N. 227 SENTENZA 8 - 16 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Piemonte  -  Ambiente  -  Gestione  dei rifiuti - Disciplina
  regionale  -  Funzioni  amministrative conferite agli enti locali -
  Inadempienza  o  inerzia  -  Previsione  di poteri sostitutivi, con
  relativa  nomina  di  commissari ad acta, in capo, rispettivamente,
  alla  Regione  nei  confronti  delle  Province  e alle Province nei
  confronti  dei  Comuni,  dei  consorzi  di  Comuni, delle Comunita'
  montane  e  dei consorzi di bacino - Ricorso del Governo - Ritenuta
  lesione  della riserva allo Stato della disciplina degli interventi
  sostitutivi - Non fondatezza delle questioni.
- Legge  Regione  Piemonte  24 ottobre 2002, n. 24, artt. 2, comma 1,
  lettera i),  3,  comma 1,  lettera l),  11,  commi 13  e  14, e 12,
  commi 7 e 8.
- Costituzione, art. 120.
(GU n.28 del 21-7-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 2,
comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12,
commi 7  e  8,  della  legge  della Regione Piemonte 24 ottobre 2002,
n. 24  (Norme  per la gestione dei rifiuti), promosso con ricorso del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 30 dicembre
2002, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 1
del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione
Piemonte.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 30 dicembre 2002 e depositato il
successivo  9  gennaio,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato   gli   articoli 2,   comma 1,   lettera i),   3,  comma 1,
lettera l),  11,  commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della
Regione  Piemonte  24 ottobre  2002, n. 24 (Norme per la gestione dei
rifiuti), in riferimento all'art. 120 della Costituzione.
    2.  -  Le  suddette disposizioni legislative regionali, anche con
richiamo   a  preesistenti  discipline,  affidano  (a)  alla  Regione
l'esercizio  di  poteri  sostitutivi,  in  caso di inadempienza nello
svolgimento   delle  funzioni  attribuite  dalla  stessa  legge  alle
Province  in  materia  di  gestione  dei rifiuti, e (b) alle Province
analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comuni, dei consorzi di
comuni,  delle comunita' montane e dei consorzi di bacino, prevedendo
la nomina di commissari ad acta.
    Nel  denunciare  queste  previsioni,  l'Avvocatura Generale dello
Stato,  in  rappresentanza del ricorrente, rileva che la disposizione
costituzionale  citata demanderebbe a legge statale la disciplina dei
poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza
di  potesta'  legislativa  della  Regione  in  materia  di  controlli
sostitutivi.
    A  suffragio  della  sussistenza di questa «riserva», a beneficio
del  legislatore statale, di attuazione dell'art. 120, secondo comma,
della  Costituzione,  secondo i principi di sussidiarieta' e di leale
collaborazione,  si  porrebbero (a) la «continuita' testuale» dei due
periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 della Costituzione,
che  concerne  il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di
esercizio,  (b)  le  «solenni  disposizioni» contenute nell'art. 114,
commi   primo   e   secondo,  della  Costituzione  (con  la  garanzia
dell'autonomia  degli  enti  territoriali),  (c)  l'assegnazione alla
competenza  legislativa  esclusiva dello Stato della materia relativa
agli «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, Province e
Citta'  metropolitane»  [art. 117,  secondo  comma, lettera p), della
Costituzione], (d) la «cogente esigenza» di una disciplina unitaria -
o  perlomeno fortemente coordinata - delle modalita' di esercizio dei
poteri   sostitutivi,   a  iniziare  dall'individuazione  dell'organo
chiamato a disporre l'intervento sostitutivo.
    3.  -  Nel  giudizio  cosi'  promosso si e' costituita la Regione
Piemonte.
    La  resistente  osserva  che  la  legge  regionale n. 24 del 2002
disciplina  la  gestione  e  la riduzione dei rifiuti, in conformita'
alle  norme  comunitarie  in  materia,  alle disposizioni legislative
statali   che   alle  prime  danno  attuazione  (decreto  legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22) e altresi' al complessivo quadro normativo,
statale  (legge  15 marzo  1997,  n. 59; decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e regionale
(legge  regionale  20 novembre 1998, n. 34; legge regionale 26 aprile
2000, n. 44).
