COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 5 agosto 2004 

Organizzazione e governo societario.
(GU n.200 del 26-8-2004)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
              Presidente del Comitato interministeriale
                   per il credito ed il risparmio

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB);
  Visto  l'art.  53,  comma  1,  lettera d), TUB che attribuisce alla
Banca  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR, il
compito  di  emanare  disposizioni  di  carattere  generale aventi ad
oggetto  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i controlli
interni;
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  lettera  d),  TUB  che,  al  fine di
realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o
particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario
complessivamente  considerato  o  suoi  componenti, aventi ad oggetto
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Visto l'art. 107, comma 2, TUB che attribuisce alla Banca d'Italia,
in  conformita'  delle  deliberazioni del CICR, il compito di dettare
agli  intermediari  iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi
ad  oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni;
  Considerata   la   disciplina   dell'amministrazione   e  controllo
contenuta  nel  libro V del codice civile, che consente alle societa'
di  scegliere statutariamente tra un sistema che prevede un consiglio
di amministrazione e un collegio sindacale (modello tradizionale), un
sistema  che  prevede  un  consiglio  di  gestione  e un consiglio di
sorveglianza  (modello  dualistico)  e  un  sistema  che  prevede  un
consiglio  di  amministrazione, all'interno del quale e' istituito un
comitato  preposto  al  controllo  interno  sulla  gestione  (modello
monistico);
  Considerata  la  disciplina  dei  controlli  contenuta nel medesimo
libro  V  del codice civile che reca la distinzione soggettiva tra il
controllo  sull'amministrazione  e il controllo contabile affidato ad
un revisore esterno;
  Visti  gli  articoli 52,  comma  1,  e 112, comma 1, TUB in base ai
quali  lo  statuto  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale,  indipendentemente  dal  sistema  di
amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i compiti e i poteri necessari ai fini della
comunicazione  alla Banca d'Italia delle irregolarita' nella gestione
e  delle  violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria o
l'attivita' degli intermediari finanziari;
  Visto  l'art.  114-quater  TUB,  in  base al quale agli istituti di
moneta  elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, gli articoli 52
e 53 del testo unico stesso;
  Avute  presenti  le  delibere del Comitato interministeriale per il
credito  ed  il  risparmio  del 25 luglio 2000 e del 23 marzo 2004 in
materia  di  organizzazione  amministrativa  e  contabile e controlli
interni   delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale, nonche' la delibera del 4 marzo 2003 in materia
di vigilanza regolamentare degli IMEL;
  Considerata    la    rilevanza    della   variabile   organizzativa
nell'assicurare   la   competitivita'  dell'intermediario  e  la  sua
capacita'  di  gestire  i rischi in modo efficiente, preservandone la
reputazione  sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne
la stabilita' nel tempo;
  Ravvisata  la  necessita'  di  dettare  disposizioni  in materia di
compiti   e   poteri   degli   organi  sociali  delle  banche,  degli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale e degli IMEL,
per   finalita'   di   sana   e  prudente  gestione  e  nel  rispetto
dell'autonomia imprenditoriale dei soggetti vigilati;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 TUB;
                              Decreta:
  L'assetto organizzativo e l'articolazione di compiti e poteri degli
organi sociali delle banche e dei gruppi bancari devono essere idonei
a  perseguire la sana e prudente gestione degli intermediari medesimi
in  un  contesto  di trasparenza dei comportamenti. In tale ottica le
banche  (di  seguito  anche:  le  societa)  si  dotano  di un assetto
organizzativo e di corporate governance tale per cui:
    il  modello  di  amministrazione e controllo prescelto garantisca
l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Tale modello
deve  essere  coerente  con:  la struttura proprietaria e il grado di
apertura  della  societa'  al  mercato  del  capitale  di rischio; le
dimensioni,    la    complessita'    e    le   strategie   aziendali;
l'organizzazione   della   banca   e   del  gruppo  in  cui  essa  e'
eventualmente inserita;
    i compiti gestionali, esecutivi e di controllo siano ripartiti in
modo  da favorire la dialettica interna alla societa', assicurando il
bilanciamento dei poteri dei diversi organi sociali;
    i  flussi  informativi siano idonei a consentire a ciascun organo
sociale  e ai suoi componenti di disporre, anche a livello di gruppo,
delle   informazioni   necessarie   allo   svolgimento   effettivo  e
consapevole dei compiti loro affidati;
    la gestione dei rischi da parte degli organi aziendali competenti
sia consapevole e coerente con le strategie prescelte;
    i  poteri e le responsabilita' per ogni livello decisionale siano
precisamente  definiti,  anche  mediante un chiaro sistema di deleghe
interne;
    la  composizione  degli  organi  sociali  sia quantitativamente e
qualitativamente  adeguata  alle  esigenze  gestionali e di controllo
proprie  della  singola  banca  e  tale  da  consentire  l'efficiente
assolvimento dei compiti;
    i   meccanismi   di   remunerazione  e  di  incentivazione  degli
amministratori  e  del  management  non incoraggino scelte gestionali
incoerenti  con  gli  interessi aziendali e con le strategie di lungo
periodo della banca;
    il  sistema  di controllo contabile sia adeguato alla dimensione,
alla  complessita'  operativa  e alla situazione tecnica della banca,
con  riguardo sia alla professionalita' e all'esperienza del revisore
prescelto  sia  al  raccordo  e  coordinamento  di  quest'ultimo  con
l'organo e le funzioni di controllo.
  Con  riferimento  ai modelli di amministrazione e controllo diversi
dal  tradizionale, al fine di perseguire l'efficacia e l'effettivita'
delle funzioni di controllo affidate agli organi societari nonche' la
sostanziale  equivalenza  dei  compiti  e  dei poteri finalizzati all
assolvimento della funzione di referente dell'Autorita' di vigilanza,
le banche dovranno:
    adottare    idonee    cautele,    statutarie,   regolamentari   e
organizzative,  volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli
per  la  correttezza  e la regolarita' della gestione derivanti dalla
compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo;
    attribuire  espressamente  agli  organi  di controllo i compiti e
poteri,  anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria,
necessari  al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare
le  irregolarita'  nella  gestione  della banca e le violazioni delle
norme disciplinanti l'attivita' bancaria;
    assicurare  una  composizione  degli organi sociali, per numero e
professionalita',  che  consenta, nel rispetto delle peculiarita' dei
modelli   organizzativi   alternativi,  l'efficace  assolvimento  dei
compiti gestori e di controllo.
  La  Banca  d'Italia  emana istruzioni per l'attuazione del presente
decreto,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le  banche  e  le societa'
capogruppo di gruppi bancari predispongano un progetto concernente il
proprio assetto complessivo di governo societario.
  Per  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale
previsto  dall'art.  107  del testo unico bancario e per gli IMEL, la
Banca  d'Italia  puo'  emanare, tenuto conto delle peculiarita' delle
singole  categorie  di intermediari, istruzioni di vigilanza conformi
ai principi generali stabiliti con il presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco