AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004 

Proroga  della  validita'  delle  opzioni tariffarie base relative al
servizio di distribuzione del gas. (Deliberazione n. 104/04).
(GU n.173 del 26-7-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 giugno 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   28 dicembre   2000,  n.  237/00,  come
successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 maggio  2004,  n.  69/04 (di
seguito: deliberazione n. 69/04);
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  237/00  prevede  che  il  primo periodo di
regolazione  delle  tariffe  per l'attivita' di distribuzione del gas
termina il 30 giugno 2004;
    la   deliberazione   n.   69/04   prefigura   la  definizione  di
provvedimenti  in  materia di tariffe di distribuzione del gas per il
secondo periodo di regolazione e che il procedimento avviato con tale
deliberazione non si e' ancora concluso;
    e'  stata  segnalata  da parte degli operatori del settore, anche
nel  corso  di  incontri  di approfondimento con gli uffici dell'Area
gas,   l'esigenza  di  far  coincidere,  per  motivi  di  uniformita'
nell'applicazione  delle tariffe regolate, l'inizio dell'anno termico
della distribuzione con quello del trasporto, fissato al 1° ottobre;
    e'  pervenuta  dalle associazioni Anigas, Assogas e Federgasacqua
(prot. Autorita' n. 14671 del 22 giugno 2004) la richiesta di avviare
il  secondo  periodo  di regolazione delle tariffe per l'attivita' di
distribuzione del gas prevedendo un periodo transitorio, che confermi
le  scelte  fino  ad oggi operate, al fine di garantire la necessaria
stabilita' al sistema;
    la  proroga  delle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004
non comporta alcun intervento sui sistemi informativi degli operatori
e impatto sui flussi economici delle aziende;
    la  struttura  dell'opzione  tariffaria,  in  base  al  combinato
disposto  degli  articoli 6  e  7  della deliberazione n. 237/00 puo'
essere articolata in scaglioni di consumo con i limiti previsti dalla
medesima deliberazione;
  Ritenuto che sia opportuno:
    al   fine   di   uniformare   l'anno  termico  delle  tariffe  di
distribuzione  del  gas  a  quello  del  trasporto,  stabilire che il
secondo  periodo  di  regolazione dell'attivita' di distribuzione del
gas  sia  compreso  nel  periodo intercorrente dal 1° ottobre 2004 al
30 settembre  2008,  e  che ciascun anno termico di detto periodo sia
compreso nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 settembre;
    per  esigenze  di  certezza  del sistema tariffario, prorogare la
validita'  delle  opzioni  tariffarie  base  relative  al servizio di
distribuzione  del  gas  approvate  dall'Autorita' per l'anno termico
2003-2004, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2004;
    stabilire  che nel periodo di cui al precedente alinea le opzioni
tariffarie  base  relative  al  servizio  di  distribuzione  del gas,
eventualmente  articolate  in  scaglioni  di consumo, siano applicate
progressivamente  a  partire  dal  primo  scaglione;  e  che le quote
tariffarie  della  distribuzione,  rapportate  all'energia consumata,
espresse   in  centesimi  di  euro/MJ,  siano  trasformate  in  quote
tariffarie  rapportate  ai  volumi misurati, espresse in centesimi di
euro/mc,   utilizzando  il  medesimo  valore  del  potere  calorifico
superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004;
    rinviare  al  momento  della  determinazione  delle  tariffe  per
l'attivita'  di  distribuzione  del  gas  per  il  secondo periodo di
regolazione, la definizione delle modalita' per la gestione del Fondo
per  la  compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e
per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione
della  sicurezza  degli  impianti  dei clienti finali, per il periodo
1° luglio - 30 settembre 2004;

                              Delibera:

  Di  modificare  la  deliberazione  n.  237/00  estendendo  sino  al
30 settembre   2004  la  durata  del  primo  periodo  di  regolazione
dell'attivita' di distribuzione del gas.
  Di prorogare per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2004
la  validita' delle opzioni tariffarie base relative all'attivita' di
distribuzione  del  gas  approvate  dall'Autorita' per l'anno termico
2004.
  Di integrare la deliberazione n. 237/00 precisando che, nel periodo
di  cui al punto precedente, le opzioni tariffarie base articolate in
scaglioni   sono  applicate  progressivamente  a  partire  dal  primo
scaglione  e  che le quote tariffarie della distribuzione, rapportate
all'energia   consumata,  espresse  in  centesimi  di  euro/MJ,  sono
trasformate  in  quote  tariffarie  rapportate  ai  volumi  misurati,
espresse  in centesimi di euro/mc, utilizzando il medesimo valore del
potere calorifico superiore utilizzato per l'anno termico 2003-2004.
  Di   fissare   la   durata   del  secondo  periodo  di  regolazione
dell'attivita' di distribuzione del gas pari al periodo intercorrente
tra  il  1° ottobre  2004  e  il 30 settembre 2008, nonche' la durata
degli  anni  termici in esso ricompresi pari al periodo intercorrente
tra il 1° ottobre e il 30 settembre.
  Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 25 giugno 2004
                                                 Il presidente: Ortis