    La   legge   regionale,   in  sintesi,  definisce  competenze  di
programmazione  e  di  gestione,  che  vengono  mantenute  al livello
regionale  ovvero  che  sono  attribuite  al  livello  provinciale  e
comunale,  con  previsione  di  raccordi  e  forme  di  coordinamento
(articoli 2-7);  delinea  il  «sistema  integrato»  di  gestione  dei
rifiuti  urbani,  articolato  in  ambiti  territoriali  ottimali  (di
dimensione  provinciale),  nei quali gli enti locali - territoriali e
non  -  e  i  relativi consorzi assicurano lo svolgimento dei servizi
previsti nella legge.
    In   questo  contesto,  le  specifiche  disposizioni  oggetto  di
impugnazione  riguardano  (a)  l'esercizio da parte della Regione del
potere  sostitutivo,  gia'  previsto  da  precedente  norma regionale
(art. 14  della  legge regionale n. 34 del 1998), nei confronti delle
Province, e (b) l'esercizio di analogo potere da parte della Province
nei  confronti  dei  comuni e degli altri enti menzionati, in caso di
inerzia e in vista della messa in opera degli strumenti (costituzione
dei   consorzi   di   bacino,   programmazione   degli  interventi  e
investimenti,   approvazione   delle   convenzioni   di  cooperazione
costitutive  delle «associazioni di ambito» previste dalla legge) che
la medesima normativa individua per la migliore gestione dei rifiuti.
    Questa  disciplina, ad avviso della resistente, sarebbe del tutto
estranea  sia  alla  previsione  dell'art. 120,  secondo comma, della
Costituzione,  sia all'ambito della legge statale attuativa, la quale
non  avrebbe  ragione  di regolare ogni ipotesi di potere sostitutivo
diversa   da   quella   attribuita   al  Governo  dalla  disposizione
costituzionale.
    La   previsione  di  poteri  sostitutivi  -  prosegue  la  difesa
regionale  -  sarebbe presente in numerose disposizioni e in svariati
ambiti,  sia  generali  (come  nella  legge  n. 59  del  1997  e  nel
conseguente  decreto  legislativo n. 112 del 1998) che particolari: a
seguire  la  prospettazione del ricorrente, anche siffatte previsioni
dovrebbero  essere  «travolte» dal nuovo testo dell'art. 120, secondo
comma,  della Costituzione, salvo poi essere reintrodotte per effetto
della - futura - legge statale attuativa del testo costituzionale.
    A  sostenere  le  ragioni  del ricorso non condurrebbero, d'altro
canto,  neppure  gli  articoli 114  e 117, secondo comma, lettera p),
della  Costituzione. La potesta' legislativa affidata alle Regioni in
determinate  materie  - sia in via esclusiva che in via concorrente -
implicherebbe necessariamente la disciplina delle funzioni degli enti
territoriali  diversi  dalla  Regione nelle medesime materie e dunque
anche  la  possibilita' di stabilire forme di intervento sostitutivo,
la'   dove   ritenuto   necessario  in  vista  della  garanzia  dello
svolgimento di funzioni e compiti nei singoli settori.
    Inoltre,  l'art. 118,  secondo  comma, della Costituzione prevede
funzioni  amministrative  di  comuni, province e citta' metropolitane
sia «proprie» sia «conferite con legge statale o regionale secondo le
rispettive  competenze»,  il  che  confermerebbe  la  possibilita' di
prevedere  poteri  sostitutivi inerenti all'esercizio delle funzioni,
appunto, conferite.
    La   difesa  regionale,  infine,  richiama  le  disposizioni  che
espressamente  prevedono  strumenti di raccordo tra i diversi livelli
di  governo  e  di  amministrazione,  con  gli  eventuali  interventi
sostitutivi [art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997;
art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998], e conclude
per una declaratoria di infondatezza del ricorso.
