N. 589 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  1° marzo 2004 dalla Corte dei conti sez. giur.
per la Regione Puglia sui ricorsi riuniti proposti da Celino Giuseppe
ed  altri contro Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento
provinciale servizi vari di Bari ed altri.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni dipendenti pubblici -
  Soggetto   titolare   di   piu'   pensioni   -  Divieto  di  cumulo
  dell'indennita'   integrativa   speciale  sui  diversi  trattamenti
  pensionistici   -   Determinazione  della  misura  del  trattamento
  pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante  il
  divieto  di  cumulo  dell'indennita' integrativa speciale - Mancata
  previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto
  previsto  per  i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della
  sentenza  della  Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla
  garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.26 del 7-7-2004 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi iscritti ai
nn. 19281,  20204,  20138,  20185,  20246, 20187, 20189, 20248 20224,
20225,   20226,   20234,  20247,  20250,  20252/PM  del  registro  di
Segreteria,  proposti  rispettivamente  dai  sigg.:  Celino Giuseppe,
Scarola  Giovanni,  Capolongo  Michele, Montrone Silvestro, Calzolaro
Michele,  Napoletano  Alfredo,  Panaro  Giuseppe,  Cosomati Pasquale,
Tampanella  Biagio, D'Angiulli Cataldo, Marseglia Florindo, De Matteo
Quintino,  Murianni Ferdinando, D'Elia Rocco Pietro, Melicchio Silvio
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Maria Guerra e Paolo
Guerra,  presso  i quali sono elettivamente domiciliati in Tolentino,
alla Galleria Europa n. 14.
    Contro  il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
provinciale  servizi vari di Bari; il Ministero dell'economia e delle
finanze   -   Dipartimento   provinciale  servizi  vari  di  Taranto;
l'I.N.P.D.A.P.   di   Bari;   l'I.N.P.D.A.P.   di   Taranto;  per  la
declaratoria  della  spettanza  dell' indennita' integrativa speciale
sia  sul  trattamento  pensionistico privilegiato che sul trattamento
pensionistico ordinario;
    Visti gli atti e documenti di causa.

                              F a t t o

    Con  ricorsi  autonomi,  identici  per  causa  petendi e petitum,
depositati  in  varie  date  presso  la  segreteria di questa sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei conti, i ricorrenti osservavano di
aver  prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione pubblica
(o  alle dipendenze di privati), e lamentavano la mancata percezione,
della  i.i.s.  (indennita'  integrativa speciale) sia sul trattamento
pensionistico   privilegiato   che   sul   trattamento  pensionistico
ordinario,  a  far data dal giorno in cui erano divenuti titolari dei
due  contestuali trattamenti economici, con ogni conseguenza anche in
ordine agli interessi e rivalutazione.
    Nella  specie  i  ricorrenti, ai sensi delle sentenze della Corte
costituzionale   n. 566/1989,   204/1992,494/1993  516/2000  e  delle
successive  ordinanze n. 438/1998 e 517/2000, chiedevano l'indennita'
integrativa speciale sul duplice trattamento pensionistico (ordinario
e privilegiato).
    Le amministrazioni evocate in giudizio (Direzione provinciale del
tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, ed I.N.P.D.A.P.)
ritenevano,  di converso, necessario un intervento del legislatore al
fine  dell'attuazione  delle  declaratorie  costituzionali e, in ogni
caso,  ribadivano  il  diritto  al cumulo delle i.i.s. nei limiti nel
minimo I.N.P.S.
    Nella  giurisprudenza  contabile si erano, sul punto, formati due
orientamenti.
    Un  primo  orientamento  statuiva  che,  in  conformita'  al vero
contenuto   normativo   attuale,   andava   riconosciuto  il  diritto
all'indennita'   integrativa   speciale  su  entrambi  i  trattamenti
pensionistici   goduti,  fatti  salvi  gli  eventuali  effetti  della
prescrizione,  visto  l'art. 99,  comma  2,  del d.P.R. n. 1092/1973,
attesa  l'evoluzione  normativa  dell'indennita' integrativa speciale
istituita  con la legge n. 324 del 1959 ed inizialmente prevista come
elemento  esterno alla retribuzione, poi evolutasi in elemento avente
natura  retributiva, e considerati gli orientamenti del Giudice delle
leggi   (n. 566/1989,   n. 204/1992,  n. 243/1993,  n. 438/1998)  che
assegnavano  alla  fruizione  del  duplice  trattamento  di riposo la
stessa  portata, lo stesso significato e la stessa ratio (e quindi la
stessa   illegittimita'   costituzionale)   di  cui  al  «divieto  di
percezione  di  i.i.s.  sulla  pensione in costanza di un rapporto di
lavoro  subordinato»  (99, quinto comma), orientamenti confermati con
sentenza   (n. 516/2000)   e   ordinanza  (n. 517/2000)  dalla  Corte
costituzionale,  contrariamente  ai pronunciamenti delle SS.RR. della
Corte dei conti 39/40 del 1997 e 1/2000.
