MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche   dei   vini,   relativo   alla   richiesta  di
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata del vino
«Vernaccia  di  Serrapetrona»,  proposta del relativo disciplinare di
produzione  e  revoca  della denominazione di origine controllata del
vino «Vernaccia di Serrapetrona».
(GU n.187 del 11-8-2004)

    Visto  il  proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata del vino «Vernaccia di
Serrapetrona»,  la proposta del relativo disciplinare di produzione e
revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia
di   Serrapetrona»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
    Viste  le  note  di  opposizione  al  sopracitato  parere ed alla
relativa  proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate dalla
Azienda  vitivinicola  Rocchi  Paris  e C. s.s. con sede in Caldarola
(MC), in data 26 settembre 2003;
    Viste  le note della Regione Marche, della Camera di commercio di
Macerata   e   del   Consorzio  di  Tutela  del  vino  «Vernaccia  di
Serrapetrona»,  con  le  quali  vengono richiesta alcune modifiche al
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori
materiali,  e  relative  alla  possibilita'  della scelta vendemmiale
verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»;
    Esaminato  il  successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche
in   data   19 maggio   2004,   tra   produttori  ed  imbottigliatori
interessati,  ed  in  particolare, il ritiro delle controdeduzioni da
parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris;
    Ha  deliberato,  nella  riunione  del  15 luglio 2004, a parziale
modifica  ed  integrazione del disciplinare di produzione relativo al
vino   a   denominazione   di   origine   controllata  «Vernaccia  di
Serrapetrona»,  di  accogliere  le istanze presentate, proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto   dirigenziale,  la
sostituzione  dell'art.  5 del disciplinare di produzione allegato al
parere  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176
del 31 luglio 2004, secondo il testo di cui appresso.
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
             DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                      VERNACCIA DI SERRAPETRONA
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3.
    Tuttavia  tali  operazioni sono consentite, su autorizzazione del
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  Geografiche  tipiche  di vini, sentita la Regione
Marche,  in  cantine  situate al di fuori del territorio suddetto, ma
non  oltre  5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine
siano  di  pertinenza  di  aziende  che  vinifichino  uve idonee alla
produzione  dei  vini  di  cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti
ricadenti  nella  zona  di  produzione della denominazione di origine
controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona».
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  tra le quali quella che prevede che non piu' del
60%  delle  uve  con  l'inclusione  totale  di quelle provenienti dai
vitigni   complementari,   deve   essere  vinificate  all'atto  della
vendemmia;  il  rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per
la  totalita'  da  quelle  provenienti  dal  vitigno  Vernaccia  nera
derivante  dalla  zona  delimitata  dal precedente art. 3 deve essere
sottoposto  ad  appassimento,  fino  ad  assicurare  al  mosto  cosi'
ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
    L'appassimento  delle  uve  deve  avvenire in locali idonei ed e'
consentito l'uso di impianti di ventilazione.
    Il  mosto  ottenuto  dalle  uve sottoposte a leggero appassimento
puo'   essere  unito  al  prodotto  derivante  dalle  uve  fresche  o
fermentare prima di esser assemblato.
    Il  vino  cosi'  ottenuto  verra'  sottoposto  a spumantizzazione
mediante  fermentazione  naturale  e  non  potra'  essere  immesso al
consumo  prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle
uve.
    La  resa  totale  dell'uva in vino, base spumante, considerate le
operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.
    Qualora  superi  detto  limite  ma non il 63%, l'eccedenza non ha
diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita. oltre
il  63%decade  il  diritto alla denominazione di origine per tutto il
prodotto.
    Le   uve   provenienti   da   vigneti   iscritti  all'Albo  della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Vernaccia  di
Serrapetrona»  possono  essere  destinate  alla produzione dei vini a
denominazione   di  origine  controllata  «Serrapetrona»,  qualora  i
produttori   interessati   optino  in  tutto  o  in  parte  per  tali
rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.