N. 636 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2003

Ordinanza  emessa  il  18 dicembre  2003  dal tribunale di Arezzo nel
procedimento penale a carico di Simon Adrian Ion ed altra

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Carenza  del  requisito  dell'urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel procedimento a carico di Simon Adrian Ioan alias Kokeny Gabor
Peter  e  di  Cosma Andreea Bianca alias Redakne Orsos Szabina per la
convalida   dell'arresto   eseguito   nei  loro  confronti  ai  sensi
dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come
modificato  con legge n. 189/2002, ha emesso la seguente ordinanza in
relazione  alla  questione,  sollevata  dalle  parti, di legittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 5-quinquies e 5-ter, cit.;

                       Si osserva quanto segue

    L'art.  13  Cost.  prevede  che  di  norma  la  restrizione della
liberta'  personale  sia  disposta  per  atto motivato dell'autorita'
giudiziaria e che solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza,
indicati   tassativamente   dalla   legge,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti provvisori» i quali dovranno
essere   convalidati   dall'autorita'   giudiziaria   entro   termini
brevissimi;
    La  valutazione  che  dunque  deve  essere  effettuata  da questo
giudice,  seppure  sotto  il  semplice  profilo  della  non manifesta
infondatezza,   deve   riguardare   la   conformita'   costituzionale
dell'arresto  obbligatorio previsto dall'art. 14, commi 5-quinquies e
5-ter,  cit.  sotto i profili della eccezionale necessita' ed urgenza
nonche' della tassativita';
    Per quanto riguarda il requisito dell'eccezionalita', la norma in
questione  non  sembra censurabile poiche' l'art. 14, come modificato
dal  legislatore del 2002, non prevede lo strumento coercitivo in via
generale  per  determinate  categorie  di reati, ma solamente per due
fattispecie  espressamente  indicate  (quelle di cui ai commi 5-ter e
5-quater)  per  le  quali si fa eccezione al principio costituzionale
secondo  cui la possibilita' di disporre la privazione della liberta'
personale   e'   affidata  in  via  esclusiva  e  per  atto  motivato
all'autorita' giudiziaria;
    In  altri  termini  il  legislatore ha indicato in modo preciso e
dettagliato  i  casi  di  arresto da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza, sicche' in definitiva appare rispettato anche il principio
della tassativita' imposta dalla norma costituzionale;
    Il  carattere di eccezionalita' non deve essere tuttavia valutato
in termini assoluti, ma in relazione ai parametri dell'eccezionalita'
e  dell'urgenza,  valutazione questa che non deve essere disgiunta da
un  esame  della  ratio  degli  istituti  previsti  in  via  generale
dall'art. 13 della Costituzione;
    Per  quanto  riguarda la valutazione della gravita' del fatto, il
giudice  a  quo,  dovendosi  limitare  al  vaglio della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, non puo'
spingersi  oltre  una valutazione sommaria di tale profilo perche', a
meno  che  non  appaia  di  tutta evidenza la lievita' della condotta
sanzionata  (v. ad es. la contravvenzione di cui all'art. 85 del t.u.
delle leggi di p.s. divieto di comparire mascherato in luogo pubblico
-  dichiarato illegittimo con sent. n. 39 del 1970 nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio) c'e' il rischio di entrare nel merito
di valutazioni discrezionali rimesse al legislatore; ne' il fatto che
il reato per cui e' previsto l'arresto abbia natura contravvenzionale
appare  determinante in tal senso poiche' la norma costituzionale non
opera  alcun  distinguo, mentre non mancano nel sistema altri casi in
cui sia previsto l'arresto per ipotesi contravvenzionali;
    A  diverse  conclusioni deve pervenirsi in relazione al requisito
della  eccezionale  urgenza  con  la  quale  possono  essere adottati
