N. 589 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004
Ordinanza emessa il 1° marzo 2004 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia sui ricorsi riuniti proposti da Celino Giuseppe ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento provinciale servizi vari di Bari ed altri. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dipendenti pubblici - Soggetto titolare di piu' pensioni - Divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.26 del 7-7-2004 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 19281, 20204, 20138, 20185, 20246, 20187, 20189, 20248 20224, 20225, 20226, 20234, 20247, 20250, 20252/PM del registro di Segreteria, proposti rispettivamente dai sigg.: Celino Giuseppe, Scarola Giovanni, Capolongo Michele, Montrone Silvestro, Calzolaro Michele, Napoletano Alfredo, Panaro Giuseppe, Cosomati Pasquale, Tampanella Biagio, D'Angiulli Cataldo, Marseglia Florindo, De Matteo Quintino, Murianni Ferdinando, D'Elia Rocco Pietro, Melicchio Silvio tutti rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Tolentino, alla Galleria Europa n. 14. Contro il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento provinciale servizi vari di Bari; il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento provinciale servizi vari di Taranto; l'I.N.P.D.A.P. di Bari; l'I.N.P.D.A.P. di Taranto; per la declaratoria della spettanza dell' indennita' integrativa speciale sia sul trattamento pensionistico privilegiato che sul trattamento pensionistico ordinario; Visti gli atti e documenti di causa. F a t t o Con ricorsi autonomi, identici per causa petendi e petitum, depositati in varie date presso la segreteria di questa sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i ricorrenti osservavano di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione pubblica (o alle dipendenze di privati), e lamentavano la mancata percezione, della i.i.s. (indennita' integrativa speciale) sia sul trattamento pensionistico privilegiato che sul trattamento pensionistico ordinario, a far data dal giorno in cui erano divenuti titolari dei due contestuali trattamenti economici, con ogni conseguenza anche in ordine agli interessi e rivalutazione. Nella specie i ricorrenti, ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989, 204/1992,494/1993 516/2000 e delle successive ordinanze n. 438/1998 e 517/2000, chiedevano l'indennita' integrativa speciale sul duplice trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato). Le amministrazioni evocate in giudizio (Direzione provinciale del tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, ed I.N.P.D.A.P.) ritenevano, di converso, necessario un intervento del legislatore al fine dell'attuazione delle declaratorie costituzionali e, in ogni caso, ribadivano il diritto al cumulo delle i.i.s. nei limiti nel minimo I.N.P.S. Nella giurisprudenza contabile si erano, sul punto, formati due orientamenti. Un primo orientamento statuiva che, in conformita' al vero contenuto normativo attuale, andava riconosciuto il diritto all'indennita' integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici goduti, fatti salvi gli eventuali effetti della prescrizione, visto l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, attesa l'evoluzione normativa dell'indennita' integrativa speciale istituita con la legge n. 324 del 1959 ed inizialmente prevista come elemento esterno alla retribuzione, poi evolutasi in elemento avente natura retributiva, e considerati gli orientamenti del Giudice delle leggi (n. 566/1989, n. 204/1992, n. 243/1993, n. 438/1998) che assegnavano alla fruizione del duplice trattamento di riposo la stessa portata, lo stesso significato e la stessa ratio (e quindi la stessa illegittimita' costituzionale) di cui al «divieto di percezione di i.i.s. sulla pensione in costanza di un rapporto di lavoro subordinato» (99, quinto comma), orientamenti confermati con sentenza (n. 516/2000) e ordinanza (n. 517/2000) dalla Corte costituzionale, contrariamente ai pronunciamenti delle SS.RR. della Corte dei conti 39/40 del 1997 e 1/2000. Secondo altro orientamento, sulla scorta di diverse pronunce della Corte costituzionale che riguardano la fruizione di piu' pensioni (172/1991, 307/1993, 494/1993, 376/1994), si riteneva fatto espressamente salvo il divieto di cumulo delle i.i.s., mentre ne era limitato l'importo nei limiti del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti: infatti il contesto normativo in cui operava il ripristino della legalita' costituzionale mentre nel caso del pensionato lavoratore interveniva soltanto sul divieto del cumulo, cosicche' il ripristino della legalita' costituzionale era possibile unicamente mediante la sua abolizione, salva la potesta' del legislatore di ripristinarlo, nei limiti di un parametro costituzionalmente accettabile, nel caso di piu' pensioni la Corte costituzionale individuava nell'ordinamento la presenza dell'art. 17 della legge n. 843/1978, che faceva salvo l'importo dell'indennita' integrativa speciale corrispondente al trattamento minimo l.N.P.S.; sicche' il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS), atteso che le pronunce della Corte costituzionale non avevano espresso giudizio di disvalore costituzionale, ma ne avevano inteso limitare unicamente la portata: cfr. Corte conti, Sez. II 18 luglio 2002 n. 262 e Sezione giurisdizionale Regione Sardegna 29 gennaio 2002 n. 104. Le Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2003/QM in data 11 luglio 2003, pronunciandosi su questione di massima deferita da questa