AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  la  corresponsione
dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale nel biennio 2002 - 2003 al
personale non dirigente dell'ENEA.
(GU n.187 del 11-8-2004)

    In  data  15 luglio 2004 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro
tra:
    L'ARAN:
      nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente
Avv.   Guido   Fantoni   firmato   e  le  seguenti  Organizzazioni  e
Confederazioni sindacali:

=====================================================================
     Organizzazioni sindacali     |     Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL/SNUR firmato                 |    CGIL firmato
CISL/RICERCA firmato              |    CISL firmato
UIL/PA firmato                    |    UIL firmato
CISAL/RICERCA firmato             |    CISAL firmato
UNIRI(ANPRI/EPR-RICERCA)          |    CIDA

  Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente
contratto nel testo che si allega.
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  PER  LA  CORRESPONSIONE
   DELL'INDENNITADI  VACANZA  CONTRATTUALE  NEL  BIENNIO 2002-2003 AL
   PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA.
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
    1.   Il   presente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,
stipulato  ai  sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, si applica a tutto il personale
con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
esclusi  i  dirigenti,  dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e
l'ambiente (ENEA).
    2.  Il  presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la
corresponsione   dell'indennita'  di  vacanza  contrattuale,  per  il
biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma
6 del C.C.N.L. personale non dirigente ENEA del 21 febbraio 2002.
                               Art. 2.
                 Indennita' di vacanza contrattuale
    1. Al personale destinatario del presente C.C.N.L, e' corrisposta
l'indennita'  di  vacanza  contrattuale  - determinata con gli stessi
criteri,  modalita'  e  scadenze  previste dall'accordo sul costo del
lavoro  del  23 luglio  1993  -  negli importi mensili lordi e con le
decorrenze di cui alla tabella A, allegata al presente C.C.N.L.
    2.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  erogata  fino al suo
riassorbimento   con   gli   incrementi   contrattuali   che  saranno
corrisposti per il biennio economico 2002-2003.
                                                            Tabella A
                 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
                          (Valori in euro)


                  Valori mensili
                 n. 13 mensilità

               IVC            IVC
          1° aprile 2002   1° luglio 2002
               --               --
9.2....      13,66            22,77
9.1....      11,54            19,23
9....         9,73            16,22
8.1....       9,21            15,35
8....         8,66            14,43
7....         7,96            13,27
6....         7,23            12,05
5....         6,80            11,34
4....         6,43            10,71
3....         6,05            10,08