AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004 

Ripresa  della riscossione dei tributi sospesi in seguito agli eventi
sismici  del  26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle
regioni Marche ed Umbria.
(GU n.187 del 11-8-2004)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
                              Dispone:
1. Ambito soggettivo di efficacia.
  1.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica  nei confronti delle
persone  fisiche,  dei  soggetti  diversi  dalle persone fisiche, dei
sostituti  d'imposta,  individuati  dall'art.  14  dell'ordinanza del
28 settembre   1997,   n.   2668,   come   modificata   dall'art.  11
dell'ordinanza  del  13 ottobre  1997,  n.  2694,  aventi  residenza,
domicilio  o  sede  nei  comuni  di  cui  all'art. 1, commi 2 e 3, di
quest'ultima  ordinanza,  nonche',  nei confronti dei soggetti aventi
residenza   o  sede  altrove,  limitatamente  alle  obbligazioni  che
afferiscono  in  via  esclusiva  alle  attivita'  svolte nei predetti
comuni e, per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 11 della
citata  ordinanza  n.  2694,  nei  confronti  dei soggetti gravemente
danneggiati  aventi  residenza, domicilio o sede nel territorio delle
regioni Marche ed Umbria.
2. Modalita' di versamento.
  2.1.   I  tributi  non  corrisposti  per  effetto  dei  periodi  di
sospensione  individuati dall'art. 14 della citata ordinanza 2668 del
1997,  come  modificato  dall'art.  11 dell'ordinanza 2694 del 1997 e
prorogati,  dapprima dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 dicembre 1997,
n.  2728  e  poi dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 30 dicembre
1998,  n.  2908,  sono  versati  con  il  modello  «F24»,  secondo le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con cadenza mensile, a far data dal sessantesimo giorno
dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del   presente
provvedimento,  mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo
di  sospensione,  come  disposto  dall'art.  1,  comma 1, del decreto
18 luglio 2003.
  2.2. Le rate mensili, nelle quali il pagamento e' stato dilazionato
per  effetto  delle  disposizioni  sopra richiamate, scadono l'ultimo
giorno  di  ciascun mese, e saranno in numero di 35 per il periodo di
sospensione  che  va  dal  26 settembre  1997 al 31 marzo 1998, ed in
numero  di  110 per il periodo di sospensione che va dal 26 settembre
1997 al 30 giugno 1999.
  2.3.  Il  versamento  delle somme non corrisposte per effetto delle
citate  sospensioni,  e'  effettuato,  senza  aggravio di sanzioni ed
interessi,  utilizzando  i  codici tributo istituiti per i versamenti
ordinari.
3.  Versamento  dei  tributi iscritti a ruolo in scadenza nei periodi
oggetto di sospensione.
  3.1.   Gli  uffici  locali  dell'Agenzia  emanano  i  provvedimenti
finalizzati  al recupero delle somme iscritte nei ruoli i cui termini
di versamento sono scaduti nei periodi oggetto di sospensione.
4. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni.
  4.1.  I  soggetti  che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni
fiscali  nei  termini  compresi nel periodo di sospensione che va dal
26 settembre 1997 al 30 giugno 1999, assolvono tali adempimenti entro
l'ultimo  giorno  del terzo mese successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
  4.2.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  punto  4.1.  sono  presentate
utilizzando  i  modelli annessi ai rispettivi decreti di approvazione
del  Ministero  delle  finanze,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Tali  modelli  sono disponibili anche in formato elettronico nel sito
internet   www.   agenziaentrate.gov.it,  dal  quale  possono  essere
prelevati  nel  rispetto,  in  fase  di stampa, delle caratteristiche
tecniche  indicate nei rispettivi decreti di approvazione. I medesimi
modelli  possono  essere  anche  prelevati  da  altri siti internet a
condizione  che  gli  stessi  abbiano le caratteristiche indicate nei
rispettivi decreti di approvazione e rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati.
  4.3.  Le  dichiarazioni  di  cui  al punto 4.1., redatte su modello
cartaceo,   sono  presentate  gratuitamente  ad  un  ufficio  postale
utilizzando  una  normale  busta  di  corrispondenza,  indirizzata al
«Centro  Operativo  di Pescara via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara»,
sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni
relative  al  modello di dichiarazione e periodo d'imposta oggetto di
presentazione,  cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale
del  dichiarante, codice fiscale del dichiarante, nonche' la dicitura
«Eventi sismici marche e umbria».
                            Motivazioni.
  L'art.  1,  comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  del  18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
2 agosto  2003, n. 178, ha stabilito il recupero dei tributi dovuti e
non  corrisposti dai soggetti individuati dal presente provvedimento,
per effetto delle sospensioni introdotte dalle ordinanze del Ministro
dell'interno,  delegato per il coordinamento della protezione civile,
di seguito riportate nella disciplina normativa di riferimento.
  In  esecuzione del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  18 luglio  2003,  le
modalita'  per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti,  per  effetto  delle  sospensioni  di  che  trattasi,  sono
stabilite dal presente provvedimento.
  La  riscossione  dei  tributi sospesi avviene mediante ripartizione
delle  somme  dovute in un numero di rate mensili pari a cinque volte
il periodo di sospensione.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
       Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                Disciplina normativa di riferimento.
    legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, che attribuisce al
Ministro  delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di
sospendere   o   differire   con   proprio  decreto  il  termine  per
l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati
da eventi eccezionali;
    legge  27 luglio  2000,  n.  212, art. 3, comma 2, secondo cui le
disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico
dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al
sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore o
dell'adozione  dei  provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previste;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione  civile,  del  28 settembre 1997, n.
2668;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 13 ottobre 1997, n. 2694;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 22 dicembre 1997, n. 2728;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 31 marzo 1998, n. 2779;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 30 dicembre 1998, n. 2908;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 14 dicembre 2000, n. 3098;
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre
2001  che  ha  prorogato  lo  stato  di emergenza nei territori delle
regioni Marche ed Umbria;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 18 dicembre 2001, n. 3168;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 24 gennaio 2002, n. 3175;
    ordinanza    del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, del 21 febbraio 2003, n. 3265;
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  art. 23, che ha
trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e
delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2004
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara