MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 21 luglio 2004, n. 30/2004 

Organizzazione   e   disciplina   del   mercato  del  lavoro:  regimi
autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro.
(GU n.181 del 4-8-2004)
 
 Vigente al: 4-8-2004  
 

                                  Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro Loro sedi
                                  Alla  Regione  siciliana  - Palermo
                                  Assessorato      lavoro     Ufficio
                                  Regionale  del  lavoro  Ispettorato
                                  del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  Assessorato lavoro - Bolzano
                                  Alla  provincia  autonoma di Trento
                                  Assessorato lavoro - Trento
                                  All'INPS Direzione generale - Roma
                                  All'INAIL Direzione generale - Roma
                                  Alla    direzione    generale   AA.
                                  GG.R.U.A.I. Divisione VII - Sede
                                  Al SECIN - Sede

  Il  nuovo  regime  autorizzatorio  in  materia  di organizzazione e
disciplina  del  mercato  del  lavoro di cui al Titolo II del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  e' operativo dal 2 luglio
2004, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati specificati i
requisiti  di  cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro
e,  segnatamente,  la  disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico   uso  e  di  adeguate  competenze  professionali.  Con  la
pubblicazione del decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore
anche   il  decreto  23 dicembre  2003  relativo  alle  modalita'  di
presentazione  della  richiesta  di autorizzazione di cui al comma 2,
dell'art.  4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad
ogni  altro  profilo  inerente  l'organizzazione  e  le  modalita' di
funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
  Ad  integrazione  dei  primi chiarimenti interpretativi e operativi
forniti  con  le  circolari  n.  25  del  24 giugno  2004 e n. 27 del
2 luglio 2004, in materia di agenzie per il lavoro, si forniscono ora
le seguenti e ulteriori precisazioni.
1.  Personale  qualificato  di  cui devono disporre le singole unita'
             organizzative delle agenzie per il lavoro.
  In  relazione  al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno
2004,  dedicato  al  personale  delle  agenzie  per  il lavoro, preme
precisare quanto segue:
    a) e'   soddisfatto  quanto  stabilito  dal  decreto  legislativo
10 settembre  2003,  n. 276, la' dove i requisiti di professionalita'
dei  dipendenti  delle  agenzie  per  il lavoro, previsti dal decreto
ministeriale  5 maggio  2004  siano  posseduti  da due dipendenti per
regione,  fermo  restando che tali requisiti debbono essere posseduti
da quattro unita' nella sede principale;
    b) nelle   restanti  unita'  organizzative  (filiali)  e'  invece
sufficiente,  come indicato dalla circolare 24 giugno 2004, che siano
presenti  figure  professionali  «qualificate» nel senso di personale
che  abbia  un  profilo  professionale  adeguato  all'esercizio della
specifica attivita' oggetto della autorizzazione. Quindi soggetti che
abbiano  maturato  esperienza  nel  settore  della  gestione  o della
ricerca  e  selezione  del  personale  o  della  fornitura  di lavoro
temporaneo  o  della  ricollocazione  professionale o dei servizi per
l'impiego  o della formazione professionale o di orientamento o della
mediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  o  nel campo delle
relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un titolo di studio
(laurea)  in  una  materia  inerente  a uno dei diversi aspetti della
attivita'  del settore (giurisprudenza, economia, psicologia, scienze
politiche   e   affini)  ovvero  che  abbiano  frequentato  corsi  di
formazioni  (master  ecc.) relativi a materie inerenti al mercato del
lavoro;
    c) nei casi di cui al punto sub b) e' chiaro che l'assunzione non
debba   necessariamente   avvenire   mediante   contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo indeterminato, ma con altro contratto di lavoro
dipendente comprese le nuove tipologie del contratto di inserimento e
del  contratto  di apprendistato di alta formazione di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
    d) l'espressione  «funzionario», che compare all'art. 1, comma 2,
del  decreto  ministeriale  5 maggio 2004, non puo' essere che intesa
come  sinonimo  di  «impiegato»,  che  abbia svolto una esperienza di
almeno  due  anni  nelle  posizioni  indicate dal citato D.M., avendo
acquisito  una  significativa esperienza nell'attivita' oggetto della
autorizzazione.  Questo  in considerazione del fatto che, la' dove la
circolare   24 giugno   2004   parla   di  funzioni  direttive  o  di
responsabilita'   non   si   fa   riferimento  a  nessun  livello  di
