MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2004 

Riconoscimento,  al  dott. Saidbegov Dzhalaludin, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di medico specialista in neurologia.
(GU n.187 del 11-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  dott.  Saidbegov Dzhalaludin,
cittadino   russo,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
specializzazione  di  perito  neuropatologo  conseguito in Russia, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista
in neurologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale il dott. Saidbegov
Dzhalaludin e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico specialista in neurologia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il   titolo   di   specializzazione   di  perito  neuropatologo,
rilasciato  in data 31 agosto 1972 dall'Istituto di aggiornamento dei
periti  medici di Leningrado (Russia) al dott. Saidbegov Dzhalaludin,
nato  a Dagestan (Russia) il 6 novembre 1948, e' riconosciuto ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello svolgimento delle attivita'
sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale nei limiti
consentiti dalla vigente legislazione in materia.
  2. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche  e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola