N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2004

Ordinanza  emessa  il  27  gennaio  2004 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Calabria,  sezione  staccata di Reggio Calabria sul
ricorso proposto da Lucano Sivina contro A.S.L. n. 9 di Locri

Giustizia   amministrativa  -  Azione  del  pubblico  dipendente  nei
  confronti  della  pubblica  amministrazione  a  tutela  di  diritti
  soggettivi  -  Termine  di  decadenza  del  15 settembre  2000  per
  deposito  del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
  cui  e'  riservata  la  giurisdizione  (poi  attribuita  al giudice
  ordinario)   per  i  diritti  sorti  anteriormente  alla  data  del
  30 giugno 1998  -  Conseguente riduzione dei termini prescrizionali
  ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti
  al  giudice  amministrativo  per effetto del termine decadenziale e
  neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le
  fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso
  di delega - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2240/00 R.G.
proposto da Lucano Sivina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Leone,  elettivamente  domiciliato in Reggio Calabria, via Pellicano,
22.
    Contro A.S.L. n. 9 di Locri, in persona del legale rappresentante
pro  tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio D'Agostino e
Giovanni   Tringali,   dell'ufficio   legale   della  stessa  A.S.L.,
domiciliata   per   legge   presso   la   segreteria   del  Tribunale
amministrativo  regionale  per  ottenere  il  pagamento  delle  somme
spettanti  alla  ricorrente  per  l'attivita'  di incentivazione alla
produttiva  svolta negli anni 1993, 1994, 1995, 1996, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria
di Locri;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  per  la  pubblica  udienza  del  16  dicembre  2003 il
relatore Caterina Criscenti e sentito l'avv. D'Agostino;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

                              F a t t o

    La  ricorrente,  dipendente  dell'A.S.L.  9  di Locri, addetta al
reparto di fisioterapia di Gerace con la qualifica di fisioterapista,
premesso  di  aver  partecipato all'istituto dell'incentivazione alla
produttivita'  per  gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, senza percepire
il  relativo  integrale  compenso,  chiede  la  condanna dell'ente al
pagamento  della  retribuzione  ancora dovuta per il lavoro svolto in
regime  di  produttivita'  (c.d.  plus orario) nella misura che sara'
quantificata in corso di causa.
    Si  costituiva  l'Azienda  intimata,  resistendo  al  gravame  ed
all'udienza pubblica del 16 dicembre 2003, la causa e' stata posta in
decisione.

                            D i r i t t o

    1.   -   Deve   preliminarmente   valutarsi   il   profilo  della
giurisdizione.
    1.a.  - La controversia in esame coinvolge questioni attinenti al
rapporto di lavoro comprese tra il 1993 ed il 1996, sicche' rileva in
primis  il  problema  del  momento  della  proposizione  del ricorso.
L'art. 69,   comma   7,  d.lgs.  30  marzo  2001,  n. 167,  abrogando
l'art. 45,  comma  17,  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80, ha stabilito,
infatti,  che  «le  controversie  relative  a  questioni attinenti al
periodo  del  rapporto  di  lavoro anteriore a tale data [ossia al 30
giugno  1998]  restano  attribuite  alla  giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000».
    Nel  caso  che  ci  occupa  il  ricorso e' stato proposto dopo il
predetto   termine  decadenziale,  in  quanto  depositato  presso  la
segreteria  di questo Tribunale amministrativo regionale il 7 ottobre
2000.
    Non  puo', infatti, ritenersi sufficiente per evitare la suddetta
decadenza  la  sola  procedura  di  notificazione  del ricorso (cosi'
Tribunale amministrativo regionale Reggia Calabria, 9 settembre 2003,
n. 1087;  Tribunale  amministrativo regionale Catanzaro, II, 7 giugno
2002,  n. 1592; Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, I, 2
novembre  2000, n. 4248) dovendosi, infatti, ritenere acquisito, come
principio generale, il postulato che ancora la compiuta instaurazione
del  rapporto  processuale  al deposito, nella segreteria del giudice
amministrativo, del ricorso notificato.