inquadramento  contrattuale,  ma,  piu'  semplicemente, alla funzione
aziendale ricoperta;
    e) con   riferimento   esclusivo  alle  attivita'  di  ricerca  e
selezione   di   personale   e   di   supporto   alla  ricollocazione
professionale  -  nel  ribadire  la  possibilita',  solo  per  queste
attivita', che i requisiti di professionalita' per la sede principale
siano  posseduti  dall'amministratore delegato della societa' e/o dai
consiglieri  della societa' che siano direttamente attivi all'interno
della  stessa  (Circ.  Min.  n.  25/04)  - in virtu' delle specifiche
caratteristiche  delle  attivita'  in  oggetto,  che come evidenziato
dalla  definizione  che  ne  danno  le  lettere  c) e d) del comma 1,
dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  n. 276/03, sono a tutti gli
effetti  attivita'  di consulenza di direzione realizzate su incarico
delle  organizzazioni  clienti,  per  personale  qualificato ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  ministeriale  5 maggio  2004 addetto alle
specifiche   attivita'   di   ricerca  e  selezione  di  personale  e
ricollocazione professionale devono intendersi: oltre ai dipendenti e
agli   amministratori   e/o   consiglieri  della  societa',  anche  i
lavoratori  autonomi, sia professionisti (ovvero iscritti ad appositi
albi)  sia collaboratori (ossia professionisti non iscritti in albi),
dotati  di  adeguate  competenze  professionali ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  del  decreto  5 maggio  2004, organicamente inseriti nella
stessa  nel  rispetto  di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, dello
stesso  decreto.  Si  specifica  quindi  che, in sede di richiesta di
iscrizione   all'albo  e  di  autorizzazione,  tali  agenzie  possono
includere  tutte le sopra riportate categorie di personale nel novero
del  proprio  organico,  ai  fini  della realizzazione del «documento
analitico  attestante  il  possesso  di  una  adeguata organizzazione
tecnico  professionale»  da  allegarsi  alla  richiesta di iscrizione
all'albo.
           2. Organizzazione delle agenzie per il lavoro.
  Ai  fini  della  autorizzazione  e'  stabilita  la  redazione di un
«documento  analitico»,  sottoscritto dal rappresentante legale della
agenzia,   attestante   che   l'agenzia   stessa  e'  dotata  di  una
organizzazione  tecnico-professionale  idonea  allo svolgimento della
attivita'  per  la  quale  ha  richiesto  l'autorizzazione nonche' la
conformita'  alla  normativa  in  materia  di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro.
  In  tale  documento  dovra' essere descritto in termini analitici e
dettagliati  il modello organizzativo adottato dalla agenzia. Oltre a
quanto  precisato  nella  circolare  24 giugno  2004,  nel  documento
analitico   dovra'   essere   indicata  anche  l'articolazione  delle
attivita'   oggetto   di  autorizzazione  (ricerca  e  selezione  dei
candidati,  gestione  delle  banche dati, stipulazione dei contratti,
ecc.),   che  devono  essere  gestite  e  organizzate  esclusivamente
attraverso  le  proprie  strutture  e il proprio personale dipendente
secondo quanto sopra specificato.
                    3. Attivita' di «sportello».
  Con  riferimento esclusivo all'esercizio delle attivita' di ricerca
e   selezione   di   personale  e  di  supporto  alla  ricollocazione
professionale,   si   precisa   che,   coerentemente  con  la  natura
consulenziale  della  attivita'  in  oggetto,  i  locali  in cui esse
svolgono  l'attivita'  di  ricerca  e  selezione  del  personale e di
supporto  alla  ricollocazione professionale non sono da considerarsi
«sportello»,  a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione
in   sede  di  richiesta  di  autorizzazione  da  parte  dell'agenzia
medesima.  Conformemente  non  si  applicano  a  detti  locali quanto
previsto  relativamente  alla apertura al pubblico e alla conseguente
accessibilita'  alle persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa
essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela
della salute sui luoghi di lavoro.
  Con  riferimento  alle  attivita' di somministrazione di lavoro non
sono  invece  da  considerarsi alla stregua di «sportello», a meno di
una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di
autorizzazione  da  parte dell'Agenzia, le attivita' riconducibili ai
concetti   di  inhouse,  implant  e  simili  e  cioe'  quelle  unita'
organizzative  che  operano in esclusiva per un singolo cliente e che
vengono  aperte  ed  attivate  in prossimita' o all'interno di locali
messi  a  disposizione  dall'azienda cliente per cui l'agenzia opera.
Conformemente,  anche  in  questi  casi non si applica a detti locali
quanto  previsto  relativamente  alla apertura al pubblico, al numero
minimo  di persone qualificate e alla conseguente accessibilita' alle
persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa essere conformi alle
norme  in  vigore  in  materia di sicurezza e tutela della salute sui
luoghi di lavoro.
  Per  tutti i tipi di agenzie e per i soggetti di cui all'art. 6 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276, anche senza quanto
sopra  specificato,  gli  uffici  non  aperti  al  pubblico  non sono
considerati alla stregua di sportelli.
  Nelle  ipotesi  di cui sopra resta ovviamente fermo che l'esercizio
abusivo  della attivita' di intermediazione, di somministrazione o di
altra  attivita'  legata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro
nei  locali  non  adibiti  a  sportello dara' luogo alla revoca della
autorizzazione  ai  sensi  di quanto previsto dal decreto 23 dicembre
2003.
    4. Interconnessione alla Borsa nazionale continua del lavoro.
  Ai  fini del rilascio della autorizzazione le agenzie per il lavoro
rilasciano una dichiarazione di disponibilita' a interconnettersi con
la Borsa continua nazionale del lavoro non appena a regime. In attesa
della  completa  messa  a  regime  della Borsa continua nazionale del
lavoro  gli  operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui
agli  articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  ottemperano all'obbligo di interconnessione alla Borsa continua
nazionale  del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano
gia'  attivi  secondo  gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio  disciplinati  con  apposito  decreto, anche in ragione della
interoperabilita' dei sistemi.
5.  Comunicazioni  a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
                          di informazione.
  Ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,   sono   vietate   comunicazioni,   a  mezzo  stampa,  internet,
televisione  o  altri  mezzi  di  informazione,  in  qualunque  forma
effettuate,   relative  ad  attivita'  di  ricerca  e  selezione  del
personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o
somministrazione  effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici  o  privati,  non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda  e  offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che  facciano  esplicito  riferimento  ai  soggetti  in  questione, o
entita'  ad  essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di  imprese  o  in  quanto  controllati  o  controllanti,  in  quanto
potenziali  datori di lavoro. Il successivo art. 19 precisa, al comma
1,  che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali  siano  pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 12.000 euro.
  Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresi' vietate
le  comunicazioni  relative  ad  attivita' di ricerca e selezione del
personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o
somministrazione  effettuate  a mezzo stampa, internet, televisione o
altri  mezzi  di  informazione  che  non siano effettuate da parte di
soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati.
  Possono   tuttavia   effettuare   le  comunicazioni  in  oggetto  i
potenziali  datori  di  lavoro,  purche'  cio'  avvenga  in forma non
anonima  a  garanzia  della  trasparenza del mercato del lavoro e del
pieno  rispetto  delle norme poste a tutela della protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). A questo fine, se il
potenziale  datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la
comunicazione  in oggetto potra' essere veicolata, a titolo oneroso o
gratuito,  per  il  tramite  un  soggetto  autorizzato  o accreditato
ovvero,  gratuitamente,  per il tramite dei centri dell'impiego della
sede/residenza  del  committente che si faranno garanti nei confronti
dei  titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto
di  quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In
quest'ultimo   caso,   ai   fini   del   controllo   da  parte  della
Amministrazione  di  vigilanza,  gli  editori e i gestori di siti sui
quali  sono  pubblicati  detti  annunci inviano entro 10 giorni dalla
pubblicazione  al  Centro  per  l'impiego  competente,  anche  per il
tramite  della  concessionaria  di  pubblicita',  il  nominativo  del
committente,  con  gli estremi del codice fiscale se persona fisica o
della  partita  IVA  se  persona giuridica, e il testo della relativa
ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione.
        6. Termine iniziale del procedimento amministrativo.
  Si  precisa che, come stabilito nel regolamento attuativo dell'art.
2,  comma  2,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con decreto
ministeriale  23 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133   del-l'8 giugno  1991,  il  termine  iniziale  del  procedimento
autorizzatorio  di  cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale
23 dicembre  2003,  decorre dal momento in cui la domanda, presentata
all'Amministrazione,  perviene  all'ufficio  competente  completa  di
tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.
    Roma, 21 luglio 2004

                                          Il Ministro del lavoro
                                         e delle politiche sociali
                                                  Maroni