MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 25 agosto 2004 

Criteri  di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.
(GU n.209 del 6-9-2004)

              Agli enti proprietari e gestori di strade

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  La  sicurezza  stradale  e'  per  tutti i Governi europei una delle
priorita' a livello centrale, regionale e locale.
  Conseguentemente   il  comune  impegno  sul  tema  della  sicurezza
stradale  e'  uno  dei  principi ispiratori del Piano nazionale della
sicurezza  stradale,  predisposto da questo Ministero e approvato dal
CIPE  nel  novembre  2002, attraverso il quale si intende raggiungere
l'obiettivo  fissato  dall'Unione  Europea  di  ridurre drasticamente
-40%- il numero dei morti e dei feriti sulle strade.
  In  tal senso gia' significativi risultati sono stati conseguiti su
uno dei componenti del sistema della circolazione stradale - l'uomo -
con   l'introduzione  della  patente  a  punti  che  ha  indotto  gli
automobilisti   ad   assumere   comportamenti  piu'  attenti  e  piu'
responsabili.
  Un   ruolo   certamente  rilevante  e'  anche  da  attribuire  alla
infrastruttura stradale che, a volte, e' causa e piu' spesso concausa
degli  incidenti  stradali,  ma  che puo' in ogni caso avere un ruolo
determinante  nel  ridurre  la  gravita'  delle  conseguenze di molti
incidenti,  in  particolare  di quelli che derivano dalla perdita del
controllo  del  veicolo,  con  conseguente  tendenza  dello  stesso a
fuoriuscire dalla carreggiata stradale.
  A  tal  fine  un  compito determinante e' svolto dai dispositivi di
ritenuta  nelle  costruzioni stradali e tra essi in primo luogo dalle
barriere di sicurezza stradale, la cui progettazione, omologazione ed
impiego  sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992,
n. 223 e dai suoi successivi aggiornamenti.
  Il  ripetersi  di  incidenti  stradali le cui conseguenze sono rese
ancor  piu'  gravi  a  causa  della  mancanza o dell'inadeguatezza di
sistemi  di  ritenuta  impone di richiamare l'attenzione di tutti gli
enti  proprietari  e  gestori  di  strade  sulla  puntuale e corretta
applicazione  del  suddetto  decreto  oltreche' sui compiti demandati
agli stessi enti dall'art. 14 del nuovo codice della strada.
  Si  richiama  l'attenzione  degli  enti  proprietari  e  gestori di
strade, oltreche' dei professionisti che svolgono incarichi per conto
di  tali  enti,  sull'art.  2 del gia' citato decreto ministeriale n.
223/1992 che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
3 giugno  1998,  ha assunto forza cogente dal 30 gennaio 1999 decorsi
tre  mesi  dalla  pubblicazione  dello  stesso  decreto  ministeriale
3 giugno  1998. La formulazione di tale articolo prescrive, per tutte
le  strade  extraurbane e per quelle urbane con velocita' di progetto
maggiore o uguale a 70 km/h di nuova costruzione, la redazione di uno
specifico allegato progettuale riguardante l'individuazione dei punti
da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare,
le  opere  complementari  connesse (cordoli di fondazione, terreni di
supporto, modalita' di smaltimento delle acque, ecc).
  Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il fatto
che l'oggetto della progettazione non e' il dispositivo di ritenuta a
se  stante, per il quale sussiste un certificato di omologazione o un
rapporto   di   prova   riferito   a   condizioni  definite  in  modo
convenzionale, ma e' il sistema costituito dallo stesso dispositivo e
dal supporto o fondazione al quale si collega.
  L'obbligo  di  redigere  uno  specifico  elaborato  progettuale per
individuare  i punti da proteggere rispetto al rischio di fuoriuscita
dei  veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare e
le  opere complementari connesse, si applica ai sensi del gia' citato
art. 2 del decreto ministeriale n. 223/1992, anche per gli interventi
di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti.
  Peraltro  il ruolo di particolare importanza che deve essere svolto
dal  progettista  e'  rimarcato  in  piu' punti all'interno del detto
decreto,  in particolare ove e' precisato che: «il progettista dovra'
curare  con  specifici  disegni  esecutivi  e  relazioni  di  calcolo
l'adattamento  dei  singoli dispositivi omologati o per i quali siano
stati  redatti rapporti di prova, alla sede stradale, con riferimento
