BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Provvedimento  in  materia  di organizzazione e governo societario di
SIM e SGR
(GU n.205 del 1-9-2004)

    La  nuova  disciplina  del  diritto  societario  e  le  modifiche
apportate  al  Testo  unico  della finanza con il decreto legislativo
6 febbraio  2004,  n.  37, prevedono per gli intermediari del mercato
mobiliare  (SIM e SGR) la possibilita' di adottare, in alternativa al
modello  tradizionale,  i  modelli  di  amministrazione  e  controllo
disciplinati  dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile
(sistemi dualistico e monistico).
    Cio'  premesso,  si  osserva  che  l'assetto  organizzativo  e la
ripartizione  dei compiti fra gli organi sociali devono essere idonei
a   preservare  la  sana  e  prudente  gestione  degli  intermediari,
l'efficienza dell'amministrazione e l'efficacia dei controlli, tenuto
conto delle dimensioni, della complessita' operativa, delle strategie
aziendali nonche' dell'organizzazione dell'intermediario e del gruppo
in  cui  esso  e'  eventualmente  inserito. Pertanto, la composizione
degli organi sociali deve essere quantitativamente e qualitativamente
adeguata   alle  esigenze  di  gestione  e  di  controllo;  i  flussi
informativi  devono  essere  idonei  a  consentire,  a ciascun organo
sociale   e  ai  suoi  componenti,  di  disporre  delle  informazioni
necessarie  allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro
affidati.
    La  scelta di adottare modelli di governance dell'impresa diversi
dal  tradizionale  dovra'  essere  contemperata  con la necessita' di
preservare   in   capo   agli   organi  di  controllo  l'efficacia  e
l'effettivita'  delle  loro  funzioni,  anche  per quanto concerne il
ruolo di referente delle Autorita' di vigilanza. A tal fine, andranno
adottate  idonee  cautele, statutarie, regolamentari e organizzative,
volte   a   prevenire   possibili   effetti  pregiudizievoli  per  la
correttezza   e   la   regolarita'  della  gestione  derivanti  dalla
compresenza  nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo;
attribuiti agli organi di controllo compiti e poteri, anche ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti in via ordinaria, necessari al pieno ed
efficace svolgimento dell'obbligo di rilevare eventuali irregolarita'
nella  gestione  o  violazioni  di  norme  disciplinanti  l'attivita'
mobiliare.
    Tutto  cio'  posto,  nell'ipotesi  in  cui  le  SIM  e  le  SGR -
autorizzate  all'esercizio  dei servizi di investimento o di gestione
collettiva   -   intendano   modificare   il   proprio   modello   di
amministrazione   e   controllo   dovranno  predisporre  un  progetto
concernente  il  nuovo  assetto  complessivo  di  governo societario,
descrivendo  analiticamente  le scelte organizzative e statutarie che
intendono  adottare  al  fine  di assicurare il rispetto dei principi
sopra  enunciati.  Il  progetto  in  questione e copia delle connesse
modifiche  statutarie  dovranno  essere trasmesse alla Banca d'Italia
almeno  novanta  giorni  prima della data fissata per la convocazione
dell'assemblea.