COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 maggio 2004 

Condizioni e modalita' di attuazione del Fondo rotativo nazionale per
gli  interventi  nel  capitale  di  rischio  -  art.  4,  commi 106 e
seguenti,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 (legge finanziaria
2004). (Deliberazione n. 10/2004).
(GU n.164 del 15-7-2004)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale e' stato
istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale
di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e' affidata a
Sviluppo  Italia  S.p.A. secondo condizioni e modalita' stabilite con
delibera di questo Comitato;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea in materia di
aiuti  di  stato  e  capitale  di  rischio  (G.U.C.E. n. C/235/03 del
21 agosto 2001);
  Vista  la  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE
del  6 maggio  2003  (G.U.C.E.  n. L/124 del 20 maggio 2003) relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea «Orientamenti
comunitari   sugli   aiuti   di   Stato   per  il  salvataggio  e  la
ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta» (G.U.C.E. n. C/288 del
9 ottobre 1999) e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  nota  n. 44691 del 5 maggio 2004 con cui il Dipartimento
del  Tesoro,  Direzione  VI,  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ha trasmesso lo schema di delibera da sottoporre al Comitato
concernente  le  condizioni e le modalita' di operativita' del citato
Fondo;
  Considerata   l'esigenza  di  contribuire  alla  promozione  ed  al
sostegno  della  crescita  e  dello  sviluppo  del tessuto produttivo
nazionale  e,  in  particolare,  di  ovviare al problema della scarsa
capitalizzazione  delle  imprese  produttive  nei  settori dei beni e
servizi;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  Il  Fondo  rotativo  nazionale  per  gli interventi nel capitale di
rischio  di  cui  all'art.  4, comma 106, della legge n. 350/2003 (di
seguito  denominato  «Fondo»),  e'  gestito da Sviluppo Italia S.p.A.
secondo le seguenti condizioni e modalita'.
  1.    Le   acquisizioni   di   partecipazioni   devono   riguardare
esclusivamente  medie  e  grandi  imprese produttive come qualificate
dalla normativa nazionale e comunitaria, anche di nuova costituzione,
operanti  nei  settori  dei beni e dei servizi. Le partecipazioni non
devono  essere  superiori  al  30%  del capitale sociale dell'impresa
interessata e devono essere smobilizzate entro cinque anni dalla data
dell'acquisizione. Le condizioni e le modalita' dello smobilizzo sono
concordate   tra  Sviluppo  Italia  S.p.A.  e  l'impresa  al  momento
dell'acquisizione della partecipazione.
  2.  E' riconosciuta la priorita' agli interventi cofinanziati dalle
regioni,  anche  mediante  societa'  finanziarie da esse controllate,
secondo modalita' da stabilire con le regioni medesime.
  3.  Le  risorse  del  Fondo  sono  impiegate sull'intero territorio
nazionale  esclusivamente  a  condizioni  di  mercato per le seguenti
operazioni:
    a) acquisizione  di  quote  di capitale di medie e grandi imprese
produttive,  anche  di  nuova  costituzione, che presentino specifici
programmi  di  sviluppo.  Tali  programmi  possono  riguardare  anche
l'acquisizione di rami d'azienda;
    b) sottoscrizione di quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi
che investono nelle imprese di cui alla lettera a). La partecipazione
in  tali  fondi  non  puo'  superare  il  30% della dotazione di ogni
singolo  fondo.  I  fondi devono acquisire partecipazioni in coerenza
con  le disposizioni di cui all'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110
e 111 della legge n. 350/2003.
  4.  Il  programma  di  sviluppo  di  cui  al precedente punto 3, da
sottoporre  a  Sviluppo Italia S.p.A., dovra' essere illustrato da un
business  plan  che  consenta  di  valutarne  la validita' tecnica ed
economico-finanziaria,  nonche'  l'idoneita'  al  conseguimento degli
obiettivi   prefissati.   Il   business  plan  dovra'  contenere,  in
particolare,   informazioni   dettagliate   sull'impresa,  sulle  sue
attivita'  e  sulle  principali azioni che essa intende intraprendere
per l'attuazione del programma di sviluppo.
  5.  Nell'istruttoria  delle operazioni di cui al precedente punto 3
Sviluppo  Italia  dovra'  attenersi  ai  seguenti criteri generali di
valutazione:
    a) economicita';
    b) effetti occupazionali;
    c) contenuti   tecnologici,   con   particolare   riguardo   alle
innovazioni  di processo e di prodotto tramite uso di Information and
Communication Tecnology (ICT);
    d) effetti sull'economia del territorio interessato.
  Nel rispetto di tali criteri le operazioni dovranno essere coerenti
con le linee di politica industriale nazionale e comunitaria.
  6. Per la valutazione preventiva delle operazioni di partecipazione
al  capitale,  da  effettuare  ai  sensi  della presente delibera, e'
istituito  presso  Sviluppo  Italia  S.p.A.  un  Comitato consultivo,
composto:
    a) dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato;
    b) dal  Capo  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo delle economie
territoriali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo
delegato;
    c) dal  Capo  del  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato;
    d) dal  Direttore  della  Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive
o da un suo delegato;
    e) dall'Amministratore delegato di Sviluppo Italia S.p.A. o da un
suo delegato.
  I  componenti  del  Comitato consultivo eleggono al loro interno il
presidente del Comitato medesimo.
  7.  Gli  interventi  di  cui  alla  presente  delibera  non possono
riguardare   consolidamenti   delle  passivita'  delle  imprese,  ne'
operazioni  per  il  salvataggio  e la ristrutturazione di imprese in
difficolta',  come  definite  nella  comunicazione  della Commissione
europea  dagli  «Orientamenti  comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (G.U.C.E.
n.   C/288   del   9 ottobre  1999)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  8. Non sono consentiti interventi:
    in   imprese  che  presentino  necessita'  di  ricapitalizzazioni
connesse  a  precedenti  perdite  di  esercizio,  ad esclusione delle
perdite  riconducibili  alla  fase  di  avviamento  dell'attivita' di
impresa;
    in  imprese  operanti  nei  settori  ai quali si applicano regole
comunitarie speciali in materia di aiuti di stato;
    in  imprese  di  produzione, trasformazione o commercializzazione
dei  prodotti  elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
  9.  L'acquisizione  di  partecipazione  in ogni singola impresa non
puo' superare il 20% della dotazione complessiva del Fondo e comunque
non  puo'  essere  superiore  a  50  milioni  di  euro. Limitatamente
all'anno  2004  tale  limite  percentuale  e'  elevato  al  50% della
dotazione del Fondo.
  10.  Le  somme stanziate a copertura degli interventi del Fondo nel
capitale  di  rischio  di cui alla presente delibera, previsti per il
2004  e per gli anni successivi, sono trasferite su un apposito conto
corrente  infruttifero  intestato  a Sviluppo Italia S.p.A. presso la
Tesoreria  centrale  dello  stato.  Al  predetto  conto  affluiscono,
altresi',   le   disponibilita'  rivenienti  dallo  smobilizzo  delle
partecipazioni ed i proventi finanziari.
  11.  Il  compenso  di Sviluppo Italia S.p.A. per lo svolgimento del
servizio   di   gestione   del   Fondo,   sara'  stabilito  con  atto
convenzionale e fara' carico alle risorse del Fondo medesimo.
  12.  Sviluppo  Italia  S.p.A.  presenta a questo Comitato relazioni
semestrali sull'attivita' di gestione del Fondo.

    Roma, 7 maggio 2004

                                              Il presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4, Economia e finanze, foglio n. 1