ai  terreni  di  supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento
delle acque, alle zone di approccio e di transizione». In alcuni casi
tale  adattamento  puo'  comportare  l'esigenza  di modificare alcuni
elementi  del  dispositivo  che  di conseguenza puo' essere, per tali
elementi,  difforme  da  quello  omologato,  in  modo particolare per
quanto  attiene ai montanti ed ai sistemi di ancoraggio nonche' nelle
zone di transizione tra dispositivi diversi.
  Per  le  stradi  esistenti,  che  non sono oggetto di interventi di
adeguamento  e  per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare
il  decreto  ministeriale  n.  223/1992  e  di sostituire le barriere
eventualmente  non  omologate o non rispondenti ai requisiti previsti
dalle  istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale,
si  richiama  tuttavia  l'attenzione degli enti proprietari e gestori
sui compiti agli stessi assegnati dall'art. 14 del nuovo codice della
strada  in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e
delle  pertinenze  stradali  tra  le  quali  sono  compresi  tutti  i
dispositivi di ritenuta.
  Pertanto,  con  la  presente  direttiva  si  invitano  gli  enti in
indirizzo  a  verificare lungo la rete stradale di propria competenza
le  condizioni  di  efficienza  e  di manutenzione dei dispositivi di
ritenuta,    con    particolare   riferimento   alle   modalita'   di
installazione,   provvedendo,   laddove  tali  condizioni  non  siano
ritenute  sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni
del  decreto  ministeriale n. 223/1992, secondo le modalita' previste
dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.
  Si  richiama  inoltre l'attenzione degli enti proprietari e gestori
di  strade  in  merito  all'obbligo, previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale   n.   223/1992  di  utilizzare  unicamente  dispositivi
omologati dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti.  Tale  obbligo,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
ministeriale  3 giugno  1998  e'  gia'  in  vigore  per  le  seguenti
tipologie di barriere: H4 spartitraffico, H3 bordo laterale, H2 bordo
laterale, H1 bordo laterale.
  Ad  oggi  quindi non per tutte le tipologie e classi di barriere e'
in  vigore  l'obbligo  di installare barriere omologate. Tale vincolo
non sussiste in particolare per le seguenti tipologie di barriere: H4
bordo  ponte,  H3  bordo ponte, H3 spartitraffico, H2 bordo ponte, H2
spartitraffico,  N2  bordo  laterale,  N2  spartitraffico,  N1  bordo
laterale.
  Tuttavia anche per tali tipologie e classi e' necessario utilizzare
barriere   rispondenti   all'ultimo  aggiornamento  delle  istruzioni
tecniche   allegate  al  decreto  ministeriale  n.  223/1992  essendo
possibile   riscontrare   tale   rispondenza  o  dal  certificato  di
omologazione, ove disponibile, o dal rapporto di prova rilasciato dai
laboratori a tal fine accreditati in Italia.
  Si  richiama  infine  l'attenzione  degli  enti  in indirizzo sulla
puntuale   applicazione  dell'art.  7  del  decreto  ministeriale  n.
223/1992  ove  e'  previsto  l'invio, all'allora Ministero dei lavori
pubblici  - Ispettorato circolazione e traffico, oggi Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti - Direzione generale per le strade e
autostrade, di «un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze
statistiche  di  esercizio,  fornisce  indicazioni sulla efficienza e
funzionalita'   delle   barriere   omologate,   segnalando  eventuali
inefficienze  rispetto alle caratteristiche previste», da inviare con
cadenza biennale.
  A tal fine e per poter disporre di ulteriori informazioni in merito
all'estensione ed alla tipologia delle barriere installate sulla rete
stradale  italiana,  nonche'  in merito al comportamento delle stesse
barriere in caso di incidenti e' stata predisposta una scheda, con le
istruzioni per la sua compilazione, disponibile sul sito internet del
Ministero,  (attraverso  la  chiave  di ricerca «barriere stradali di
sicurezza»  sul  sito  www.infrastrutturetrasporti.it),  che gli enti
proprietari e gestori di strade dovranno inviare all'indirizzo e-mail
corrado.loschia  vo@mail.LLPP.it,  entro  il  31 ottobre del corrente
anno  e,  per  i  successivi  invii  con  cadenza  biennale, entro il
30 giugno.
    Roma, 25 agosto 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi