MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004 

Modifica  del decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003,
recante  «Recepimento  delle  direttive  n.  2003/60/CE, 2003/62/CE e
2003/69/CE  e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio  2000,  concernente  i  limiti  massimi di residui di sostanze
attive  contenute  nei  prodotti  fitosanitari tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi
relativi ai prodotti fitosanitari».
(GU n.187 del 11-8-2004)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio  2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze
attive  dei  prodotti  fitosanitari  tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione   (Recepimento  delle  direttive  n.  97/41/CE,  n.
1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della salute del 18 dicembre 2003
recante  «Recepimento  delle  direttive  n.  2003/60/CE, 2003/62/CE e
2003/69/CE  e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio  2000,  concernente  i  limiti  massimi di residui di sostanze
attive  contenute  nei  prodotti  fitosanitari tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi
relativi   ai   prodotti  fitosanitari»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2004;
  Vista la rettifica della direttiva 2003/60/CE della Commissione del
18  giugno  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione
europea del 21 gennaio 2004;
                              Decreta:
  Il  decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2003 e' cosi'
modificato:
  A pagina 25, allegato 1, sostanza attiva Diquat, alla voce «Semi di
soia» leggasi «Semi di colza».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione.
    Roma, 7 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 382