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  di  trattazione,  la Regione
Piemonte   ha   depositato   una   memoria,   in  cui  si  sviluppano
ulteriormente gli argomenti gia' dedotti nell'atto di costituzione.
    In   particolare,   si   sostiene  che  proprio  la  formulazione
dell'art. 120,  secondo  comma,  della Costituzione evidenzierebbe il
suo  esclusivo  riferimento  al  «Governo»,  il  cui  potere potrebbe
esercitarsi   previa   emanazione   di   una  legge  statale  che  ne
disciplinasse l'intervento.
    L'art. 120,  quindi,  non  avrebbe  la  portata  -  indicata  dal
ricorrente  -  di  «generale  regolazione  dell'esercizio  di  poteri
sostitutivi  fra  i  vari  livelli  di  governo»,  e non includerebbe
pertanto  la  previsione  di  poteri  rientranti  nella  potesta' del
legislatore   regionale,  quanto  al  conferimento  e  al  coordinato
esercizio  delle  funzioni  amministrative  attribuite alle autonomie
locali.
    In  definitiva, sarebbe del tutto coerente con il sistema che la'
dove  vi fosse competenza sostanziale della Regione vi fosse anche la
competenza  a  disciplinare l'attivita' e il rimedio all'inattivita',
in  una  linea  che troverebbe conferma nell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione, nella parte in cui individua la fonte attributiva
di  funzioni amministrative a comuni, province e citta' metropolitane
nella «legge regionale», oltre che nel ruolo, assegnato alla Regione,
di  «centro  propulsore  e di coordinamento dell'intero sistema delle
autonomie   locali»,   secondo   l'espressione  della  giurisprudenza
costituzionale.
    Alla  stregua  di tali premesse, conclude la resistente, le norme
regionali  impugnate,  finalizzate  a  dare effettiva attuazione alla
normativa  statale  (decreto  legislativo  n. 22  del  1997),  e  non
interferenti  su  organi,  poteri  e  funzioni  «fondamentali»  delle
province  e  dei comuni del Piemonte, realizzerebbero una esigenza di
coordinamento pienamente conforme ai principi costituzionali.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  solleva, in
riferimento    all'art. 120    della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3,
comma 1,  lettera l),  11,  commi 13  e  14, e 12, commi 7 e 8, della
legge  della  Regione  Piemonte  24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la
gestione  dei rifiuti), nella parte in cui essi, anche con richiamo a
preesistenti  discipline,  affidano  (a)  alla Regione l'esercizio di
poteri  sostitutivi,  in caso di inadempienza nello svolgimento delle
funzioni  attribuite  dalla  stessa legge alle province in materia di
gestione dei rifiuti, e (b) alle province analoghi poteri sostitutivi
nei  confronti  dei  comuni,  dei consorzi di comuni, delle comunita'
montane  e  dei  consorzi  di  bacino,  prevedendo anche la nomina di
commissari ad acta.
    Tali  disposizioni,  in  particolare, si porrebbero in violazione
dell'art. 120  della  Costituzione,  in  quanto dal secondo comma del
medesimo  si ricaverebbe la riserva allo Stato della disciplina degli
interventi  sostitutivi.  A suffragio di tale conclusione si adducono
(a)  la  «continuita' testuale» dei due periodi dell'unitario secondo
comma  dell'art. 120  della  Costituzione,  che  concerne  il  potere
sostitutivo  del  Governo  e  i  relativi  casi  di esercizio, (b) le
«solenni   disposizioni»   contenute  nell'art. 114,  commi  primo  e
secondo,  della  Costituzione  (con  la garanzia dell'autonomia degli
enti  territoriali),  (c)  l'assegnazione alla competenza legislativa
esclusiva  dello Stato della materia relativa agli «organi di governo
e  funzioni  fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane»
[art. 117,  secondo  comma,  lettera p),  della Costituzione], (d) la
«cogente   esigenza»   di  una  disciplina  unitaria  -  o  perlomeno
fortemente  coordinata  -  delle  modalita'  di  esercizio dei poteri
sostitutivi,  a  iniziare  dall'individuazione dell'organo chiamato a
disporre l'intervento sostitutivo.
    2. - Le questioni non sono fondate.
    Questa  Corte ha gia' avuto modo di affermare che l'articolo 120,
secondo   comma,   della  Costituzione  non  preclude,  in  linea  di
principio,  la  possibilita'  che la legge regionale, intervenendo in
materie  di  propria  competenza,  e  nel disciplinare l'esercizio di
funzioni  amministrative  conferite  agli  enti locali, preveda anche
poteri  sostitutivi  in capo a organi regionali o di altro livello di
governo  nel  caso  di  inerzia o di inadempimento da parte dell'ente
ordinariamente competente.
    E' stato peraltro chiarito (sentenze n. 313 del 2003 e numeri 43,
69,  70,  71,  72, 73, 112, 172 e 173 del 2004) che (a) le ipotesi di
esercizio   di   poteri   sostitutivi   debbono   essere  previste  e
disciplinate  dalla  legge  (cfr. sentenza n. 338 del 1989), la quale
deve  definirne  i  presupposti  sostanziali  e  procedurali;  (b) la
sostituzione puo' essere prevista esclusivamente per il compimento di
atti  o  attivita'  «prive  di discrezionalita' nell'an (anche se non
necessariamente  nel quid o nel quomodo)» (sentenza n. 177 del 1988),
la  cui  obbligatorieta' sia il riflesso degli interessi unitari alla
cui  salvaguardia  provvede l'intervento sostitutivo; (c) l'esercizio
del  potere  sostitutivo  deve essere affidato a un organo di governo
della  Regione  o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione
di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del
1989),  stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia
costituzionale  dell'ente  sostituito; infine, (d) devono sussistere,
in  conformita'  al principio di leale cooperazione, congrue garanzie
procedurali  per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendosi, in
particolare,  un  procedimento  in cui l'ente sostituito sia messo in
grado  di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di
evitare  la  sostituzione  stessa  attraverso un autonomo adempimento
(cfr. sentenze n. 419 del 1995 e n. 153 del 1986; ordinanza n. 53 del
2003).
    3. - Incontestata essendo la competenza del legislatore regionale
a  disciplinare  la  materia  oggetto  della  legge  nella  quale  le
disposizioni impugnate si inscrivono, e' alla luce dei limiti e delle
condizioni  appena  indicati  che  deve  effettuarsi  lo scrutinio di
legittimita' costituzionale.
    4.  -  L'art. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 24
del   2002   attribuisce   alla  Regione  il  compito  di  provvedere
all'esercizio   -  nelle  forme  previste  dall'art. 14  della  legge
regionale  20 novembre  1998,  n. 34  (Riordino  delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  della  Regione  e  degli  Enti locali) - del
potere   sostitutivo   nei   confronti  delle  Province  in  caso  di
inadempienza  nello  svolgimento  delle  competenze a esse attribuite
dalla medesima legge regionale n. 24.
    Dal  combinato  disposto  dell'art. 2, comma 1, lettera i), della
legge  regionale  n. 24 del 2002 e dell'art. 14 della legge regionale
n. 34   del   1998,  si  deduce  l'esistenza  di  una  determinazione
legislativa dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano
l'esercizio del potere sostitutivo.
    Con  riferimento  alla  natura  dei  presupposti  sostanziali, la
disposizione  impugnata  prevede  che  all'intervento  sostitutivo si
faccia  luogo  «in  caso  di  inadempienza», da parte delle Province,
nello svolgimento delle competenze a esse attribuite. La formulazione
della  disposizione, per quanto sintetica, delimita comunque l'ambito
entro  il quale il potere sostitutivo puo' esercitarsi: in tal senso,
il  concetto di «inadempienza» non puo' non essere inteso come avente
riguardo  alla  violazione  di  quelle  norme che, nel prescrivere il
compimento  di determinati atti o attivita' (all'uopo ponendo, se del
caso,  termini  per  l'adempimento),  si  pongono  a tutela di quegli
interessi  unitari  alla cui salvaguardia l'intervento sostitutivo e'
chiamato.