sezione con ord. n. 9/23 del 13 febbraio 2003, e afferente agli odierni ricorrenti avevano statuito che: a) in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non e' consentito il cumulo dell'indennita' integrativa speciale; b) che il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale sulla pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS). A seguito di nuovo impulso al processo, nell'odierna udienza di discussione le parti insistevano nelle richieste formulate con gli atti scritti. D i r i t t o Nel caso all'esame dell'autorita' giudicante si pone nuovamente la dibattuta questione del cumulo dell'indennita' integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, la cui base normativa e' costituita dall'art. 99, secondo comma, del testo unico n. 1092/1973; il menzionato disposto normativo, nel suo testo originario, prevedeva che «al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo». Il Giudice delle leggi, con sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 31 dicembre 1993, dichiaro' l'illegittimita' della norma nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS). Il succedersi nel tempo di molteplici interventi normativi in materia (art. 2, commi 6 e 7, legge n. 324/1959, art. 4 d.P.R. n. 1081/1970, art. 99, commi 2 e 5, d.P.R. n. 1092/1973, art. 17 legge n. 843/1978, art. 15 decreto-legge n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980) nella suddetta materia, unitamente agli interventi della Corte costituzionale, ha creato un quadro normativo di riferimento che crea dubbi interpretativi. In particolare gli interventi correttivi del Giudice delle leggi, e tra essi la citata sent. n. 494/1993 e la ord. n. 517 del 15 - 21 novembre 2000 hanno costituito un richiamo al legislatore affinche', prendendo atto dei principi costituzionali presi a fondamento delle sentenze, formulasse una nuova ed organica disciplina della materia del cumulo. In assenza dei pur auspicati interventi del legislatore la giurisprudenza contabile ha cercato di individuare, nell'incerto quadro normativo, la disciplina vigente in materia di cumulo di indennita' integrative speciali afferente a trattamenti pensionistici liquidati prima che la i.i.s. fosse conglobata nella pensione (cfr. art. 15, comma 3, legge n. 724/1994), in specie se spettasse il diritto a percepire l'assegno suddetto su ambedue le pensioni, se detto cumulo fosse precluso o in ogni caso soggetto a restrizioni. La corte costituzionale, con una prima sentenza 8-22 aprile 1991 n. 172, in riferimento all' art. 17 legge n. 843/1978 il quale disponeva «l'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS)», dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti». Con la suddetta sentenza n. 494/1993 si ribadi' l'illegittimita' della norma nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S). Infine con la ordinanza n. 517/2000 del 15 - 21 novembre 2000 (ritenuta da alcune interpretazioni del giudice contabile avente natura abiatoria, cfr. Sez. III Centr. n. 403/2003, e da altre decisioni avente natura additiva, con aggiunta, alla norma prevista dall' art. 99, comma 2, la regola necessaria a renderla conforme a Costituzione, cfr. Sezione Molise n. 197/2003 in data 31 ottobre 2003) la Corte costituzionale evidenziava (ai sensi delle sentenze n. 566/1989 e 232/1992) la cessazione del divieto generalizzato di cumulo dell'i.i.s. con altra indennita' identica o analoga, affermando, peraltro, che il legislatore non era tenuto, sul piano della costituzionalita', a seguire la via obbligata del divieto di cumulo tra indennita' integrative speciali derivanti da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative, essendo consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo-pensionistico. Infine, affermava la Corte costituzionale, un divieto di cumulo ormai caducato, non poteva rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui restava la discrezionalita' della scelta tra le diverse soluzioni, mentre il principio acquisito dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi era costituito dalla esclusione sul piano della legittimita' costituzionale del divieto generalizzato di cumulo di indennita' integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un limite al di sotto del quale fosse preclusa l'operativita' del divieto. Orbene, atteso il quadro normativo e giurisprudenziale esistente, e pur sussistendo per il giudice, nell'opzione interpretativa tra soluzioni diverse in riferimento all'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, il potere di un'interpretazione diversa da quella che lo stesso giudice dimostra di ritenere incostituzionale, cfr. le decisioni della Corte costituzionale sent. n. 242/1999, ordd. n. 3/2002 e 158/2000, nonche' la sent. 200/1999, la decurtazione dell'indennita' integrativa speciale in presenza di diversi trattamenti pensionistici prevista dalla citata norma, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. La questione di legittimita' costituzionale, dunque, si appalesa come non manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante, nel presente giudizio, per il carattere pregiudiziale della medesima ostando all'accoglimento del ricorso la vigenza della norma di cui all'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i soggetti titolari di piu' pensioni, il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Sospende il giudizio, sino all' esito del giudizio incidentale di costituzionalita', ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2003. Il giudice unico: Bax 04C0756