N. 637 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2003

Ordinanze  637 e 638 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  30 ottobre  2003 (pervenute alla Corte costituzionale il 3 giugno
2004)  dal  Tribunale  di  Milano nei procedimenti penali a carico di
Gogu  Maria  ed  altro  (r.o.  637/2004);  Martinez  Ruiz  Abel (r.o.
638/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Attribuzione  alla  polizia  giudiziaria  di  un  potere autonomo e
  superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorita' giudiziaria
  - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o
  piu'  gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per
  l'adozione  da  parte  della  polizia  giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5-ter, in relazione al
  comma 5-quinquies  [recte:  d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14,
  comma 5-ter,    in   relazione   al   comma 5-quinquies,   aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Provvedendo d'ufficio ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Gogu  Maria  e  Stonculescu Ionut sono stati tratti in arresto in
flagranza  del  reato di cui all'art. 14 comma 5-ter/quinquies d.lgs.
n. 286/1998,   come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002,  in  data
29 ottobre  2003  e presentati all'odierna udienza per il giudizio di
convalida e contestuale giudizio direttissimo, per essersi trattenuti
nel  territorio  dello Stato in violazione degli ordini impartiti dal
Questore  di  Milano notificati loro rispettivamente in data 27 marzo
2003 e 3 ottobre 2003.
    Sentite la pubblica accusa e la difesa in udienza di convalida.
    Invero  non  si  puo'  non  rilevare  come  appaia ravvisabile un
contrasto  tra  l'art. 14  comma 5-quinquies e gli artt. 13 e 3 della
Costituzione.
    Preliminarmente,  giova evidenziare sul punto che gia' in passato
il  giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto
il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei
casi  legittimanti  l'arresto obbligatorio in flagranza (cfr. ord. C.
cost. 92/260).

                             Nel merito

    Il  contrasto  con  l'art. 13  appare sorgere, laddove tale norma
statuisce  che «la liberta' personale e' inviolabile», prevedendo che
solo  «in  casi  di  necessita'  e urgenza... l'autorita' di pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti  provvisori...» di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Si   osserva,   infatti,   come   la  norma  in  esame  introduca
nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  in  flagranza per un reato
contravvenzionale  che  appare  del  tutto  eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (cfr.  le  ipotesi di cui agli
artt. 380  e  381  c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza»  ad una situazione di fatto dallo
stesso  legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto
a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
    Si  evidenzia  inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie
reato  in  parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare; ed
invero  se  il  terzo comma dell'art. 13 Cost. viene a configurare il
potere  di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia
come  una  forma  eccezionale  di  anticipazione  dell'intervento del
giudice,  nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi
un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di polizia di un
autonomo   potere   di   coercizione   (consistente   nella  concreta
possibilita'  di imporre una limitazione della liberta' personale per
un  periodo  che  arriva  sino  alle  48  ore), che se e' vero che e'
soggetto al controllo successivo dell'autorita' giudiziaria, tuttavia
non  trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto
dalla  legge  in  capo  al  giudice  (unico  soggetto  cui  e' invece
riconosciuto  dalla  Carta costituzionale il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    In  relazione  poi alla specifica statuizione di «obbligatorieta»
dell'arresto,  va  segnalata l'evidente disparita' di trattamento che
viene  a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui
all'art. 13  comma  13-ter  della  medesima  legge, in cui si prevede
un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata
ad  una  piu'  complessa  valutazione,  ai sensi dell'art. 381 quarto
comma  c.p.p.,  gia'  da parte della autorita' di polizia procedenti)
sia all'ipotesi di cui all'art. 13 comma 13 sostanzialmente analoga a
quella  qui  in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13
comma  13-bis  (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto,
con  una  pena  da  uno  a  quattro anni di reclusione e per la quale
parrebbe  quindi  anche  prevista  la possibilita' di applicazione di
misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame
non  appare  rispettosa dei limiti della stretta «necessita» previsti
dall'art. 13 terzo comma Cost.
    Alla  luce  delle  argomentazioni  teste'  esposte ritiene questo
giudice  che  sussistano  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale
della  norma  in  esame,  e  che  da  cio'  consegua la necessita' di
sospensione  del  procedimento in oggetto per sottoporre la questione
al giudice delle leggi.
    La  necessita'  di  sospensione  del procedimento impone comunque
l'immediata  remissione  in  liberta'  dell'imputato  in  assenza  di
adeguato titolo detentivo.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art 14
comma  5-ter  in  rel.  al  comma 5-quinquies legge n. 289/2002 nella
parte  in  cui prevede per il reato previsto al comma 5-ter l'arresto
obbligatorio  dell'indagato,  per violazione degli artt. 3 e 13 terzo
comma della Costituzione;
    Dispone  l'immediata  liberazione degli arrestati se non detenuti
per altro;
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Milano, addi' 30 ottobre 2003
                       Il giudice: Cucciniello
04C0827