provvedimenti  provvisori  nei confronti dell'autore del reato. Sotto
tale  profilo  non puo' prescindersi da una valutazione piu' generale
dell'istituto  dell'arresto  che  e'  stato  previsto dal legislatore
costituente  e  da quello del codice di rito come mezzo eccezionale a
disposizione  dell'autorita'  di  polizia  per  limitare  la liberta'
personale   dell'autore  del  reato  laddove  i  tempi  per  chiedere
l'intervento  dei giudice ne pregiudicherebbe l'esito, intervento che
e'  necessariamente  richiesto  in via successiva sia per la ratifica
dell'operato  della  polizia  sia  per rendere piu' stabile la misura
cautelare  (ai  sensi  dell'art. 121  disp.  att. c.p.p. «il pubblico
ministero  dispone  con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia  posto  immediatamente  in  liberta' quando ritiene di non dovere
richiedere l'applicazione di misure coercitive»);
    Nel  caso di specie, trattando di fattispecie per la quale non e'
possibile  richiedere  e disporre alcuna misura cautelare, non sembra
che   l'urgenza   abbia   alcuna   funzione   strumentale  in  ambito
strettamente processuale se non quella di imporre la celebrazione del
processo  con  rito  direttissimo,  mentre non puo' sfuggire a questo
giudice  che,  come  si  desume  dalla  stessa  rubrica  della  norma
censurata  (esecuzione  dell'espulsione)  e  dagli  istituti previsti
dalla  stessa  disposizione di legge (accompagnamento alla frontiera,
respingimento,  trattenimento  nei  centri  di  permanenza, ordine di
allontanarsi  dal territorio) il legislatore ha inteso assicurare nel
modo  piu'  efficace  l'allontanamento  dal  territorio dei cittadini
extracomunitari  non  in regola con le norme interne ed ha previsto a
tal  fine  dei  meccanismi  idonei  a realizzare nel piu' breve tempo
possibile tale fine;
    Sotto   tale   profilo   ritiene   il  giudicante  che  l'arresto
obbligatorio  non consenta in alcuna maniera di accelerare i tempi di
allontanamento  del  cittadino  straniero  al  quale sono applicabili
tutti gli strumenti amministrativi previsti dalla legge come ribadito
dall'ultimo  inciso  del  comma 5-quinquies dell'art. 14 («Al fine di
assicurare  l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo»);
    In definitiva non appare con evidenza nessuna ragione di urgenza,
coerente con il dettato costituzionale, che giustifichi la privazione
della liberta' personale nei confronti di cittadini extracomunitari i
quali,  pur  essendo  rei  di  una  contravvenzione  per  la quale il
legislatore  ha previsto la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno,
non  potranno poi essere oggetto di altri provvedimenti cautelari, ma
tutt'al  piu'  sottoposti  a  misure di allontanamento dal territorio
comunque   garantite   in   via   amministrativa   previo   il  nulla
dell'autorita' giudiziaria;
    Ritenuto   pertanto   che   la   questione   sollevata   non  sia
manifestamente infondata nei limiti anzidetti;
    Ritenuto  altresi'  che la questione appare rilevante ai fini del
decidere  dovendosi  provvedere in ordine alla convalida dell'arresto
degli  imputati Simon Adrian loan alias Kokeny Gabor Peter e di Cosma
Andreea   Bianca   alias  Redakne  Orsos  Szabina  eseguito  in  base
all'art. 14, comma 5-quinquies citato;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per violazione dell'art. 13, commi 2 e
3,  della  Costituzione,  dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs.
n. 286/1998  - come modificato con legge n. 189/2002 - nella parte in
cui  prevale l'arresto obbligatorio dell'indagato del reato di cui al
comma 5-ter della medesima norma;
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  l'immediata liberazione di Simon Adrian loan alias Kokeny
Gabor  Peter e di Cosma Andreea Bianca alias Redakne Orsos Szabina se
non detenuti per altra causa;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Arezzo, addi' 18 dicembre 2003
                        Il giudice: Borraccia
04C0826