    Cio'  premesso, questo Tribunale - che pure in diverse precedenti
pronunce  su  ricorsi  proposti  successivamente  alla  data  del  15
settembre  2000 aveva ravvisato la propria carenza di giurisdizione -
ritiene oggi di dover prendere atto ed adeguarsi alla interpretazione
regolatrice  della  Corte di cassazione a sezioni unite, costante con
riferimento  ad  entrambe  le  disposizioni, ritenute sostanzialmente
identiche  (cfr.  ordd.  17  giugno  2002,  n. 8700;  4 luglio  2002,
n. 9690;  21  novembre  2002,  n. 16427; 24 gennaio 2003, n. 1124; 30
gennaio  2003,  n. 1511;  7 marzo  2003, n. 3512) secondo la quale il
termine   del  15  settembre  2000  -  relativamente  alle  questioni
attinenti  al  periodo  del rapporto d'impiego anteriore al 30 giugno
1998 - non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione
esclusiva  del giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione su
tutte le questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998,
ancorche' il giudizio - come nel caso in esame - sia stato instaurato
successivamente alla data del 15 settembre 2000.
    Deve, dunque, affermarsi - come gia' ritenuto anche dal Consiglio
di  Stato  (vd.  IV, Ord. 10 maggio 2002, n. 1752) - la giurisdizione
del giudice adito.
    2.  -  Cio'  premesso in punto di giurisdizione, ne consegue che,
facendo   applicazione   del  disposto  normativo  sopra  richiamato,
dovrebbe  dichiararsi la decadenza sostanziale della pretesa, essendo
stato appunto il ricorso proposto dopo il 15 settembre 2000.
    In  merito  il  tribunale  ritiene  pero'  di  dover sollevare la
questione  di  costituzionalita'  dell'art. 69,  comma  7, cit. nella
parte  in  cui  prevede il termine di decadenza, per violazione degli
artt. 3, 24 e 113, e 76 Cost.
    3.  -  Quanto  all'art. 3  Cost.,  l'aver  imposto  ai dipendenti
pubblici  il  termine  di  decadenza  al  15  settembre  2000  per la
proposizione  di  domande  relative  a  diritti  maturati entro il 30
giugno  1998  e  aver mantenuto per i dipendenti privati gli ordinari
termini prescrizionali altera significativamente ed irragionevolmente
l'uguaglianza  tra  i  primi  e i secondi, da sempre riconosciuta sul
piano  costituzionale  dalla stessa Corte (vd. la storica sentenza 28
giugno  1985,  n. 190)  e oggi accentuata, sul piano della disciplina
del  rapporto,  dalle  leggi  di riforma del pubblico impiego nel cui
contesto si inserisce la norma censurata.
    La  fissazione di un termine di decadenza per far valere, davanti
al giudice amministrativo, i diritti soggettivi attinenti al pubblico
impiego  maturati  prima  del  30 giugno 1998 introduce, infatti, una
discriminazione  tra  lavoratori  del  settore  privato,  per i quali
rimane   impregiudicata   la  possibilita'  di  azionare  la  pretesa
patrimoniale  entro  il  termine  quinquennale  di  prescrizione  dei
crediti  di  lavoro,  previsto  in  via  ordinaria dall'art. 2948 del
codice  civile,  e  lavoratori  del  settore pubblico, ai quali viene
concesso un tempo assai piu' esiguo.
    3.a.  -  E la violazione del precetto d'uguaglianza non si coglie
solo  nella  diversa  consistenza del termine decadenziale rispetto a
quello  prescrizionale:  la  disparita' di trattamento viene esaltata
dal  complesso  della  disciplina  dei  due  istituti  (quello  della
decadenza   e   quello   della  prescrizione)  e  segnatamente  dalla
circostanza   che   i   termini   di   prescrizione   sono   soggetti
all'applicazione  degli  istituti interruttivi, mentre per il termine
di decadenza i medesimi atti interruttivi sono inefficaci.
    L'utilizzo dello schema della decadenza, in luogo di quello della
prescrizione,  determina, infatti, l'applicazione dell'art. 2964 c.c.