    Conforme  ai  requisiti  anzidetti e' altresi' l'attribuzione del
potere  sostitutivo  a  un  organo  di governo: l'art. 14 della legge
regionale  n. 34  del  1998  (confermato  dall'art. 2, comma 2, della
legge  regionale n. 24 del 2002) conferisce, infatti, l'esercizio del
potere alla giunta regionale.
    Le  modalita'  di  esercizio  del  potere sostitutivo, attivabile
soltanto  dopo  che  la giunta regionale, «su proposta dell'assessore
competente  per  materia»,  abbia  invitato la Provincia a provvedere
«entro  congruo  termine»  al  compimento  degli atti dovuti (art. 14
della legge n. 34 del 1998), soddisfano infine il necessario rispetto
del principio di leale cooperazione.
    5.  -  A  conclusioni  del  medesimo  segno  deve  giungersi  con
riferimento   alla   censura  avente  a  oggetto  l'art. 3,  comma 1,
lettera l),  della  legge  regionale  n. 24  del 2002, secondo cui le
Province  provvedono  all'esercizio del potere sostitutivo, «nel caso
di  inerzia  dei  comuni,  dei  consorzi  di  comuni, delle comunita'
montane  e dei consorzi di bacino, per l'espletamento delle funzioni,
degli obiettivi e delle attivita' di cui all'articolo 11, commi 1, 3,
6, 11 e 15, ed all'articolo 12, commi 3, 4 e 6».
    La  censura  dell'art. 3,  comma 1,  lettera l),  non puo' essere
disgiunta da quelle concernenti gli impugnati articoli 11, commi 13 e
14,  e  12,  commi 7 e 8. Cio' in quanto questi ultimi specificano le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo da parte delle Province
in  relazione  a  fattispecie  individuate  nel  comma 1, lettera l),
dell'art. 3.
    In  particolare,  l'art. 11, comma 13, disciplina l'esercizio del
potere  sostitutivo  da  parte  delle  Province circa gli atti di cui
all'art. 11,  comma 3,  cioe'  la  creazione  dei  consorzi di bacino
previsti dal comma 1, e l'adeguamento, per i consorzi gia' esistenti,
dei  propri statuti e della propria convenzione per il consorziamento
obbligatorio.
    L'art. 11,   comma 14,   attribuisce   alle  Province  il  potere
sostitutivo  circa  le  attivita'  disciplinate  ai  commi 6 e 11 del
medesimo  articolo,  vale a dire, rispettivamente, lo svolgimento, da
parte  del  consorzio,  delle funzioni di governo e coordinamento per
assicurare  la  realizzazione  dei  servizi  attribuiti  al  bacino e
l'approvazione  del  regolamento  speciale  consortile, del programma
pluriennale  degli  interventi,  e  dei  relativi investimenti, e dei
criteri   tariffari   relativi   ai  servizi  di  gestione  (indicati
all'art. 10, comma 1) svolti nei bacini.
    L'art. 12,  comma 7,  stabilisce  le  modalita'  di esercizio del
potere  sostitutivo in relazione all'adozione, prevista dall'art. 12,
comma 3, della convenzione costitutiva dell'associazione dei consorzi
di bacino (c.d. «associazione di ambito»).
    Infine,  l'art. 12,  comma 8, determina le forme degli interventi
sostitutivi   circa   le  attivita'  spettanti  all'associazione  dei
consorzi  di bacino, indicate al comma 4 dell'articolo, e consistenti
nel provvedere, sulla base dei programmi provinciali, al governo e al
coordinamento  dei servizi di realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel realizzare gli
interventi  previsti  dal programma provinciale (o nell'individuare i
soggetti  cui  affidare la realizzazione), nel fornire ai consorzi di
bacino  appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni
per  la  predisposizione, ai fini dell'istituzione della tariffa, dei
piani  finanziari di cui all'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento   recante   norme   per   la   elaborazione  del  metodo
normalizzato  per  definire  la  tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani).
