimettente non ha potuto considerare tali modificazioni della disciplina regionale in materia di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali con le istituzioni sanitarie accreditate, cosicche' si rende necessario restituirgli gli atti del processo perche' possa valutare la permanenza della rilevanza della questione nel giudizio principale». III) Dunque, questo tribunale e' chiamato a stabilire se, alla luce della disciplina portata dalla sopravvenuta legge della Regione Marche n. 20 del 16 marzo 2000, il denunciato sospetto di incostituzionalita' riguardante l'art. 37, comma 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 possa o no ancora riverberarsi sull'esito del giudizio principale (il quale involge la legittimita' del provvedimento del direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 11 di Fermo prot. n. 2121 del 6 febbraio 1998, adottato nella vigenza ed in applicazione esplicita del medesimo art. 37, comma 3 della legge regionale n.26/1996). Le coordinate da tenere presenti per la soluzione della prospettata questione logicamente consistono: 1) nella valutazione della consistenza della nuova disciplina legislativa; 2) nella valutazione delle modifiche che essa abbia eventualmente apportato al sistema della erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private, allorche' autorizzate ed accreditate, rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale n. 26/1996 e, segnatamente, rispetto alla particolare disposizione contenuta nell'art. 37, comma terzo di tale legge; 3) nella valutazione della retroattivita' o meno delle modifiche in ipotesi introdotte. E' infatti evidente che, ove esaminata la novella legge regionale Marche n. 20/2000, si concludesse per un'intrinseca disomogeneita' dell'impianto di questa rispetto a parti significative della pregressa legge regionale Marche n. 26/1996, ovvero per l'assenza di innovazioni nei riguardi del sistema di erogazione delle prestazioni di cura e del loro riparto tra strutture pubbliche e strutture private, ovvero, anche, per l'irretroattivita' delle disposizioni in ipotesi contemplanti il modificato ricorso alle strutture private accreditate, il provvedimento assunto dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. di Fermo in data 6 febbraio 1998 ed impugnato col presente ricorso resterebbe pienamente giustificato e legittimo alla stregua dell'art. 37, comma terzo della legge regionale, n. 26/1996, norma non caducata ne' caducabile, in via interpretativa e con effetto retroattivo, dalle disposizioni della nuova legge regionale n. 20/2000; eppercio' la questione di legittimita' costituzionale della prima permarrebbe rilevante. Passando dunque ad esaminare l'ordine delle questioni qui sopra enunciate, si osserva brevemente. 1. - La legge regionale delle Marche n. 20 del 16 marzo 2000 ha definito ontologicamente e compendiato esaurientemente gli istituti giuridici finalizzati all'espletamento dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ed al loro collegamento con il S.S.N. Nel capo I (disposizioni generali) sono state indicate le finalita' della legislazione attraverso gli istituti specifici dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture; dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e socio sanitarie; dell'accreditamento istituzionale; degli accordi contrattuali (art. 1), sono state fissate le definizioni degli istituti stessi e di altri rilevanti termini giuridici (art. 2), sono stati individuai i compiti ed i poteri degli organi regionali in materia (art. 3) e quelli dei comuni (art. 4). Nel capo II (Autorizzazioni) la legge ha precisato i tipi di attivita' e/o di strutture sanitarie soggette ad autorizzazione, nonche' i loro requisiti (artt. 5 - 6) ed ha regolamentato le procedure volte a conseguire sia l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture (art. 7), sia l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie (art. 8), nonche' altri aspetti di pertinenza (ricorsi, decadenze, verifiche, sanzioni, artt. 9 - 14). Nel capo III (Accreditamento istituzionale) sono stati fissati i requisiti e stabilita la procedura per conseguire l'accreditamento istituzionale (artt. 15 - 16) e sono stati normati altri aspetti complementari dell'accreditamento stesso (artt. 17 - 22). Nel capo IV (accordi contrattuali), che consta del solo art. 23, si e' stabilito che i soggetti accreditati possono accedere alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni di cui all'art. 2, comma della legge 8 dicembre 1995, n. 549 (comma primo); e sono stati definiti i compiti ed i poteri della giunta regionale circa l'ambito degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, comma primo del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come, da ultimo, modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Nel capo V (Adeguamento delle strutture esistenti e disposizioni finali) sono state inserite norme dirette a garantire un regolare e proficuo trapasso dalla precedente normativa a quella nuova (artt. 24, 25, 26, 27, 28). L'art. 29 ha abrogato espressamente: la legge regionale 2 marzo 1982, n. 6; la legge regionale 20 agosto 1984, n. 23; l'art. 35, comma 10 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26; Cio' premesso in linea