MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 luglio 2004 

Decreto  di  abilitazione,  per  il  solo  requisito essenziale n. 2,
emesso  a  favore  dell'I.C.M.Q.  S.p.a.  di  Milano,  ai sensi della
direttiva  89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile  1993,  n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003,
n. 156.
(GU n.200 del 26-8-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile
1993,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale citato svolta nei riguardi di I.C.M.Q.
S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11, in relazione
all'applicazione  della norma tecnica armonizzata di seguito indicata
per  gli  aspetti  concernenti  il  solo  requisito  essenziale  n. 2
«sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  L'I.C.M.Q. S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11,
nel  seguito  denominato  «organismo»,  e'  abilitato, nell'ambito di
tutta   la   legislazione   di  cui  in  premessa  e  ai  fini  della
corrispondente   notifica   alla   Commissione  UE,  all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alla  seguente  norma  tecnica
armonizzata  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «sicurezza
in caso d'incendio».
Organismo di certificazione ed ispezione.
  1.  EN  1520:2002  «componenti prefabbricati armati di calcestruzzo
alleggerito con struttura aperta».
  L'attivita'  complessiva  dell'«organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  della normativa citata in premessa, sotto la
diretta  responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Antonio
Archi  e del direttore tecnico dott. ing. Lorenzo Orsenigo secondo le
rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 22 luglio 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi