MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   inerente   la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Alta
Langa».
(GU n.195 del 20-8-2004)

IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
                                164.
    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio di tutela Alta
Langa  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Alta  Langa»,
approvato  con  decreto  ministeriale  31 ottobre  2002 relativamente
all'art.  7,  comma 4,  e  di  conseguenza  dell'art.  5,  comma 5, e
all'aggiornamento  della  dicitura relativa all'«estratto secco netto
minimo» in «estratto non riduttore minimo»;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla regione Piemonte in
data 14 aprile 2004;
    Ha  espresso nella riunione del 15 luglio 2004, parere favorevole
all'accoglimento   delle  suddette  richieste,  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione   del   relativo   decreto   direttoriale,  il  testo
modificato  degli  articoli 7, comma 4, art. 5, comma 5 e art. 6 come
appresso riportati:
    «Art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione). - Omissis.
    Comma  4  "L'indicazione dell'annata di raccolta e' obbligatoria.
La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento
nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a
decorrere dalla vendemmia".
    Omissis.».
    «Art. 5 (Norme per la vinificazione). - Omissis.
    Comma  5 "E' consentita, a scopo migliorativo, nella composizione
della  partita,  l'aggiunta  nella  misura  massima  del 15% di `Alta
Langa' piu' giovane ad `Alta Langa' piu' vecchio o viceversa.".
    Omissis.».
    «Art.  6  (Caratteristiche  al  consumo). - La dicitura "estratto
secco  netto  minimo"  "relativa  a  tutte le tipologie e' sostituita
dalla dicitura "estratto non riduttore minimo".
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n.
10  -  00187  Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.».