    Secondo  altro  orientamento,  sulla  scorta  di diverse pronunce
della  Corte  costituzionale  che  riguardano  la  fruizione  di piu'
pensioni  (172/1991, 307/1993, 494/1993, 376/1994), si riteneva fatto
espressamente  salvo il divieto di cumulo delle i.i.s., mentre ne era
limitato  l'importo  nei  limiti  del  trattamento minimo di pensione
previsto  per  il  fondo  pensioni  lavoratori dipendenti: infatti il
contesto  normativo  in  cui  operava  il  ripristino della legalita'
costituzionale  mentre nel caso del pensionato lavoratore interveniva
soltanto  sul  divieto  del  cumulo,  cosicche'  il  ripristino della
legalita'  costituzionale  era  possibile  unicamente mediante la sua
abolizione,  salva  la potesta' del legislatore di ripristinarlo, nei
limiti  di  un  parametro costituzionalmente accettabile, nel caso di
piu' pensioni la Corte costituzionale individuava nell'ordinamento la
presenza  dell'art. 17  della  legge  n. 843/1978,  che  faceva salvo
l'importo  dell'indennita'  integrativa  speciale  corrispondente  al
trattamento  minimo  l.N.P.S.; sicche' il titolare di due pensioni ha
diritto  a  percepire l'indennita' integrativa speciale sulla seconda
pensione  soltanto  nei  limiti necessari per ottenere l'integrazione
della  pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo
previsto  per  il  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo
INPS),  atteso che le pronunce della Corte costituzionale non avevano
espresso  giudizio  di disvalore costituzionale, ma ne avevano inteso
limitare  unicamente  la portata: cfr. Corte conti, Sez. II 18 luglio
2002  n. 262  e  Sezione  giurisdizionale Regione Sardegna 29 gennaio
2002 n. 104.
    Le Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2003/QM in data 11
luglio  2003,  pronunciandosi  su  questione  di  massima deferita da
questa  sezione  con  ord.  n. 9/23 del 13 febbraio 2003, e afferente
agli  odierni  ricorrenti  avevano  statuito  che:  a)  in ipotesi di
fruizione  di  doppio  trattamento  di  pensione non e' consentito il
cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale; b) che il titolare di
due pensioni ha diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale
sulla   pensione   soltanto   nei   limiti   necessari  per  ottenere
l'integrazione  della  pensione  sino  all'importo  corrispondente al
trattamento   minimo   previsto  per  il  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti (c.d. minimo INPS).
    A  seguito  di nuovo impulso al processo, nell'odierna udienza di
discussione  le  parti  insistevano nelle richieste formulate con gli
atti scritti.

                            D i r i t t o

    Nel  caso  all'esame dell'autorita' giudicante si pone nuovamente
la   dibattuta   questione  del  cumulo  dell'indennita'  integrativa
speciale  tra due trattamenti pensionistici, la cui base normativa e'
costituita dall'art. 99, secondo comma, del testo unico n. 1092/1973;
il menzionato disposto normativo, nel suo testo originario, prevedeva
che  «al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa
speciale compete ad un solo titolo».
    Il  Giudice  delle leggi, con sentenza della Corte costituzionale
n. 494  del  31 dicembre 1993, dichiaro' l'illegittimita' della norma
nella  parte  in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di
due  pensioni,  pur  restando  vietato  il  cumulo  delle  indennita'
integrative   speciali,   dovesse   comunque  farsi  salvo  l'importo
corrispondente  al  trattamento minimo previsto per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS).
    Il  succedersi  nel  tempo  di molteplici interventi normativi in
materia  (art.  2,  commi  6  e  7,  legge n. 324/1959, art. 4 d.P.R.
n. 1081/1970,  art.  99,  commi  2  e 5, d.P.R. n. 1092/1973, art. 17
legge  n. 843/1978, art. 15 decreto-legge n. 663/1979, conv. in legge
n. 33/1980)  nella suddetta materia, unitamente agli interventi della
Corte  costituzionale,  ha  creato un quadro normativo di riferimento
che crea dubbi interpretativi.
    In particolare gli interventi correttivi del Giudice delle leggi,
e  tra  essi la citata sent. n. 494/1993 e la ord. n. 517 del 15 - 21
novembre  2000 hanno costituito un richiamo al legislatore affinche',
prendendo  atto  dei principi costituzionali presi a fondamento delle
sentenze,  formulasse  una nuova ed organica disciplina della materia
del cumulo.