(«quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena
di  decadenza,  non  si  applicano le norme relative all'interruzione
della  prescrizione»)  e  dell'art.  2966  c.c. («la decadenza non e'
impedita  se  non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal
contratto») con la conseguenza che ex art. 69, comma 7, per i diritti
maturati  anteriormente al 30 giugno 1998, al pubblico dipendente non
e'  concessa  la  possibilita',  riconosciuta  invece  al  dipendente
privato,  di  rimandare  la  decisione  di  agire davanti al giudice,
provvisoriamente  pero' salvaguardando i propri diritti attraverso un
atto  stragiudiziale  di  messa  in  mora,  capace di interrompere la
prescrizione ma non di impedire la decadenza.
    4.   -   Appare   altresi'  evidente  a  questo  giudice  che  la
compressione  del  diritto  di azione dei pubblici dipendenti operata
dalla  disciplina  transitoria in esame si ponga in contrasto con gli
artt. 24 e 113 Cost.
    E'  vero  che  -  cosi'  come piu' volte riconosciuto dalla Corte
costituzionale  -  rientra  nella discrezionalita' del legislatore il
determinare  l'ampiezza  del  termine nel quale potere agire a tutela
dei propri diritti ed interessi.
    Ma  tale  discrezionalita'  incontra  il  limite  di  non rendere
eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
    Nella  specie  il  termine del 15 settembre 2000 rende certamente
oltremodo  gravosa  la  tutela  giurisdizionale del lavoratore, se si
pone  mente  non  tanto in astratto al lasso di tempo concesso, ossia
quello  che  intercorre tra il 30 giugno 1998 ed il 15 settembre 2000
(in  se'  obiettivamente non ampio), quanto soprattutto alla speciale
struttura e dinamica del rapporto di lavoro su cui esso incide.
    4.a.  -  Avviene,  infatti, che le questioni controverse non solo
perdurino oltre la data del 30 giugno 1998, ma che si completino e si
consolidino  i  presupposti  necessari per una tutela giurisdizionale
solo in epoca successiva a tale data.
    Si  pensi  ad  un  provvedimento  di incarico allo svolgimento di
mansioni  superiori  adottato  nel  giugno  1998:  in  questo caso il
diritto del dipendente alla retribuzione sorge e con il provvedimento
di  incarico, ma anche con lo svolgimento effettivo e protratto delle
mansioni.   Pertanto,   poiche'  in  tale  ipotesi  la  giurisdizione
appartiene  al  giudice amministrativo perche' il sorgere del diritto
del  dipendente  presuppone  un  atto dell'amministrazione (cosi', ex
plurimis,  Cass.,  S.u.,  11  giugno  2001,  n. 7856  e 7 marzo 2001,
n. 89),  lo  spatium  deliberandi lasciato al dipendente per valutare
l'azionabilita'  della  propria  pretesa,  ossia  appunto  il termine
decandenziale,  non  sara' effettivamente di due anni e settantasette
giorni (tale e' l'intervallo che vi e' tra il 30 giugno 1998 ed il 15
settembre  2000),  ma assai meno, forse solo alcuni giorni. A cio' si
aggiunga l'incertezza che sussiste in simili ipotesi sulla tutela del
dipendente  per  il  periodo successivo al 15 settembre 2000, termine
ultimo di proposizione del ricorso.
    O  si  ponga  mente  ancora  alla  rilevanza,  nella  materia  in
questione,  dei  contratti  collettivi,  spesso  approvati  in  epoca
successiva  rispetto  a  quello  della  loro vigenza sotto il profilo
economico  ed  alle complesse problematiche interpretative che spesso
da essi discendono.
    4.b.  -  Ad  avviso  di  questo  giudice,  dunque,  il termine di
decadenza  cosi'  ristretto  intanto  sacrifica  fortemente,  per  la
peculiare    materia   cui   inerisce   (sopra   solo   sommariamente
esemplificata), l'interesse del soggetto onerato dal rispetto di esso
e,  in  ogni  caso,  non  trova  giustificazione  alcuna, perche' non
risponde  neppure ad un generale interesse dell'ordinamento al celere
compimento   dell'attivita'   processuale   soggetta  al  termine  di
decadenza.
