MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 28 giugno 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra Claudina Paredes Calderon, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia
della  professione di responsabile tecnico delle attivita' di pulizia
e disinfezione.
(GU n.185 del 9-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Claudina Paredes Calderon,
cittadina  peruviana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di
scuola  secondaria  superiore statale denominato «Certificado oficial
de  estudios»  rilasciato  dal  Ministerio  de  educacion  de  Peru',
conseguito  presso  la  scuola statale Colgo «Cartavio» di Cartavio -
Santiago   de   Cao   -  Ascope  -  La  Libertad  -  Peru',  al  fine
dell'esercizio  in  Italia delle attivita' di pulizia e disinfezione,
disinfestazione,  derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere
a),  b),  c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale
7 luglio   1997,  n.  274,  regolamento  di  attuazione  della  legge
25 gennaio 1994, n. 82;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
26 maggio  2004,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessata, per i
suoi  contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificamente  orientati  all'esercizio  di  una
professione»,  verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica
richiesto,  in  base  alla  circolare  MICA  n. 3428/C del 1997 ed e'
pertanto   idoneo   all'esercizio   dell'attivita'   di   pulizia   e
disinfezione,   senza   necessita'   di   applicare   alcuna   misura
compensativa;
  Visto,  peraltro,  il parere della Conferenza stessa, d'accordo con
il   rappresentante   di  categoria  interpellato  specificamente  al
riguardo,  non  si ritiene di poter concedere il riconoscimento anche
per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione,
poiche'  non  sussistono i presupposti formativi e non sono colmabili
con misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Assopulizie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla signora, Claudina Paredes Calderon, nata il 4 ottobre 1959
a  La Libertad, Peru', cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo
di  studio  di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento
in  Italia,  in  qualita'  di responsabile tecnico, dell'attivita' di
pulizia  e  disinfestazione  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b.,  del  decreto ministeriale 7 luglio 1994, n. 274 e non si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Alla  signora,  Claudina  Paredes  Calderon, per contro, non e'
riconosciuto  il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo
valido   per   l'esercizio   delle   attivita'   di  disinfestazione,
derattizzazione  e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
c),  d),  ed  e),  del  decreto  ministeriale  7 luglio 1997, n. 274,
poiche'  non sussistono i presupposti formativi e tale carenza non e'
colmabile con misura compensativa;
  3.  Avverso  il  diniego  di  cui  al comma precedente e' possibile
propone  ricorso  giurisdizionale  al T.A.R. del Lazio entro sessanta
giorni,  ovvero  ricorso  amministrativo  al  Capo  dello Stato entro
centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.
  4.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli