MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 21 luglio 2004, n. 31/2004 

Contratti di inserimento lavorativo.
(GU n.181 del 4-8-2004)
 
 Vigente al: 4-8-2004  
 

                                  Alle direzioni regionali del lavoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  lavoro
                                  Loro sedi
                                  Alla Regione siciliana - Palermo
                                    Assessorato lavoro
                                    Ufficio regionale del lavoro
                                    Ispettorato del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  - Bolzano
                                    Assessorato lavoro
                                  Alla provincia autonoma di Trento
                                    Assessorato lavoro - Trento
                                  All'INPS
                                    Direzione generale - Roma
                                  All'INAIL
                                    Direzione generale - Roma
                                  Alla    direzione    generale   AA.
                                  GG.R.U.A.I.
                                    Divisione VII - Sede
                                  Al SECIN - Sede

          1. I contratti con funzione formativa. Premessa.
  L'art.  2  della  legge  n.  30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il
Governo  ad  intervenire  in  materia  di  riordino  dei  contratti a
contenuto  formativo. Il titolo VI del decreto legislativo n. 276 del
2003  contiene  la  nuova  disciplina  del contratto di apprendistato
(articoli da  47  a  53)  e  la  regolamentazione  del  contratto  di
inserimento (articoli da 54 a 59).
  In   via   preliminare   occorre  precisare  che  il  contratto  di
apprendistato  rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla
funzione  formativa  e  destinato,  anche  per  questo,  ad  esaurire
l'ambito   di   operativita'  un  tempo  riservato  al  contratto  di
formazione  e  lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, e' un
nuovo  contratto  nel quale la funzione formativa perde la sua natura
caratterizzante a favore della finalita' di garantire la collocazione
o  la  ricollocazione  nel mercato del lavoro di soggetti socialmente
piu'  deboli  individuati  tassativamente  dal  legislatore (art. 54,
comma  1).  In questo senso dispone espressamente l'art. 55, comma 4,
dove  si  precisa  che  nel contratto di inserimento la formazione e'
solo eventuale.
  Restano   in   ogni   caso  applicabili,  se  piu'  favorevoli,  le
disposizioni  di  cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
2.  La  struttura  del  contratto  di  inserimento  e la clausola del
                              termine.
  Il  contratto  di  inserimento  e'  un  contratto di lavoro a tempo
determinato   finalizzato  all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato  del  lavoro  di  alcune  categorie  di soggetti. Presupposto
necessario  per  la  stipulazione  del contratto di inserimento e' la
predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione
di  un  percorso  di  adattamento  delle competenze professionali del
lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
  Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi
e  non superiore a diciotto mesi. In caso di contratto di inserimento
stipulato  con  persone  riconosciute  affette  da  un grave handicap
fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto puo' essere
elevata sino a trentasei mesi.
  Nell'ambito  di  tali  limiti  minimi  e  massimi,  la durata di un
contratto  di  inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di
inserimento.  La  durata  del rapporto, infatti, deve essere idonea a
consentire  il  pieno  svolgimento  del percorso di adattamento delle
competenze  professionali e, cioe', deve essere tale da realizzare la
funzione di inserimento tipica di tale contratto.
  Il contratto di inserimento puo' essere prorogato anche piu' volte,
anche  senza  necessita'  di  allegare  alcuna specifica motivazione,
purche'  in  coerenza  con il progetto individuale di inserimento. La
durata  massima  del contratto prorogato non puo' tuttavia eccedere i
limiti  legali  di  diciotto  o trentasei mesi. Tali limiti legali di
durata  possono  essere  superati solo nel caso in cui il rapporto di
inserimento  sia  stato  sospeso  per  lo  svolgimento  del  servizio
militare o civile o per maternita'.
  Ove  il  rapporto  di inserimento duri oltre il termine di scadenza
originariamente  concordato o successivamente prorogato, il contratto
si  trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre
che  venga  superato  il  termine di trenta giorni di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 368/2001.
  Se  compatibile  con  il  progetto  di  inserimento il contratto di
inserimento  puo'  anche  essere  a  tempo  parziale. In ogni caso il
contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.
3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento.
  Possono stipulare contratti di inserimento:
    enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
    gruppi di imprese;
    associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
    fondazioni;
    enti di ricerca, pubblici e privati;
    organizzazioni e associazioni di categoria.
  Quanto  ai  consorzi  od  ai  gruppi  di  impresa  il  progetto  di
inserimento puo' prevedere l'impiego in diverse societa' del gruppo o
consorziate.  In  tal  caso  si  potra'  dare  l'ipotesi  di un unico
contratto  di  lavoro  di  inserimento  con  una singola societa' del
consorzio o del gruppo che, pero', potra' «inviare» il lavoratore, ai
fini  del progetto di inserimento, presso piu' societa' del consorzio
o  del  gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall'art.
54,  comma  3,  sara'  computato  esclusivamente in capo alla singola
societa' che risulta essere la datrice di lavoro.
  Per  poter  stipulare un contratto di inserimento e' necessario che
il  datore  di  lavoro  abbia  mantenuto in servizio almeno il 60 per
cento  dei  lavoratori  il  cui contratto di inserimento sia venuto a
scadere nei diciotto mesi precedenti.
  Ai  fini del calcolo della percentuale non si considerano contratti
di inserimento non trasformati:
    i  contratti  risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine
del periodo di prova;
    i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa;
    i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;
    rapporti  che  non  sono stati trasformati a causa di rifiuto del
lavoratore;
    i  contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro
a  tempo  indeterminato  nella  misura  pari  a quattro contratti. Di
conseguenza,  se  nei  diciotto  mesi  precedenti sono scaduti cinque
contratti   di   inserimento   e  quattro  di  essi  non  sono  stati
trasformati,  di questi quattro contratti non si terra' conto e sara'
sufficiente  confermare un solo contratto per poter procedere a nuove
assunzioni  con contratto di inserimento (5 contratti scaduti, da cui
si  sottraggono  i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed
il 60 per cento di 1 e' pari a 0,60, che va arrotondato ad 1).
  In  ogni  caso  non  operano limiti nell'ipotesi in cui nei 18 mesi
precedenti all'assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento.
  Si  considerano invece mantenuti in servizio quei lavoratori il cui
contratto  di  inserimento  sia  stato  trasformato in un contratto a
tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine.
  Trattandosi  di istituti contrattuali diversi, resta inteso che non
devono  essere  presi  in  considerazione i contratti di formazione e
lavoro  cessati  e  non  trasformati nei diciotto mesi antecedenti la
stipulazione del contratto di inserimento.
  Non  esistono  limiti  quantitativi  di  ricorso allo strumento del
contratto di inserimento. Eventuali limiti percentuali possono essere
introdotti dalla contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo).
4.   I   soggetti   che  possono  essere  assunti  con  contratti  di
                            inserimento.
  Possono essere assunti con contratto di inserimento:
    soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
    disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue;
    lavoratori  con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di
un posto di lavoro;
    lavoratori  che  desiderino riprendere una attivita' lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno due anni;
    donne  di  qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui
il  tasso  di occupazione femminile, determinato con apposito decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20
per  cento  di  quello  maschile  o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
    persone  riconosciute  affette, ai sensi della normativa vigente,
da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
  Si  rammenta  che  ai sensi del decreto legislativo n. 297/2002 per
disoccupati  «di lunga durata» si intendono coloro i quali, dopo aver
perso  un  posto  di  lavoro  o  aver  cessato un'attivita' di lavoro
autonomo,  siano  alla  ricerca  di  una  nuova occupazione da almeno
dodici  mesi.  Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino
disoccupati a seguito di dimissioni.
  Quanto invece alla assunzione di donne con contratti di inserimento
questa    e'   subordinata   alla   definizione,   mediante   decreto
ministeriale,  delle  aree  geografiche  cui  il tasso di occupazione
femminile  e'  inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o
in  cui  il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento
quello maschile.
  La  nozione  «persona  affetta  da grave handicap fisico, mentale o
psichico»  trova riferimento normativo nelle disposizioni di cui alla
legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  13 gennaio 2000 nonche' alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
  Va  infine  precisato  che,  in  presenza  dei requisiti soggettivi
richiesti  dall'art.  54,  il  contratto  di  inserimento  puo essere
utilizzato  anche  per  favorire  l'accesso  al mercato del lavoro di
cittadini comunitari ed extracomunitari.
              5. I progetti individuali di inserimento.
  Finalita'  del  contratto  in  esame  e',  come  detto,  quella  di
promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di
alcune  categorie  di  soggetti.  Cio'  anche indipendentemente dalla
effettuazione di formazione in luogo di lavoro.
  Il  contratto  di  inserimento  e' tipologia contrattuale di natura
subordinata  volta  a  favorire  l'integrazione  dei  lavoratori alle
esigenze  aziendali  attraverso  modalita' di adattamento al contesto
lavorativo,  nonche'  ai  relativi processi produttivi, realizzate in
esecuzione del progetto individuale di inserimento.
  In  ultima  analisi, il legislatore intende valorizzare, con questo
istituto,  l'acquisizione  di professionalita' concreta, calibrata in
rapporto  al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della
futura,  eventuale  stabilizzazione  del contratto. Coerentemente con
tale  finalita'  l'art.  55,  comma  4,  chiarisce  che la formazione
eventualmente   effettuata   deve   essere  finalizzata  al  concreto
adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo
specifico  contesto  lavorativo  con  o  senza la somministrazione di
formazione  teorica. Indispensabile e', dunque, la predisposizione di
un progetto individuale di inserimento.
  Il  progetto  individuale di inserimento deve essere concordato tra
lavoratore e datore di lavoro. Il progetto, dunque, verra' concordato
dalle  parti  preventivamente  alla  definizione delle condizioni del
contratto  di lavoro. Affinche' datore di lavoro e lavoratore possano
concordare  il  progetto individuale di inserimento e' necessario che
le   modalita'  di  definizione  di  tali  progetti  vengano  fissate
dall'autonomia privata collettiva.
  In   materia   il   legislatore   rinvia   a  tutti  i  livelli  di
contrattazione   collettiva   e,   quindi,   al   livello  nazionale,
territoriale  ed  aziendale, anche all'interno degli enti bilaterali,
in   funzione  dell'adeguamento  delle  capacita'  professionali  del
lavoratore.
  Quanto  ai  contenuti  e  alla  forma  dei  progetti individuali di
inserimento    le    parti   devono   attenersi   alle   prescrizioni
dell'autonomia privata collettiva applicabile.
  In   data   11 febbraio   2004   e'   stato  stipulato  un  Accordo
interconfederale  avente  ad  oggetto una disciplina di quadro valida
nella  fase di prima applicazione e con efficacia limitata al periodo
di  carenza  della  regolamentazione  contrattuale  che potra' essere
definita ai vari livelli di cui si e' detto innanzi.
  In  caso di gravi inadempienze al progetto di inserimento il datore
di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la quota dei contributi agevolati
maggiorata del 100 per cento.
  Non  opera,  dunque, la sanzione della conversione del contratto in
un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
         6. Il contratto di inserimento. Requisiti di forma.
  Il  contratto  di  inserimento  puo'  avere  ad  oggetto  qualsiasi
attivita' lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta.
  Nel  contratto deve essere necessariamente contenuto il riferimento
al  progetto  individuale di inserimento che deve essere coerente con
il  tipo  di  attivita' lavorativa oggetto del contratto. Il progetto
individuale  di  inserimento,  ancorche'  distinto,  e'  strettamente
collegato  al  contratto  integrandone  il contenuto inderogabile. In
mancanza  di  progetto di inserimento o di forma scritta il contratto
e',  infatti,  nullo  e  il  lavoratore  si  intende  assunto a tempo
indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
  Ulteriori specifici contenuti e requisiti di forma sono individuati
dal   richiamato   Accordo  interconfederale,  la  cui  efficacia  si
esplichera'  fin quando non interverranno intese contrattuali ai vari
livelli.
                7. Disciplina del rapporto di lavoro.
  Salva   diversa   previsione  di  contratti  collettivi  nazionali,
territoriali  o  aziendali, ai contratti di inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
n.  368  del  2001,  compresi  i divieti di cui all'art. 3. Pertanto,
l'autonomia privata collettiva ben potra' disciplinare il rapporto di
inserimento  in maniera difforme dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 368 del 2001.
  Non sono compatibili, stante la finalita' tipica di inserimento del
contratto  in questione, i presupposti causali della stipulazione del
contratto  a  termine. Anche da un punto di vista formale, dunque, il
contratto  di  inserimento non richiede la specificazione di esigenze
tecniche,   organizzative,  produttive  o  sostitutive.  Si  applica,
invece,  ad  esso  la  disciplina  prevista  dall'art.  3 del decreto
legislativo n. 368/2001 in materia di divieti.
  Non  sono  altresi'  applicabili, perche' specificatamente derogate
dalla   disciplina   speciale   del   contratto  di  inserimento,  le
disposizioni  in  tema  di  proroga  del  contratto,  di  rinnovo del
contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali.
  Ove  invece  il contratto di inserimento prosegua oltre la scadenza
del  termine originariamente fissato e' applicabile l'art. 5, comma 1
e 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
                 8. Benefici economici e normativi.
  Durante  il  rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento
del  lavoratore  non potra' essere inferiore, a fini retributivi, per
piu' di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato,  spetta  ai  lavoratori
addetti  a  mansioni  che  richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle  al  conseguimento  delle  quali e' preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento.
  I  lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano
nell'organico  aziendale  ai  fini  delle  disposizioni di legge e di
contratto   collettivo.   Sono   fatte   salve   diverse   previsioni
dell'autonomia privata collettiva.
  In   attesa   della   riforma  del  sistema  degli  incentivi  alla
occupazione  i benefici contributivi previsti in materia di contratto
di  formazione  e  lavoro  possono  essere applicati limitatamente ai
contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:
    disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di
eta';
    lavoratori  con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di
un posto di lavoro;
    lavoratori  che  desiderino riprendere una attivita' lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno due anni;
    persone  riconosciute  affette, ai sensi della normativa vigente,
da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
  Limitatamente   a   tali  categorie  di  soggetti,  dunque,  potra'
continuare   a   trovare   applicazione  il  regime  di  agevolazioni
contributive previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 299 del 1994,
convertito  in  legge  n.  451  del 1994. L'agevolazione contributiva
operera'  durante il periodo di inserimento e verra' riconosciuta nei
limiti  di  quanto  disposto  dal regolamento comunitario n. 2204 del
2002.  Ai rapporti intrattenuti con le predette categorie di soggetti
si  applichera', comunque, la riduzione dell'onere contributivo nella
misura  del 25 per cento, che non pone problemi di compatibilita' con
la  normativa  comunitaria  sugli aiuti di Stato, perche' trattasi di
misura di carattere generale ed uniforme che non integra l'ipotesi di
aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.
  Il  regolamento  comunitario  n.  2204 del 2002 prevede l'immediata
operativita'  di  aiuti  in  favore  di  soggetti svantaggiati il cui
ammontare,  con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi
il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per
i  disabili  la  percentuale  e'  aumentata  al  60  per cento. Fermo
restando   tale   limite  quantitativo,  l'agevolazione  puo'  essere
concessa:
    a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti
dello stabilimento interessato;
    b) quando  non  determini  un  incremento  netto  del  numero dei
dipendenti  purche'  i posti occupati si siano resi vacanti a seguito
di  dimissioni  volontarie,  di pensionamento per raggiunti limiti di
eta',   di   riduzione   volontaria   dell'orario   di  lavoro  o  di
licenziamenti  per  giusta causa e non a seguito di licenziamenti per
riduzione del personale.
  In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita
la  continuita'  dell'impiego  per  almeno  12  mesi (cfr. art. 5 del
regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non e' comunque esclusa nel
caso  in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di
12 mesi per giusta causa.
  Nel  rispetto  delle  condizioni  ora  menzionate e tenuto comunque
conto  dei  requisiti soggettivi di cui all'art. 54, comma primo, gli
aiuti  possono  dunque  essere  immediatamente concessi alle seguenti
categorie di soggetti svantaggiati:
    1) lavoratori extracomunitari;
    2)  disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano
seguito corsi di formazione;
    3) soggetti che vivono da soli con uno o piu' figli a carico;
    4) soggetti con piu' di 50 anni privi di un posto di lavoro;
    5)  soggetti  privi  di un titolo di studio di livello secondario
superiore o equivalente;
    6)  disoccupati  di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per
12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di
persone di meno di 25 anni;
    7)  qualsiasi  donna di un'area geografica a livello NUTS 2 nella
quale  il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della
media  comunitaria  da  almeno  due  anni  civili  e  nella  quale la
disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di
disoccupazione  maschile dell'area considerata per almeno due dei tre
anni precedenti;
    8) lavoratori disabili.
  La  concessione  delle  agevolazioni  contributive  in  materia  di
contratto  di  inserimento  presuppone dunque che il soggetto assunto
risponda  ad  uno  dei  requisiti  di  cui  all'art. 54, comma primo,
lettera  da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti di cui al
regolamento n. 2204 del 2002.
  Con  riferimento alla occupazione giovanile la combinazione di tali
requisiti  consente di poter beneficiare di agevolazioni contributive
ai  contratti  di  inserimento  stipulati  con giovani che desiderino
riprendere  un'attivita'  lavorativa,  che  non  abbiano lavorato per
almeno due anni ne' effettuato nel frattempo corsi di formazione.
  Gli  incentivi  di  cui  all'art.  59  del  decreto  legislativo n.
276/2003 rimangono soggetti all'obbligo di notifica preventiva per le
imprese   del  settore  della  costruzione  navale  e  dell'industria
carboniera.
  Con  riferimento  alla  questione  relativa  all'accertamento dello
status  del  lavoratore,  affinche'  il datore di lavoro possa essere
garantito   sulla   sussistenza   delle   condizioni  che  permettono
l'assunzione  con  il  contratto di inserimento nonche' il diritto ai
benefici  contributivi  possono  essere  qui richiamate le istruzioni
impartite dall'INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003.
    Roma, 21 luglio 2004

                                           Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                   Maroni