MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Kisseleva  Olga,  di  titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.185 del 9-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Kisseleva Olga, cittadina
russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito
nella  Federazione  russa,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 1° luglio 2003 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la sig.ra Kisseleva
Olga e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data  22 giugno  1995
dall'Istituto statale di medicina di Izhevsk (Federazione Russa) alla
sig.ra   Kisseleva   Olga,  nata  a  Izhevsk  il  7 agosto  1970,  e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo;
  2.  La  dott.ssa  Kisseleva  Olga  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirugo,  previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola