MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2004 

Rettifica al decreto direttoriale 16 settembre 2003 di riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata del vino «Pornassio» o
«Ormeasco di Pornassio».
(GU n.185 del 9-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 settembre 2003 con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata del vino
«Pornassio»  o  «Ormeasco  di  Pornassio»  ed  e'  stato approvato il
relativo   disciplinate  di  produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003;
  Vista  la domanda presentata dalla regione Liguria il 7 luglio 2004
con  nota  n.  89542/261,  che,  sentiti i produttori interessati, ha
richiesto   di   rettificare   l'art.   5,  paragrafo  1  del  citato
disciplinare   di   produzione,  limitatamente  all'esclusione  della
dicitura «l'affinamento in bottiglia obbligatorio»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  relativo  alla  rettifica richiesta,
espresso  nella riunione del 15 luglio 2004, anche considerato che il
paragrafo 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione, limitatamente
alla   dicitura   «l'affinamento   in   bottiglia   obbligatorio»  e'
incompatibile  con  il paragrafo successivo ed e' evidente che quanto
emerso  e' dovuto ad una imprecisione inerente la fase di stesura del
disciplinare di produzione;
                              Decreta:
  L'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine   controllata   «Pornassio»   o   «Ormeasco   di   Pornassio»
riconosciuto  con  decreto direttoriale 16 settembre 2003, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre
2003, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
                              «Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione.
  Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi, l'invecchiamento
obbligatorio,  l'arricchimento  del  grado alcolico, l'alcolizzazione
dei vini liquorosi, 1'appassimento delle uve devono essere effettuate
nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.
  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la
regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, puo' consentire
che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della
zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di' origine
controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo  1988,  ad  operatori che, su
specifica  richiesta,  dimostrino di aver rivendicato tale operazione
nelle   ultime   due  campagne  viticole  antecedenti  alla  data  di
approvazione del presente disciplinare.
5.2 - Zona di imbottigliamento.
  L'imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine controllata
«Pornassio»  od  «Ormeasco  di  Pornassio»  deve avvenire all'interno
della  zona  delimitata  dal disciplinare dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Riviera  Ligure  di Ponente», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.
5.3 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
  Qualora  le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la
produzione  di  diverse tipologie previste dall'art. 1, e' consentito
destinare  una  parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle
tipologie  «Pornassio»  od  «Ormeasco  di  Pornassio»,  e le relative
tipologie  «Superiore»,  «Sciac-tra», «Passito», «Passito liquoroso»,
purche'  risultino  rispettati  tutti  i requisiti posti dal presente
disciplinare  sia  per  le  uve  destinate  separatamente  a una data
tipologia  sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad
altra tipologia.
5.4 - Arricchinienti e colmature.
  E'  consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da  uve  dei  vigneti  iscritti all'albo della
stessa   denominazione   di  origine  controllata  oppure  con  mosto
concentrato  rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque
con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.
5.5 - Elaborazioni.
  Le  diverse  tipologie previste dall`art. 1 devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
  La  tipologia  «Pornassio»  od  «Ormeasco di Pornassio» deve essere
ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona,
atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
  La  tipologia  «  Pornassio»  od  «Ormeasco  di  Pornassio»  con la
menzione  «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicuri
una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.
  La  tipologia  «Pornassio»  od  «Ormeasco»  di  «Pornassio»  con la
menzione  «Sciac-tra»  prevede  la  vinificazione  delle  uve  con un
limitato  contatto  del  mosto con le parti solide onde assicurare la
caratteristica del colore di cui al successivo articolo.
  Le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione
«Passito»  e  «Passito liquoroso», devono essere ottenute utilizzando
uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal
presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente
sulla  pianta,  su  graticci  od  in  locali  idonei,  con esclusione
dell'aria  riscaldata  artificialmente, anche con deumidificatori; le
uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l.
5.6 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
  La  resa  massima  dell'uva  in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la  produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

=====================================================================
             Tipologia vino/ha             |Resa uva/vino|Prod. mass.
=====================================================================
Pornassio - Ormeasco di Pornassio....      |    70 %     |   63/hl
---------------------------------------------------------------------
Pornassio - Ormeasco di Pornassio          |             |
Superiore....                              |    70 %     |   63/hl
---------------------------------------------------------------------
Pornassio - Ormeasco di Pornassio          |             |
Sciac-tra....                              |    70 %     |   63/hl
---------------------------------------------------------------------
Pornassio - Ormeasco di Pornassio          |             |
Passito....                                |    50 %     |   45/hl
---------------------------------------------------------------------
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito  |             |
liquoroso ....                             |    50 %     |   45/hl

  Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre
il  75  %,  anche  se  la  produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo  consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine.  Oltre  detto  limite  decade  il diritto alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
  La  regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  ogni anno prima della vendemmia puo', in
relazione   all'andamento  climatico  ed  alle  altre  condizioni  di
coltivazione,  stabilire  un  limite massimo di produzione di uva per
ettaro  inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
comunicazione  al  Ministero per le politiche agricole e forestali ed
al  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
5.7 - Invecchiamento.
  I   seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento:   per   la  tipologia  «Pornassio»  od  «Ormeasco  di
Pornassio»  e  «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione
«Sciac-tra»  l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima
del  1° marzo  dell'anno  successivo a quello della vendemmia. Per la
tipologia  «Pornassio»  od  «Ormeasco  di  Pornassio» con la menzione
«Superiore»  l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima
del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
  Per  la  tipologia  «Pornassio»  od  «Ormeasco di Pornassio» con la
menzione  «Passito»  la  durata  di  invecchiamento  e'  di 12 mesi a
decorrere   dal   1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  della
vendemmia.  Per  la  tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio»
con la menzione «Passito Liquoroso» la durata di invecchiamento e' di
12  mesi  a  decorrere  dal  1° gennaio dell'anno successivo a quello
della  vendemmia.  Per  le  tipologie  «Pornassio»  od  «Ormeasco  di
Pornassio»  con  la  menzione «Superiore» e «Passito» e' previsto, in
questo  periodo,  un  affinamento  in  botti di rovere o castagno per
almeno quattro mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate