UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 18 agosto 2004 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.218 del 16-9-2004)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Udine,  nel  testo da ultimo emanato con decreto rettorale n. 272 del
13 marzo 2003;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico allargato del 30 giugno
2004,  che  ha  approvato  modifiche  al  testo  di  due articoli del
predetto  Statuto,  sentiti  il  consiglio  di  amministrazione e gli
organi collegiali delle strutture interessate alle modifiche;
  Vista  la  nota del M.I.U.R. prot. 2316 di data 26 luglio 2004, con
la   quale  il  Ministero  comunica  di  non  avere  osservazioni  da
formulare;
  Visto l'art. 63, comma 8, del vigente Statuto dell'Universita';
                              Decreta:
  1. I  seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Universita'
vengono cosi' modificati:

                              Art. 34.
                         Centri di servizio
  Comma terzo, lettera b):
    «b)  il  consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza
di   tutte   le  componenti  operanti  nel  centro,  nonche'  di  una
rappresentanza   dei   docenti,  dei  ricercatori  e  degli  studenti
designati con le modalita' previste dai regolamenti.»

                              Art. 35.
                    Azienda agraria universitaria
  Comma primo:
    «1. L'azienda   agraria   universitaria   «Antonio  Servadei»  e'
struttura  di  sperimentazione  dell'Universita'  e  strumento  della
didattica,  della  ricerca  e  della  innovazione  tecnologica  delle
facolta' di agraria e di medicina veterinaria.».
  Comma quinto:
    «5. La  delegazione amministrativa e' l'organo responsabile della
conduzione  organizzativa,  amministrativa,  finanziaria  e contabile
dell'azienda.  La  delegazione predispone il bilancio preventivo e il
conto  consuntivo  che  devono essere sottoposti all'approvazione del
consiglio d'amministrazione. La delegazione e' composta da:
      a) il presidente;
      b) il    direttore,    con   funzioni   anche   di   segretario
verbalizzante;
      c) un   rappresentante   del  personale  tecnico-amministrativo
dell'azienda;
      d) il preside della facolta' di agraria;
      e) il preside della facolta' di medicina veterinaria;
      f) due   membri  scelti  dal  consiglio  d'amministrazione  nel
proprio seno;
      g) due  docenti  della  facolta'  di agraria e un docente della
facolta'    di    medicina    veterinaria    scelti   dal   consiglio
d'amministrazione  fra  una  rosa  rispettivamente  di  quattro e due
nominativi, indicati dai relativi consigli di facolta';
      h) un rappresentante dell'Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell'agricoltura del Friuli Venezia-Giulia;
      i) un  rappresentante  delle organizzazioni professionali degli
imprenditori agricoli regionali;
      l) un  rappresentante  dei  soggetti  indicati  nel primo comma
dell'art.  10  della  legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, nominato
dal  consiglio  di amministrazione dell'Universita' su proposta dalla
presidenza dell'Unioncamere regionale.
  I componenti della delegazione di cui alle lettere c), g), h), i) e
l) durano in carica tre anni accademici.
  I  componenti  della  delegazione  di cui alla lettera f) durano in
carica due anni accademici.
  I componenti della delegazione di cui alle lettere h), i) e l) sono
convocati esclusivamente per discutere degli argomenti riguardanti le
attivita'  del  Centro  di  ricerca  ed  innovazione  tecnologica  in
agricoltura.
  La   loro   mancata  designazione  non  invalida  le  sedute  della
delegazione.».
  2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo
a quello di emanazione del presente decreto.
  3.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Udine, 18 agosto 2004
                                                  Il rettore: Honsell