    In  assenza  dei  pur  auspicati  interventi  del  legislatore la
giurisprudenza  contabile  ha  cercato  di  individuare, nell'incerto
quadro  normativo,  la  disciplina  vigente  in  materia di cumulo di
indennita' integrative speciali afferente a trattamenti pensionistici
liquidati  prima  che la i.i.s. fosse conglobata nella pensione (cfr.
art.  15,  comma  3,  legge  n. 724/1994),  in specie se spettasse il
diritto  a  percepire  l'assegno  suddetto su ambedue le pensioni, se
detto cumulo fosse precluso o in ogni caso soggetto a restrizioni.
    La  corte costituzionale, con una prima sentenza 8-22 aprile 1991
n. 172,  in  riferimento  all'  art. 17  legge  n. 843/1978  il quale
disponeva «l'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la
retribuzione  percepita  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze  di  terzi.  Deve,  comunque, essere fatto salvo l'importo
corrispondente  al  trattamento  minimo  di  pensione previsto per il
Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)», dichiaro'
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non
prevede  che  anche  nei  confronti del titolare di due pensioni, pur
restando  vietato  il  cumulo  delle indennita' integrative speciali,
debba  comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo   di  pensione  previsto  per  il  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti».
    Con  la suddetta sentenza n. 494/1993 si ribadi' l'illegittimita'
della  norma  nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del
titolare  di  due  pensioni,  pur  restando  vietato  il cumulo delle
indennita'   integrative   speciali,  dovesse  comunque  farsi  salvo
l'importo  corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo
pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S).
    Infine  con  la  ordinanza  n. 517/2000 del 15 - 21 novembre 2000
(ritenuta  da  alcune  interpretazioni  del  giudice contabile avente
natura  abiatoria,  cfr.  Sez.  III  Centr.  n. 403/2003,  e da altre
decisioni  avente  natura additiva, con aggiunta, alla norma prevista
dall'  art. 99,  comma  2, la regola necessaria a renderla conforme a
Costituzione,  cfr.  Sezione  Molise  n. 197/2003  in data 31 ottobre
2003)  la  Corte  costituzionale evidenziava (ai sensi delle sentenze
n. 566/1989  e  232/1992)  la cessazione del divieto generalizzato di
cumulo   dell'i.i.s.   con   altra  indennita'  identica  o  analoga,
affermando,  peraltro,  che  il legislatore non era tenuto, sul piano
della  costituzionalita',  a  seguire la via obbligata del divieto di
cumulo  tra  indennita' integrative speciali derivanti da trattamenti
di pensione o da prestazioni lavorative, essendo consentita una serie
di  soluzioni  diverse, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario
del sistema retributivo-pensionistico.
    Infine,  affermava  la Corte costituzionale, un divieto di cumulo
ormai  caducato, non poteva rivivere, sotto forma di interpretazione,
senza  un intervento del legislatore, cui restava la discrezionalita'
della  scelta tra le diverse soluzioni, mentre il principio acquisito
dalla  giurisprudenza  del  Giudice  delle leggi era costituito dalla
esclusione  sul  piano  della legittimita' costituzionale del divieto
generalizzato  di  cumulo  di  indennita'  integrativa  speciale  non
accompagnato  da  una previsione legislativa di un limite al di sotto
del quale fosse preclusa l'operativita' del divieto.
    Orbene, atteso il quadro normativo e giurisprudenziale esistente,
e  pur  sussistendo  per  il giudice, nell'opzione interpretativa tra
soluzioni  diverse  in  riferimento  all'art. 99, comma 2, del d.P.R.
n. 1092/1973,  il  potere di un'interpretazione diversa da quella che
lo  stesso  giudice  dimostra  di  ritenere incostituzionale, cfr. le
decisioni   della   Corte  costituzionale  sent.  n. 242/1999,  ordd.
n. 3/2002  e  158/2000,  nonche'  la  sent. 200/1999, la decurtazione
dell'indennita'   integrativa   speciale   in   presenza  di  diversi
trattamenti  pensionistici  prevista dalla citata norma, anche quando
sia  salvaguardata  l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi
priva  di  qualsiasi ragionevole giustificazione con violazione degli
artt. 3  e  38  della  Costituzione,  in  quanto  non  stabilisce  un
ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, al di
sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.
    La  questione di legittimita' costituzionale, dunque, si appalesa
come  non  manifestamente  infondata  ed  e'  altresi' rilevante, nel
presente  giudizio,  per  il  carattere  pregiudiziale della medesima
ostando  all'accoglimento  del  ricorso la vigenza della norma di cui
all'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  99,  comma  2,  del  d.P.R.
n. 1092/1973   nella  parte  in  cui  non  determina  la  misura  del
trattamento  complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante,  per i
soggetti   titolari   di   piu'   pensioni,   il  divieto  di  cumulo
dell'indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e
38 della Costituzione.
    Sospende il giudizio, sino all' esito del giudizio incidentale di
costituzionalita',  ed  ordina  alla segreteria la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Bari  nella Camera di Consiglio del 14 ottobre
2003.
                        Il giudice unico: Bax
04C0756