CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 20 maggio 2004 

Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sul programma di formazione continua,
per  l'anno 2004, e sugli obiettivi formativi di interesse nazionale,
per il triennio 2003-2005, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
modificazioni.
(GU n.173 del 26-7-2004)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nella seduta odierna del 20 maggio 2004;
  Premesso che:
    gli  articoli 2,  comma  2,  lettera  b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281 affidano a questa Conferenza il
compito  di  promuovere  e  sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
    l'art.  16-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 30 dicembre
1992,   e   successive   modificazioni  prevede  che  l'attivita'  di
formazione  continua  comprende  l'aggiornamento  professionale  e la
formazione permanente per il miglioramento dell'efficacia, efficienza
e  appropriatezza  dell'assistenza  erogata  dal  Servizio  sanitario
nazionale;
    l'art.  16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive  modificazioni  prevede  l'istituzione  della  Commissione
nazionale  per  la formazione continua, cui e' affidato il compito di
definire,  con  programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,   nonche'   gli  ordini  ed  i  collegi  professionali
interessati,  gli  obiettivi  formativi  di  carattere nazionale, con
particolare riferimento all'elaborazione, diffusione e adozione delle
linee  guida  e  dei  percorsi diagnostico-terapeutici, e che dispone
inoltre  che  la  suddetta  Commissione deve anche definire i crediti
formativi,  indirizzi  per  l'organizzazione  di programmi, criteri e
strumenti  di  valutazione  delle esperienze formative di «Educazione
continua in medicina», nonche' i requisiti per l'accreditamento delle
societa'  scientifiche,  soggetti pubblici e privati e verificarne la
sussistenza;
    l'art.  117,  terzo  comma  della Costituzione, tra le materie di
legislazione   concorrente  regionale,  individua  la  «tutela  della
salute»  e  che,  al  sesto comma, attribuisce allo Stato l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  solo  nelle  materie  di legislazione
esclusiva;
  Visto  l'accordo  sancito  da questa Conferenza il 20 dicembre 2001
(repertorio  atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sugli  obiettivi  di
formazione  continua  di  interesse  nazionale  di cui ai commi 1 e 2
dell'art.  16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  con  il  quale, al fine di assicurare una
leale  e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse,
soprattutto  nella  fase  di transizione verso la compiuta attuazione
del  nuovo  impianto  costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto
3),  che  l'accordo  diventasse  lo  strumento per assumere decisioni
relative   ad  aspetti  e  criteri  sia  generali  che  di  carattere
prescrittorio del programma ECM;
  Visto  l'accordo  sancito  da  questa  Conferenza  il 13 marzo 2003
(repertorio  atti  n.  1667)  sugli  obiettivi  e  sul  programma  di
formazione continua per l'anno 2003;
  Preso   atto   che,  in  attesa  dell'individuazione  dei  principi
fondamentali di cui all'art. 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n.
131,  il  Ministro  della  salute e le regioni e province autonome di
Trento  e  Bolzano,  coerentemente con le intese raggiunte in sede di
accordi  del  20 dicembre  2001  e del 13 marzo 2003, hanno deciso di
fare  ricorso  allo  strumento  dell'accordo  per  definire aspetti e
criteri  sia  generali  che  di carattere prescrittorio del programma
ECM;
  Vista  la  proposta  di  accordo  di cui all'oggetto, trasmessa dal
Ministro della salute con nota del 18 dicembre 2003;
  Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui alle riunioni del 7
e 20 gennaio e del 12 maggio 2004;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nei  termini sotto
                              indicati:

    1)  sono  confermati  per  l'anno  2004 i contenuti degli accordi
sanciti  da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 e il 13 marzo 2003,
fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti;
    2)  per  l'anno  2004  le  attivita'  formative residenziali, ivi
comprese  quelle  aziendali,  continueranno  ad  essere accreditate e
valutate con le modalita' e le procedure attualmente in vigore, ferma
restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza
acquisita nel corso degli anni 2002/2003;
    3) in considerazione della carente offerta formativa registratasi
per  alcune  categorie  professionali  e' consentito di soddisfare il
debito  formativo  previsto  per  gli  anni 2002-2003, ove possibile,
anche nel corrente anno 2004;
    4)  i  crediti  maturati  dai  singoli professionisti nell'ambito
delle  iniziative  di  formazione  continua accreditate dalle regioni
sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale;
    5)  le  regioni  che  abbiano  deciso di procedere ad una propria
attivita' di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale
l'avvio   dell'attivita'   di   accreditamento   secondo   i  criteri
individuati  dalla stessa e definiti dalla Conferenza Stato-regioni e
garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi
formativi accreditati regionalmente;
    6) gli obiettivi formativi di interesse nazionale saranno oggetto
di  un  successivo  accordo  su proposta del Ministro della salute da
sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni entro tre mesi dalla
stipula  del presente accordo e dovranno tenere conto degli obiettivi
del  Piano  sanitario  nazionale  2003-2005,  fermo  restando  quanto
previsto  dagli  articoli 16-bis  e  16-ter  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modifiche e integrazioni,
nonche'  dovranno  tenere conto della necessita' dello sviluppo delle
competenze professionali, ma anche della necessita' di sviluppare una
serie  di capacita' quali quella di collaborazione e integrazione, di
trasferimento  delle proprie conoscenze, di comunicazione al fine del
miglioramento del servizio;
    7)  le  tematiche, oggetto degli obiettivi formativi di interesse
nazionale  devono  essere  riconducibili  alle attivita' collegate ai
livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni;
    8)  fino alla definizione dell'accordo di cui al punto 6, restano
confermati  gli  obiettivi  formativi di interesse nazionale definiti
con  l'accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2001 (repertorio atti n.