espositiva, il collegio deve rilevare come la legge regionale n. 20/2000 abbia ridefinito compiutamente la disciplina delle strutture e delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, dando organicita' e completezza e, per taluni aspetti, innovando incisivamente gli istituti delle autorizzazioni (che sono due, una per la realizzazione delle strutture ed una per l'esercizio delle attivita) e dell'accreditamento istituzionale, definito come «lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale» (art. 2, comma secondo); ma, proprio per quanto riguarda la materia degli accordi o procedure negoziali per la definizione delle prestazioni, la stessa legge o si sia rimessa in massima parte ai contenuti della legislazione statale (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; legge 28 dicembre 1995, n. 549) o abbia conferito poteri di indirizzo di pianificazione e anche pararegolamentari alla giunta regionale, cui, quindi, sembra essere stato devoluto ogni piu' penetrante intervento nella regolamentazione della gestione delle risorse (budget) in rapporto alla domanda di prestazioni da parte degli assistiti e del riparto nell'erogazione delle stesse tra strutture pubbliche e strutture private accreditate. Anche alla stregua delle considerazioni che precedono, il collegio non rinviene, nella normativa della legge della Regione Marche n. 20 del 16.3.2000, alcuna disposizione, vuoi di ordine generale, vuoi di carattere puntuale, la quale possa ritenersi aver modificato il disposto di cui al terzo comma dell'art. 37 della previgente legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, a mente del quale, «fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4 [cioe' la negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti, sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla giunta regionale, nonche' sulla base del piano annuale preventivo], restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [cioe' mediante la previa autorizzazione della U.S.L. e fermo restando l'obbligo per l'utente di servirsi della struttura pubblica per le prestazioni che possono essere erogate entro tre giorni]». Cio' comporta che la normativa recata dalla sopravveniente l.r. n. 20/2000 non inibiva al direttore generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 11 di Fermo di adottare, in vigenza della normativa stessa, un provvedimento del tipo di quello qui censurato, nel quale - cioe' - si stabiliva che, in mancanza dei piani annuali preventivi delle prestazioni definiti dalla regione, a partire dall'1° gennaio dell' anno solare successivo, sarebbero state riconosciute ed ammesse a rimborso solo quelle impegnative debitamente autorizzate dai competenti uffici della stessa ASL, secondo le modalita' disciplinate dall'art. 37, comma 3 della legge regionale n. 26/1996. 3. - Come gia' osservato, il collegio opina che la legge regionale n. 20/2000 non abbia apportato, di per se', modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale n. 26/1996 per quanto riguarda il sistema dell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private, autorizzate ed accreditate, con particolare riferimento all'assoggettamento di tali strutture alle limitazioni di cui all'art. 37, comma 30 della l.r. n. 26/1996. Conseguentemente, essendo rimasta vigente la disposizione di che trattasi - secondo cui, fino alla definizione degli accordi inerenti i servizi e le prestazioni con le istituzioni sanitarie private accreditate e con i professionisti, sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla giunta regionale, nonche' sulla base del piano annuale preventivo, restavano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - appare in radice impossibile ipotizzare una qualunque caducazione con efficacia retroattiva del disposto di cui all'art. 37, comma terzo della pregressa legge regionale n. 26/1996 per effetto della disciplina portata dalla novella legge regionale n. 20/2000. IV) Per tutte le sovraesposte considerazioni il Tribunale amministrativo regionale della Marche valuta che permangano la rilevanza, nel giudizio principale, delle questioni di incostituzionalita' dell'art. 37, comma terzo della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26, e la loro non manifesta infondatezza; per cui deve disporre la ritrasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma, rimanendo sospeso il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In conclusione, il collegio ritiene ancora rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma terzo della legge regionale Marche 17 luglio 1996, n. 26, nella parte in cui stabilisce che, fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4 restano valide le modalita' di accesso alle prestazioni cosi' come disciplinate dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67; e rimette l'esame della questione alla Corte costituzionale. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Sospende il giudizio relativo al ricorso n. 481 dell'anno 1998, in epigrafe indicato e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi al giudizio medesimo; Ordina alla Segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 novembre 2002 ed in quella del 17 dicembre 2003. Il Presidente: Amoroso Il consigliere estensore: Tacchi 04C0748