N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  2004 dal tribunale di Forli' sez.
distaccata  di  Cesena  nel procedimento penale a carico di De Cesari
Pio

Reati  e  pene - Reato di evasione - Sanzione penale nei confronti di
  chiunque,  legalmente  arrestato  o  detenuto,  sia evaso - Mancata
  indicazione  del significato formale o sostanziale da attribuire al
  presupposto  oggettivo  della  sanzione  penale  -  Violazione  dei
  principi   di   eguaglianza,   di   inviolabilita'  della  liberta'
  personale,  della liberta' di circolazione - Lesione del diritto di
  difesa  - Contrasto con i principi di non colpevolezza e del giusto
  processo.
- Cod. pen., art. 385.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111.
(GU n.26 del 7-7-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    In relazione alla questione di legittimita' costituzionale di cui
all'art. 385  del  codice  penale,  quale  formalizzata dal difensore
dell'imputato De Cesari Pio, nell'ambito dell'istanza depositata agli
atti, alla quale aderiva il p.m., al fine di sollecitare una sentenza
della  Corte costituzionale additiva e/o interpretativa a chiarimento
definitivo  della  norma  citata,  nella  parte  in  cui quest'ultima
prevede  la  sanzione  penale  nei  confronti di chiunque, legalmente
arrestato  o  detenuto  per  un  reato  evada, e quindi se l'indicato
presupposto  oggettivo  del  delitto de quo debba essere inteso quale
uno  stato  di detenzione o di arresto fondato su di un provvedimento
restrittivo  emesso  nel  rispetto  formale  della  legge  (legalita'
formale)   ovvero   altresi'  fondato  nel  merito  e  quindi  giusto
(legalita' sostanziale),

                            O s s e r v a

    La  questione  di  cui  si  tratta  non  si rivela manifestamente
irrilevante  nell'ambito  di  questo  processo,  anzi:  la  stessa si
presenta  come  decisiva  ai  fini  dell'accertamento  in ordine alla
penale  responsabilita'  dell'imputato,  valutazione basata sul fatto
che   l'imputato  De  Cesari  Pio,  chiamato  in  questo  processo  a
rispondere  del  reato di cui all'art. 385, comma 3 c.p., per essersi
quest'ultimo   allontanato,   evadendo,   dal   luogo  di  detenzione
domiciliare,  in data 23 luglio 2001, nell'ambito del quale era stato
ristretto  in  esecuzione  dell'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il
Tribunale di Rimini in data 7 aprile 2001, nel corso del procedimento
di cui al n. 1295/00 Not. reato, venisse successivamente assolto, per
non  aver  commesso il fatto, dalle imputazioni che avevano originato
il   procedimento   sopra   indicato   a  suo  carico,  con  sentenza
n. 2361/2002,  emessa  dal  Tribunale  di Rimini il 4 dicembre 2002 e
divenuta  irrevocabile in data 19 aprile 2003, prodotta dalla difesa;
ne' la questione sollevata appare manifestamente infondata, alla luce
delle   argomentazioni   difensive   che   qui  di  seguito  verranno
illustrate,   ed   in   considerazione   dell'assenza  di  precedenti
giurisprudenziali  significativi  al  riguardo,  fatta  eccezione per
alcune   isolate   pronunce  della  Corte  di  cassazione,  di  segno
contrario,  risalenti  agli  anni 1949-1950 e quindi lontane dai piu'
recenti  interventi  riformatori  aventi  ad  oggetto il nostro testo
costituzionale; la norma di cui all'art. 385 c.p. non chiarisce se la
legalita'   dell'arresto   o   della  detenzione,  quale  presupposto
oggettivo  della sanzione penale ivi contemplata, debba essere intesa
in  senso meramente formale o altresi' sostanziale, cioe' fondata nel
merito  e  quindi giusta; nel caso in cui si dovesse ritenere fondata
la  prima  interpretazione, viene rilevata dalla difesa la violazione
delle seguenti disposizioni costituzionali:
        art. 3   Cost.,   e   quindi  del  principio  di  uguaglianza
costituzionalmente  sancito,  in  quanto  il  cittadino  arrestato  o
detenuto  illegalmente,  e cioe' ingiustamente, deve avere gli stessi
diritti e le stesse liberta' del cittadino non arrestato o detenuto;
        art. 13  Cost., alla luce della inviolabilita' della liberta'
personale  se  non  sulla  base  di  un provvedimento giurisdizionale
motivato,  quando quest'ultimo venga motivato in modo sostanzialmente
illegale e quindi ingiusto;
        art. 16  Cost.,  alla  luce  del  quale  ogni  cittadino puo'
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale,  e  questo  sia per il cittadino non arrestato o detenuto,
sia  per il cittadino ingiustamente detenuto od arrestato, sulla base
di un provvedimento sostanzialmente illegale;
        art. 24  Cost.,  che sancisce l'inviolabilita' del diritto di
difesa in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che
il  cittadino  arrestato o detenuto debba avere le stesse facolta' di
difesa processuale del cittadino non arrestato o non detenuto;
        art. 27   Cost.,   in  base  alla  quale  l'imputato  non  e'
considerato   colpevole   fino   alla   condanna  definitiva  con  la
conseguenza  che  in  assenza di una condanna definitiva, debba avere
gli stessi diritti e le stesse liberta' del cittadino non arrestato o
detenuto;
        art. 111  Cost., in base alla quale la giurisdizione si attua
mediante  il  giusto  processo  regolato  dalla  legge, in quanto, un
processo  che possa definirsi «giusto» non puo' portare alla condanna
per evasione di un cittadino che non doveva essere detenuto in quanto
innocente,   come  nel  caso  di  cui  si  tratta,  alla  luce  della
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.
                              P. Q. M.
    Ritenuta,   per   i   motivi   sopra   illustrati,  la  questione
costituzionale   suesposta   non   manifestamente   infondata  e  non
manifestamente  irrilevante,  rimette  gli atti del presente processo
alla  Corte  costituzionale,  rinviando il procedimento, di cui viene
disposta  la  sospensione,  all'udienza del 9 novembre 2004, ore 11 e
ss.
        Cesena, addi' 13 gennaio 2004
                    Il giudice onorario: Ravaioli
04C0750