1358)  e  confermati  con  l'accordo  Stato-regioni del 13 marzo 2003
(repertorio atti n. 1667);
    9)  le  attivita'  formative,  oltre che agli obiettivi del Piano
sanitario  nazionale  2003-2005, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  del 23 maggio 2003 e dei piani sanitari regionali,
possono  essere  finalizzate  a  specifici  obiettivi stabiliti dalla
Conferenza  Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute. Le
attivita'  non  finalizzate  agli  obiettivi  formativi  di interesse
nazionale  e regionale o agli altri obiettivi formativi sopraindicati
non possono rientrare nei programmi ECM;
    10)  le  regioni  elaborano  gli obiettivi formativi di specifico
interesse  regionale come previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
e  anche  in  base  alla  rispettiva  programmazione  socio-sanitaria
regionale.  Per  garantire  efficacia,  appropriatezza,  sicurezza ed
efficienza  alla assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarita'
organizzative   locali,   gli   operatori   sanitari   dipendenti   o
convenzionati direttamente o indirettamente con il Servizio sanitario
nazionale   sono  tenuti  a  soddisfare  il  proprio  debito  annuale
attraverso  attivita'  che abbiano come obiettivi formativi quelli di
specifico  interesse  per  la  regione nella quale operano, in misura
determinata  dalla stessa regione non superiore al 50 per cento. Tali
crediti  hanno  lo  stesso  valore  di quelli acquisiti con attivita'
finalizzare ad obiettivi formativi nazionali;
    11)  lo sviluppo della formazione continua nel Servizio sanitario
nazionale  richiede  la  sperimentazione  di  modalita'  efficaci  di
formazione  che includano la formazione a distanza, la formazione sul
campo e le diverse possibilita' di formazione mista. Queste attivita'
vanno  promosse,  attraverso progetti, in via sperimentale al fine di
valutarne  l'efficacia  e  di  definirne i criteri di accreditamento.
Entro  la  fine  del  2004  le  sperimentazioni  realizzate in base a
specifici  progetti  approvati  dalla  Commissione  nazionale  o  dai
competenti  organismi  regionali  e  che  avranno  anche dato diritto
all'acquisizione  di  crediti,  dovranno  essere esaminate e valutate
dalla  Conferenza  Stato-regioni  sulla  base  di una relazione della
Commissione nazionale per la formazione continua;
    12) alcune delle attivita', purche' adeguatamente documentate, ad
esempio  formazione  autogestita,  pubblicazioni  scientifiche  etc.,
possono  essere  prese  in  considerazione  per  soddisfare il debito
formativo,   nel   limite  massimo  del  10  per  cento  dei  crediti
annualmente  prescritti,  sulla base di criteri che verranno definiti
con  un  successivo  accordo  da  sancire in Conferenza Stato-regioni
entro tre mesi dalla data della stipula del presente accordo;
    13)  il  Ministero  della  salute  e  le  regioni  convengono  di
procedere   ad   un   approfondimento   congiunto   sui  criteri  per
l'accreditamento  dei  provider  entro  il  tempo massimo di tre mesi
dalla  stipula  del  presente  accordo.  I  risultati  di tale lavoro
saranno  recepiti  da  un  nuovo  accordo  da  sancire  in Conferenza
Stato-regioni   e  saranno  oggetto  di  sperimentazione  nell'ultimo
quadrimestre dell'anno 2004;
    14)  le societa' scientifiche potranno essere riconosciute, quali
provider  in  presenza  dei  requisiti  di cui al punto 13. Le stesse
societa'   potranno  svolgere  attivita'  di  collaborazione  con  la
Commissione  nazionale  per  la formazione continua e con le regioni,
ferma    restando   la   verifica   di   specifiche   situazioni   di
incompatibilita'   tra   l'attivita'   di  valutazione  e  quella  di
realizzazione di eventi ECM;
    15)  il  Ministero  della  salute  e  le regioni sono impegnati a
valutare  la  qualita' delle attivita' formative ECM. A tal fine, con
le  risorse  di  cui all'art. 92, comma 5 della legge n. 388/2000, da
recuperare   dalle  procedure  di  accreditamento,  nel  2004  verra'
realizzato  un  progetto pilota con l'obiettivo di mettere a punto un
sistema  (criteri,  procedure, competenze, sistema informativo, etc.)
armonizzato a livello nazionale in grado di produrre dati comparabili
su  copertura  dei  bisogni  formativi  e  coerenza  tra  i  progetti
accreditati e loro realizzazione;
    16)  i costi delle attivita' formative di cui al presente accordo
possono  annualmente  gravare  sulle risorse per il finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale  di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'art.  1  del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405, cosi' come ripartite alle
singole   regioni,  solo  entro  il  limite  costituito  dall'importo
complessivo  medio  di  spesa  annualmente  registrata  nel  triennio
2001-2003  per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole
regioni;
    17)  sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad
eventi  formativi  nel periodo compreso dal 1° gennaio 2004 fino alla
data del presente accordo.
      Roma, 20 maggio 2004
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino