N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2004
Ordinanza emessa il 13 gennaio 2004 dal tribunale di Forli' sez. distaccata di Cesena nel procedimento penale a carico di De Cesari Pio Reati e pene - Reato di evasione - Sanzione penale nei confronti di chiunque, legalmente arrestato o detenuto, sia evaso - Mancata indicazione del significato formale o sostanziale da attribuire al presupposto oggettivo della sanzione penale - Violazione dei principi di eguaglianza, di inviolabilita' della liberta' personale, della liberta' di circolazione - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi di non colpevolezza e del giusto processo. - Cod. pen., art. 385. - Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111.(GU n.26 del 7-7-2004 )
IL TRIBUNALE In relazione alla questione di legittimita' costituzionale di cui all'art. 385 del codice penale, quale formalizzata dal difensore dell'imputato De Cesari Pio, nell'ambito dell'istanza depositata agli atti, alla quale aderiva il p.m., al fine di sollecitare una sentenza della Corte costituzionale additiva e/o interpretativa a chiarimento definitivo della norma citata, nella parte in cui quest'ultima prevede la sanzione penale nei confronti di chiunque, legalmente arrestato o detenuto per un reato evada, e quindi se l'indicato presupposto oggettivo del delitto de quo debba essere inteso quale uno stato di detenzione o di arresto fondato su di un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto formale della legge (legalita' formale) ovvero altresi' fondato nel merito e quindi giusto (legalita' sostanziale), O s s e r v a La questione di cui si tratta non si rivela manifestamente irrilevante nell'ambito di questo processo, anzi: la stessa si presenta come decisiva ai fini dell'accertamento in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato, valutazione basata sul fatto che l'imputato De Cesari Pio, chiamato in questo processo a rispondere del reato di cui all'art. 385, comma 3 c.p., per essersi quest'ultimo allontanato, evadendo, dal luogo di detenzione domiciliare, in data 23 luglio 2001, nell'ambito del quale era stato ristretto in esecuzione dell'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Rimini in data 7 aprile 2001, nel corso del procedimento di cui al n. 1295/00 Not. reato, venisse successivamente assolto, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni che avevano originato il procedimento sopra indicato a suo carico, con sentenza n. 2361/2002, emessa dal Tribunale di Rimini il 4 dicembre 2002 e divenuta irrevocabile in data 19 aprile 2003, prodotta dalla difesa; ne' la questione sollevata appare manifestamente infondata, alla luce delle argomentazioni difensive che qui di seguito verranno illustrate, ed in considerazione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali significativi al riguardo, fatta eccezione per alcune isolate pronunce della Corte di cassazione, di segno contrario, risalenti agli anni 1949-1950 e quindi lontane dai piu' recenti interventi riformatori aventi ad oggetto il nostro testo costituzionale; la norma di cui all'art. 385 c.p. non chiarisce se la legalita' dell'arresto o della detenzione, quale presupposto oggettivo della sanzione penale ivi contemplata, debba essere intesa in senso meramente formale o altresi' sostanziale, cioe' fondata nel merito e quindi giusta; nel caso in cui si dovesse ritenere fondata la prima interpretazione, viene rilevata dalla difesa la violazione delle seguenti disposizioni costituzionali: art. 3 Cost., e quindi del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito, in quanto il cittadino arrestato o detenuto illegalmente, e cioe' ingiustamente, deve avere gli stessi diritti e le stesse liberta' del cittadino non arrestato o detenuto; art. 13 Cost., alla luce della inviolabilita' della liberta' personale se non sulla base di un provvedimento giurisdizionale motivato, quando quest'ultimo venga motivato in modo sostanzialmente illegale e quindi ingiusto; art. 16 Cost., alla luce del quale ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, e questo sia per il cittadino non arrestato o detenuto, sia per il cittadino ingiustamente detenuto od arrestato, sulla base di un provvedimento sostanzialmente illegale; art. 24 Cost., che sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che il cittadino arrestato o detenuto debba avere le stesse facolta' di difesa processuale del cittadino non arrestato o non detenuto; art. 27 Cost., in base alla quale l'imputato non e' considerato colpevole fino alla condanna definitiva con la conseguenza che in assenza di una condanna definitiva, debba avere gli stessi diritti e le stesse liberta' del cittadino non arrestato o detenuto; art. 111 Cost., in base alla quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, in quanto, un processo che possa definirsi «giusto» non puo' portare alla condanna per evasione di un cittadino che non doveva essere detenuto in quanto innocente, come nel caso di cui si tratta, alla luce della intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.
P. Q. M. Ritenuta, per i motivi sopra illustrati, la questione costituzionale suesposta non manifestamente infondata e non manifestamente irrilevante, rimette gli atti del presente processo alla Corte costituzionale, rinviando il procedimento, di cui viene disposta la sospensione, all'udienza del 9 novembre 2004, ore 11 e ss. Cesena, addi' 13 gennaio 2004 Il giudice onorario: Ravaioli 04C0750