CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di richiesta di referendum popolari
(GU n.164 del 15-7-2004)

    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  13 luglio  2004  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quarantuno  cittadini  italiani,  muniti  di
autocertificazione  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, di voler
promuovere  una  richiesta di referendum popolare, previsto dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito:
      «Volete  voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente  ad  oggetto  "Norme  in  materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
        articolo  1,  comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di
favorire  la  soluzione  dei  problemi  riproduttivi  derivanti dalla
sterilita' o dalla infertilita' umana";
        articolo   1,   comma   2:   "Il  ricorso  alla  procreazione
medicalmente  assistita  e'  consentito  qualora  non  vi siano altri
metodi  terapeutici  efficaci  per rimuovere le cause di sterilita' o
infertilita'.";
        articolo   4,   comma   1:   "Il  ricorso  alle  tecniche  di
procreazione  medicalmente  assistita  e'  consentito solo quando sia
accertata   l'impossibilita'   di   rimuovere   altrimenti  le  cause
impeditive  della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di
sterilita'  o  di  infertilita' inspiegate documentate da atto medico
nonche'  ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e
certificata da atto medico.";
        articolo  4,  comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualita',  al  fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado  di  invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu'  gravoso  per i
destinatari, ispirandosi al principio della";
        articolo  5,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
        articolo  6,  comma  3,  limitatamente  alle parole: "fino al
momento della fecondazione dell'ovulo";
        articolo  13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
", di cui al comma 2 del presente articolo";
        articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico
e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
        articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e
documentata  causa  di  forza  maggiore relativa allo stato di salute
della  donna  non prevedibile al momento della fecondazione", nonche'
alle  parole:  "fino  alla  data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile"?».
    Dichiarano,  altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli
uffici  del  sen.  Antonio  Adolfo  Maria Del Pennino, siti presso il
Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  13 luglio  2004  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quarantuno  cittadini  italiani,  muniti  di
autocertificazione  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, di voler
promuovere  una  richiesta di referendum popolare, previsto dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito:
      «Volete  voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente  ad  oggetto  "Norme  in  materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
        articolo  4,  comma  3:  "E' vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";
        articolo   9,   comma   1,  limitatamente  alle  parole:  "in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
        articolo   9,   comma   3,  limitatamente  alle  parole:  "in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
        articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente,
in  violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300.000  a 600.000
euro.";
        articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?».
    Dichiarano,  altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli
uffici  del  sen.  Antonio  Adolfo  Maria Del Pennino, siti presso il
Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  13 luglio  2004  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quarantuno  cittadini  italiani,  muniti  di
autocertificazione  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, di voler
promuovere  una  richiesta di referendum popolare, previsto dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito:
    «Volete  voi  che  sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente  ad  oggetto  "Norme  in  materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
        articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente";
      articolo  13,  comma  2,  limitatamente  alle  parole: "ad essa
collegate   volte   alla   tutela   della   salute  e  allo  sviluppo
dell'embrione  stesso,  e  qualora  non siano disponibili metodologie
alternative";
      articolo  13,  comma  3, lettera c), limitatamente alle parole:
"di donazione mediante trasferimento di nucleo o";
      articolo   14,   comma   1,   limitatamente  alle  parole:  "la
crioconservazione e"?».
    Dichiarano,  altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli
uffici  del  sen.  Antonio  Adolfo  Maria Del Pennino, siti presso il
Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  13 luglio  2004  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   tredici  cittadini  italiani,  muniti  di
autocertificazione  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, di voler
promuovere  una  richiesta di referendum popolare, previsto dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito:
    «Volete  voi  che  sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente  ad  oggetto  "Norme  in  materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
      articolo  1,  comma  1:  "Al  fine di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita'
umana   e'  consentito  il  ricorso  alla  procreazione  medicalmente
assistita,  alle  condizioni  e  secondo  le modalita' previste dalla
presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti,
compreso il concepito.";
      articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'.";
      articolo  4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente  assistita  e'  consentito  solo  quando  sia  accertata
l'impossibilita'  di  rimuovere  altrimenti le cause impeditive della
procreazione  ed  e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di
infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di
sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto
medico.";
      articolo  4,  comma  2,  lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualita',  al  fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado  di  invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu'  gravoso  per i
destinatari, ispirandosi al principio della";
      articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;
      articolo  6,  comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "Fino al
momento della fecondazione dell'ovulo";
      articolo  13,  comma  3, lettera b), limitatamente alle parole:
"e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
      articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
      articolo  14,  comma  3 limitatamente alle parole: "per grave e
documentata  causa  di  forza  maggiore relativa allo stato di salute
della  donna  non prevedibile al momento della fecondazione"; nonche'
alle  parole:  "fino  alla  data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile"».
    Dichiarano,  altresi', di eleggere domicilio presso la sede degli
uffici  dell'on.  Katia Zanotti presso la Camera dei deputati, piazza
S. Silvestro, 29 - 00186 Roma.