N. 626 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2004

Ordinanza  emessa il 28 gennaio 2004 dal giudice di pace di Terracina
nel  procedimento  civile vertente tra Pulcini Domenico contro Comune
di Terracina

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di  uguaglianza  - Lesione del diritto fondamentale alla
  tutela  giurisdizionale - Imposizione di un adempimento defatigante
  ed  economicamente  gravoso per l'esercizio del diritto di difesa -
  Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli
  economico-sociali  limitativi  della  liberta' e dell'uguaglianza -
  Ingiustificata    posizione    di   vantaggio   per   la   Pubblica
  amministrazione.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in
  legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al R.G.
388/03/A  promossa  da  Pulcini Domenico - rappresentato e difeso dal
dott. Stefano Ciapanna, opponente;
    Contro Comune di Terracina, amministrazione opposta.
    Letto  il  ricorso  in  opposizione  proposto da Pulcini Domenico
avverso  il  verbale  di  accertamento  di  violazione n. 14858/V del
Comando  vigili  urbani del Comune di Terracina, elevato il 29 luglio
2003,  per violazione dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
    Rilevato  che  il  ricorso  in opposizione e' stato depositato in
cancelleria  in data 15 ottobre 2003 senza il versamento di una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo accertatore, come stabilito dall'art. 204-bis del decreto
legislativo  30 aprile  1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214  che  ha  convertito  in  legge,  con modificazioni, il
decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 186  del  12 agosto  2003  -  Suppl. Ordinario n. 133),
entrata   in   vigore  il  13 agosto  2003  (giorno  successivo  alla
pubblicazione);
    Considerato  che,  mancando  il  versamento della somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore,  il  ricorso  in  opposizione,  ai  sensi  della  citata
disposizione normativa, dovrebbe essere dichiarato inammissibile;
    Ritenuto  che  l'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285,  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno
2003  n. 151,  non  e' conforme alla Costituzione e che, pertanto, si
rende  doveroso  e  necessario  sollevare  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,   n. 285,   per  contrasto  con  gli  artt. 2,  3  e  24  della
Costituzione,  nella  parte  in cui prevede che all'atto del deposito
del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria, a pena
di  inammissibilita'  del  ricorso,  una  somma  pari  alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
    Osservato  con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 2
e 3 Cost., che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,   introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 214  che  ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto legge 27 giugno
2003  n. 151,  lede  il  principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della   Costituzione   e   frustra   uno   dei  diritti  fondamentali
dell'individuo,  in quanto pone i soggetti abbienti e non abbienti su
un  piano  di  disuguaglianza  fra  loro,  rendendo estremamente piu'
gravoso  se  non  impossibile  al  cittadino non abbiente di agire in
giudizio,   suo   diritto   fondamentale,   per  la  tutela  in  sede
giurisdizionale  contro  le  sanzioni  amministrative  comminate  per
violazioni  alle  norme  del  ripetuto  decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
    Considerato,  con  riferimento  alla  ritenuta  violazione  degli
articoli  3  e  24  Cost.,  che  l'imposizione  del  versamento della
cauzione  «pari  alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione
inflitta  dall'organo  accertatore»,  previsto  dall'art. 204-bis del
decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, introdotto dalla legge
1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni,
il   decreto-legge   27 giugno  2003  n. 151,  rende  impossibile  e,
comunque, estremamente gravoso e difficile l'esercizio del diritto di
difesa  da  parte del cittadino che non sia provvisto di cultura e di
conoscenze  superiori  alla  media,  costringendolo anche a stancanti
oneri  e  defatiganti  adempimenti  (file  agli uffici postali per il
versamento  della cauzione). La possibilita' di proporre utilmente il
gravame  e',  infatti,  subordinata  alla  capacita'  di  determinare
esattamente,  pena  l'inammissibilita' dell'opposizione, quale sia la
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione inflitta. Questo onere
pesantissimo  e  di  difficilissima attuazione, addossato a cittadini
comuni  (che  in relazione all'entita' della sanzione da gravare, non
trovano   economicamente   conveniente   officiare  della  difesa  un
esercente  la  professione  forense), arduo anche per molti operatori
del  diritto  e  che spesso trova eclatante epilogo in accesi scontri
verbali  tra  cittadini utenti e personale di cancelleria incapace di
rispondere  alla  richiesta di quelli di conoscere l'esatto ammontare
della  richiesta  cauzione  (facendo  anche dubitare della violazione
dell'art. 97,   Cost.),   che   poteva  essere  almeno  mitigato  con
l'imposizione  di  una  cauzione in misura fissa per ogni violazione,
costituisce  un  autentico  ostacolo,  anzi una sicura privazione del
diritto  di  difesa per la maggioranza dei cittadini ed e' contrario,
all'evidenza,  al  disposto  dell'art. 3, comma 2, Cost., che dispone
che  e'  compito  della Repubblica, non aggiungere, ma «rimuovere gli
ostacoli  di  ordine  economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della   persona   umana  e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i
lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del
Paese»,  e  contrasta  con l'art. 24 Cost., che espressamente prevede
che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed  interessi  legittimi»  ed  aggiunge  che «la difesa e' un diritto
inviolabile  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento».  La norma
costituzionale  appena richiamata fa anche apparire ingiustificato il
vantaggio   accordato   all'autorita'   opposta   che,  a  differenza
dell'opponente,  in  caso  di  vittoria  ha  immediatamente a propria
disposizione  quanto  eventualmente  dovuto  ed,  inoltre,  impone al
ricorrente  un esborso di danaro per la cauzione, in moltissimi casi,
di  gran  lunga  superiore  alla  stessa  sanzione inflitta, rendendo
impossibile di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti, a
coloro i quali non dispongano di una sufficiente capacita' economica;
    Ritenuto  che  sussiste il collegamento giuridico tra la presente
causa  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale, in quanto appare del
tutto   evidente  che  ove  l'art. 204-bis  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214,
che  ha  convertito  in  legge,  con  modificazioni, il decreto-legge
27 giugno  2003  n. 151,  verra' ritenuto conforme a Costituzione, il
ricorso  dovra'  essere dichiarato inammissibile, mentre, per contro,
potra'  essere  esaminato nel merito ove il disposto normativo verra'
ritenuto in contrasto con la Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo  204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003 n. 214 che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte  in cui prevede che all'atto del deposito del
ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore;
    Sospende  il presente giudizio, n. 388 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2003;
    Manda alla cancelleria:
        1.  di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
        2.  di  notificare  la  presente  ordinanza  alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        3.  di  comunicare  la presente ordinanza residenti delle due
Camere del Parlamento.
          Terracina, addi' 28 gennaio 2004
                     Il giudice di pace: Fedele
04C0818