N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2004

Ordinanza  emessa  il  12  marzo  2004  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento penale a carico di Diadi Elhadi

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Attribuzione  alla  polizia  giudiziaria  di  un  potere autonomo e
  superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorita' giudiziaria
  - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o
  piu'  gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per
  l'adozione  da  parte  della  polizia  giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- Legge  30 luglio  2002,  n. 189,  art. 14, comma 5-quinquies [recte
  d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189].
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Diadi Elhadi e' stato tratto in arresto in flagranza del reato di
cui   all'art. 14,  comma  5-ter,  d.lgs.  n. 286/1998  e  presentato
all'odierna  udienza  per  il  giudizio  di  convalida, richiesta dal
pubblico ministero trattandosi di un caso di arresto obbligatorio. Il
rappresentante  dell'accusa non ha richiesto l'applicazione di alcuna
misura cautelare per tale reato.
    La difesa si e' opposta.
    L'art. 13  della Costituzione, secondo la lettura che ne e' stata
sempre  data  dalla  Corte  costituzionale  (si  vedano  per tutte le
pronunce n. 173 del '71 e n. 503 dell'89) e dalla Corte di cassazione
(ad  es. sentenza n. 297 del '73), legittima il potere di limitazione
della   liberta'   personale  da  parte  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza  solo  in  quanto  anticipazione  e  supplenza  del  potere
dell'autorita'  giudiziaria. Ed infatti ex art. 386 c.p.p. la polizia
giudiziaria  di  ogni arresto deve dare immediata notizia al pubblico
ministero,  cui  deve  porre a disposizione l'arrestato al piu' tardi
entro 24 ore; d'altra parte il pubblico ministero ha il potere/dovere
di  sindacare immediatamente l'operato della polizia giudiziaria, sia
sotto  il  profilo della legittimita' che sotto quello delle esigenze
cautelari, ex art. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.
    Nel caso di specie, e' invece attribuito alla polizia giudiziaria
il dovere di procedere all'arresto - obbligatorio - dell'indagato per
un   illecito   contravvenzionale,   cui   non  puo'  seguire  quindi
l'applicazione  di  alcuna  misura  cautelare  (ex  art. 272  e segg.
c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).
    Viene   cosi',   in  contrasto  con  l'art. 13,  comma  2  Cost.,
riconosciuto   in   materia   di   liberta'  personale  alla  polizia
giudiziaria  un  potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui
dispone l'autorita' giudiziaria.
    L'art. 14,  comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 prevede altresi'
che  si  proceda  con  rito direttissimo: con cio' parrebbe risultare
limitato  il  potere/dovere  p.m. di porre immediatamente in liberta'
l'indagato  ex  art. 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso in esame
non esercitato), in contrasto con il dovere di controllo dell'operato
della p.g. ex art. 13, secondo comma Cost.
    Inoltre  si  viene  a  creare  una  ingiustificata  disparita' di
trattamento  fra  coloro  che,  indagati  per  la  contravvenzione in
questione, possono vedere limitata la propria liberta' personale fino
ad  un  massimo  di  48  ore, e coloro che, arrestati per reati anche
molto  piu'  gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in
liberta' secondo i principi generali.
    In  particolare  e'  stridente  la  disparita'  di trattamento in
relazione   a  quanto  previsto  dall'art. 13,  comma  13-ter  d.lgs.
n. 286/1998,  che  non  impone l'arresto obbligatorio dello straniero
espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed e' punito con pena
identica  a  quella  prevista  per  lo  straniero  che  non ottempera
all'ordine  di  allontanarsi),  neppure  se  l'espulsione  era  stata
disposta dall'autorita' giudiziaria (delitto per il quale e' prevista
una  pena  ben  piu'  grave  e  che consente l'applicazione di misure
cautelari).
    Sussistendo  dunque  seri  dubbi  di  legittimita' della norma in
esame  in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, va disposta
la sospensione del procedimento per le valutazioni della Corte.
    In mancanza di titolo detentivo, va altresi' disposta l'immediata
rimessione  in  liberta'  dell'indagato,  se  non  detenuto per altra
causa.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, legge
n. 189/2002,  nella  parte  in  cui prevede, per il reato previsto al
comma  5-ter,  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato, per violazione
degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione;
    Dispone  la  separazione  degli  atti  relativi a tale reato e la
formazione di autonomo fascicolo processuale;
    Dispone  l'immediata remissione in liberta' di Diadi Elhadi, nato
ad Algeri il 17 gennaio 1982;
    Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
        Milano, addi' 12 marzo 2004
                         Il giudice: Gandus
04C0830