    Ed, infatti, in primo luogo la fase transitoria della devoluzione
della  materia  del lavoro pubblico e' stata disciplinata con l'unico
obiettivo  di  non  aggravare,  con  un passaggio in blocco del nuovo
contenzioso,  il  giudice ordinario. Un'analoga preoccupazione - come
si evince anche dai lavori preparatori - non e' emersa per il giudice
amministrativo,  tanto  che  si  e' ritenuto di compensare la perdita
della  materia  del  pubblico  impiego  con  l'attribuzione  di nuove
materie  di  giurisdizione esclusiva. Posto, dunque, che le questioni
ante  30  giugno  1998  appartengono  comunque alla giurisdizione del
giudice  amministrativo,  appare  inutile  ed  irragionevole porre un
termine di decadenza sostanziale.
    Secondariamente  poi,  l'effetto  di tale disposizione non potra'
che  essere  - per le questioni che perdurano oltre il 30 giugno 1998
(assai  frequenti,  essendo  il  rapporto  di  lavoro  un rapporto di
durata)   -   opposto   a  quello  voluto  dal  legislatore,  perche'
determinera'  un  inevitabile  appesantimento  del lavoro del giudice
ordinario.
    A  fronte di una pronuncia di mera decadenza adottata dal giudice
amministrativo,   il   lavoratore   «decaduto»  agira'  per  la  fase
successiva  (non  soggetta a termini di decadenza) innanzi al giudice
ordinario,   il   quale   dovra'  esaminare  ex  novo  la  questione,
necessariamente  valutando,  sia  pure  incidentalmente o a soli fini
istruttori,  la  fase  pregressa,  non  potuta  vagliare  dal giudice
amministrativo, con una notevole diseconomia processuale.
    In conclusione, fermo restando per le esigenze sopra accennate il
limite sostanziale del 30 giugno 1993 (oltre che gli ordinari termini
di   prescrizione),   non   si   ravvisano  adeguate  giustificazioni
all'introduzione di un termine ulteriore di decadenza incidente sulla
proponibilita'  della  domanda  innanzi  al  giudice  amministrativo,
sicche'  la disposizione per tale ragione appare in contrasto con gli
artt. 24 e 113 Cost.
    5.  -  Deve infine denunciarsi il contrasto dell'art. 69, comma 7
cit. con l'art. 76 Cost.
    La  legge  delega  n. 59/1997  (ai  cui contenuti deve riportarsi
anche il d.lgs. n. 165/2001) invitava il Governo a predisporre misure
organizzative  e  processuali  anche  di  carattere  generale  atte a
prevenire  disfunzioni  dovute  al sovraccarico del contenzioso (art.
11).
    Premesso che dal tenore stesso della norma, che pone da ultimo ed
«infine»    la   questione   della   contestuale   estensione   della
giurisdizione   amministrativa,   si   desume   che   il  riferimento
all'introduzione  delle  predette  misure  organizzative  non  e'  di
carattere  generale,  ma  attiene  alle sole controversie devolute al
giudice ordinario, immediatamente prima indicate, l'imposizione di un
termine  di  decadenza  per  far  valere i diritti dinanzi al giudice
amministrativo non serve a deflazionare i carichi processuali davanti
al giudice ordinario (ed anzi, come si e' ipotizzato prima, puo' solo
condurre  all'effetto  opposto)  e non costituisce misura processuale
giacche' estingue il diritto sul piano sostanziale.
    Esso  si  pone  dunque radicalmente in contrasto con le finalita'
che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si
e' prefissa.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  3, 24, 113 e 76 Cost., la questione di costituzionalita'
dell'art.  69,  comma  7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente
all'inciso  «solo  qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro  il  15  settembre  2000»,  per  tutte  le  ragioni  esposte in
motivazione,   ordina   la   sospensione   del  presente  giudizio  e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
certificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai procuratori delle parti in causa ed ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
    Ordina  all'autorita'  amministrativa  di  eseguire  la  presente
sentenza.
    Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 16
dicembre 2003.
                      Il Presidente: Passanisi
                                              L'estensore: Criscenti
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