    Quanto  alle  ulteriori  ipotesi  previste  dall'art. 3, comma 1,
lettera l),   l'art. 11,  comma 15,  stabilisce  che  l'attivita'  di
gestione  operativa  dei  servizi da effettuare nel bacino e' svolta,
«in  conformita' con il principio della separazione delle funzioni di
governo  da  quelle  di gestione operativa», nelle forme previste dal
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e  successive  modificazioni.
Analogamente,  l'art. 12,  comma 6,  stabilisce  che  l'attivita'  di
gestione   operativa   degli  impianti  tecnologici,  di  recupero  e
smaltimento  dei  rifiuti,  ivi comprese le discariche, da effettuare
nell'ambito territoriale ottimale, e' svolta nelle forme previste dal
decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
    A  norma  dell'art. 3, comma 1, lettera l), la Provincia provvede
all'esercizio  del  potere  sostitutivo in caso di «inerzia» da parte
dei soggetti preposti all'esercizio dell'attivita' di gestione.
    Il  generale riferimento al criterio della «inerzia» da parte dei
soggetti  ordinariamente  competenti allo svolgimento delle attivita'
contemplate  deve  intendersi, in conformita' all'interpretazione che
costituzionalmente si impone, in stretta correlazione con il richiamo
alla  disciplina  del  decreto  legislativo  n. 267  del  2000 e alle
successive  modificazioni,  con  il che il potere sostitutivo risulta
attivabile,  non  per  qualsiasi fattispecie liberamente apprezzabile
dalla Provincia, bensi' soltanto allorche' l'inerzia si riverberi - a
seguito di inattivita' o di violazione dei termini, delle forme o dei
contenuti  degli atti prescritti - in una violazione di norme poste a
tutela  degli  interessi  unitari  alla cui salvaguardia l'intervento
sostitutivo e' chiamato.
    Con   riferimento   al  soggetto  cui  il  potere  di  intervento
sostitutivo   spetta,   le   disposizioni   legislative,   prevedendo
l'attribuzione  generica  alla  «Provincia»,  devono  intendersi - in
assenza  di  una  specifica disposizione sul punto - nel senso che il
potere  di  agire  in  sostituzione  spetti all'organo provinciale di
governo  che  risulta  competente  secondo  le  norme  legislative  e
statutarie  che  definiscono, in generale, le linee di organizzazione
dell'ente   (considerazione   che  vale  anche  in  riferimento  alle
ulteriori  fattispecie  in  cui si configura un potere sostitutivo in
capo, genericamente, alla Provincia).
    Inoltre,   sebbene   la   disposizione  non  disegni  la  cornice
procedurale  entro la quale l'intervento sostitutivo debba svolgersi,
il principio di leale cooperazione, pur nel silenzio del legislatore,
implica  che le applicazioni concrete che della medesima disposizione
si  facciano  non  possano comunque prescindere da un avviso, rivolto
all'ente  sostituendo,  contenente  una diffida ad adempiere entro un
congruo  termine,  solo  trascorso  il quale l'intervento sostitutivo
puo' essere espletato.
    Cosi' ricostruita nella sua portata, la disposizione impugnata si
sottrae alle censure di illegittimita' costituzionale, ferma comunque
restando la possibilita' di far valere, da parte dell'ente diffidato,
attraverso  gli  ordinari rimedi giurisdizionali, l'eventuale difetto
di   congruita'   del   termine   di   volta   in   volta   assegnato
antecedentemente all'esercizio in concreto del potere sostitutivo.
    6.  -  Per quanto attiene al combinato disposto degli articoli 3,
comma 1, lettera l), e 11, comma 13, i presupposti dell'esercizio del
potere  sostitutivo sono rintracciabili in quest'ultima disposizione,
ai  sensi  della  quale,  decorso  inutilmente il termine di sei mesi
dalla  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale regionale dello schema
tipo  di  convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di
bacino  e  del  relativo  statuto  (art. 11, comma 3), la «Provincia»
competente   per   territorio  provvede,  «previa  diffida»,  in  via
sostitutiva,  a  costituire  il  consorzio di bacino, nominandone gli
organi e approvandone lo statuto.
    La   disciplina   dei   presupposti   (individuati   nel  mancato
adempimento  di  un  obbligo  entro il termine perentorio determinato
dalla  legge)  e  del  procedimento  che puo' condurre all'intervento
sostitutivo   (espressamente   preceduto   dalla  diffida  agli  enti
competenti,  ai  quali  deve  implicitamente  assegnarsi  un  termine
congruo  per  l'adempimento  autonomo),  escludono il contrasto delle
disposizioni con il dettato costituzionale.
    7.  -  A  rilievi  similari si presta il combinato disposto degli
articoli 3,   comma 1,   lettera l),  e  11,  comma 14,  quest'ultimo
prevedendo   che,  «in  caso  di  inerzia»  dei  consorzi  di  bacino
nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 11, commi 6 e 11, la
Provincia,  «previa  diffida»,  provvede  all'intervento sostitutivo,
«tramite  un commissario ad acta», finalizzato a garantire il governo
delle funzioni previste a livello di bacino.
    Interpretato  il  presupposto per la sostituzione - l'«inerzia» -
nel  senso  sopra  indicato  (e  cioe'  che  il potere sostitutivo e'
attivabile,  non  per  qualsiasi  ipotesi  di  inerzia,  ma  soltanto
allorche'  essa  si  riverberi  -  a  seguito  di  inattivita'  o  di
violazione  dei  termini,  delle  forme  o  dei  contenuti degli atti
prescritti - in una violazione di obblighi legislativi posti a tutela
degli   interessi   unitari   alla   cui   salvaguardia  l'intervento
sostitutivo  e'  chiamato),  e  chiarito  il riferimento alla «previa
diffida» come implicitamente richiedente la sussistenza di un congruo
termine  per  l'adempimento autonomo da parte dell'ente diffidato, la
normativa  risultante  dagli  articoli 3,  comma 1, lettera l), e 11,
comma 14, si sottrae alle censure di incostituzionalita'.
    8.  -  Con  riguardo  agli articoli 3, comma 1, lettera l), e 12,
comma 7, possono riproporsi le medesime argomentazioni.
    La  cornice  entro  cui il potere sostitutivo viene esercitato e'
dettata dall'art. 12, comma 7, allorche' esso stabilisce che, decorso
il  termine  di  sei  mesi  dalla costituzione dei consorzi di bacino
senza   che   questi  abbiano  proceduto  a  stipulare  tra  loro  la
convenzione  di  cooperazione  obbligatoria  (art. 12,  comma 3),  la
«Provincia»  provvede,  «previa diffida nei confronti del consorzio o
dei   consorzi   di   bacino   inadempienti»,  ad  adottare,  in  via
sostitutiva, la necessaria convenzione.
    9.  -  Di tenore analogo e' la disciplina contenuta nel combinato
disposto  degli  articoli 3,  comma 1,  lettera l),  e  12,  comma 8,
quest'ultima  disposizione  prevedendo  che,  in  caso  di  «inerzia»
dell'associazione  di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni
in  forma associata indicate all'art. 12, comma 4, ovvero nel caso di
necessita'  e  urgenza,  la  «Provincia», «previa diffida», provvede,
«tramite  un  commissario  ad  acta,  a  garantire  il  governo della
gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale».
    La  nozione  di  «inerzia» che si e' precedentemente ricostruita,
secondo  moduli che vengono ulteriormente specificati dal riferimento
alternativo  alle  ipotesi di «necessita' ed urgenza», chiaramente da
ricollegarsi al potenziale pregiudizio di interessi unitari, soddisfa
l'esigenza   di   determinazione   legislativa  dei  presupposti  per
procedere all'intervento sostitutivo. Del pari, la necessaria diffida
preventiva   -   implicitamente   recante   un  congruo  termine  per
l'adempimento   autonomo  -  garantisce  il  rispetto  del  principio
cooperativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  articoli 2,  comma 1,  lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11,
commi 13  e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte
24 ottobre   2002,   n. 24  (Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti),
sollevate,   in  riferimento  all'art. 120  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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