LEGGE 23 agosto 2004, n. 243 

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria.
(GU n.222 del 21-9-2004)
 
 Vigente al: 6-10-2004  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
   1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a:
    a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
    b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
    c)  sostenere  e  favorire  lo  sviluppo  di forme pensionistiche
complementari;
    d)   rivedere  il  principio  della  totalizzazione  dei  periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si
raggiungano  i  requisiti  minimi per il diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
   2.  Il  Governo,  nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1,
fatte  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, previste dai relativi
statuti,  dalle  norme  di  attuazione  e dal titolo V della parte II
della  Costituzione,  si  atterra'  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
    a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei  dati  contributivi  e  previdenziali  concernenti  il  personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
    b)  liberalizzare  l'eta'  pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo  del  datore  di  lavoro  per il proseguimento dell'attivita'
lavorativa  qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione  di  vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi  da  12  a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in
materia  di  pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque  salva  la  facolta'  per  il lavoratore, il cui trattamento
pensionistico   sia   liquidato  esclusivamente  secondo  il  sistema
contributivo,  di  proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
    c)   ampliare   progressivamente   la   possibilita'   di  totale
cumulabilita'   tra  pensione  di  anzianita'  e  redditi  da  lavoro
dipendente  e  autonomo,  in  funzione dell'anzianita' contributiva e
dell'eta';
    d)   adottare   misure   volte   a   consentire   la  progressiva
anticipazione  della  facolta'  di  richiedere  la  liquidazione  del
supplemento  di  pensione  fino  a  due anni dalla data di decorrenza
della pensione o del precedente supplemento;
    e)  adottare  misure  finalizzate  ad  incrementare l'entita' dei
flussi  di  finanziamento  alle  forme  pensionistiche complementari,
collettive  e  individuali,  con  contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
      1)  il  conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa
dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche  complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993,  n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione   sulla   tipologia,   le   condizioni  per  il  recesso
anticipato,   i   rendimenti   stimati   dei   fondi   di  previdenza
complementare  per  i  quali  e'  ammessa  l'adesione,  nonche' sulla
facolta'  di  scegliere  le  forme  pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia  di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative  che  gia'  prevedono l'accantonamento del trattamento di
fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi
dalla  previdenza  complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
      2)  l'individuazione  di  modalita'  tacite di conferimento del
trattamento  di  fine  rapporto  ai  fondi istituiti o promossi dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo  istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo  9  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni,  nonche'  ai  fondi istituiti in base alle
lettere  c)  e  c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non  aderire  ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato  la  facolta'  di  scelta  in  favore  di  una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
      3)  la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad
un  contributo  del  datore  di  lavoro  da destinare alla previdenza
complementare,  detto  contributo  affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero  alla  quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
      4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera
adesione  e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della
previdenza  complementare,  definendo  regole  comuni,  in  ordine in
particolare   alla  comparabilita'  dei  costi,  alla  trasparenza  e
portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2,
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione  di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in
forma  collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento
al  lavoratore  dipendente  che si trasferisca volontariamente da una
forma  pensionistica  all'altra  del  diritto  al  trasferimento  del
contributo  del  datore  di  lavoro  in precedenza goduto, oltre alle
quote del trattamento di fine rapporto;
      5)  che  la  contribuzione volontaria alle forme pensionistiche
possa  proseguire  anche  oltre  i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile;
      6)   il   ricorso   a  persone  particolarmente  qualificate  e
indipendenti  per  il  conferimento dell'incarico di responsabile dei
fondi  pensione  nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali
organismi   di   sorveglianza  previsti  nell'ambito  delle  adesioni
collettive  ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
      7)  la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di
forme  pensionistiche  alle quali destinare in via residuale le quote
del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
      8)  l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i
propri   iscritti   del   diritto  alla  contribuzione,  compreso  il
trattamento  di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione   dei   fondi  stessi,  rafforzando  le  modalita'  di
riscossione  anche  coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie   aventi   ad   oggetto   i  contributi  omessi  nonche'
l'eventuale  danno  derivante  dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
      9)  la  subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto,  di  cui  ai  numeri  1)  e 2), all'assenza di oneri per le
imprese,  attraverso  l'individuazione delle necessarie compensazioni
in  termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole  e  medie  imprese,  di  equivalente  riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
      10)   che   i   fondi   pensione   possano   dotarsi  di  linee
d'investimento  tali  da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
      11)   l'assoggettamento   delle   prestazioni   di   previdenza
complementare  a  vincoli  in tema di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita' analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
    f)  prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori  di  forme  di previdenza obbligatoria debbano essere erogati
con   calcolo  definitivo  dell'importo  al  massimo  entro  un  anno
dall'inizio dell'erogazione;
    g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo  di  esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
    h)  perfezionare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del sistema di
vigilanza  sull'intero  settore  della  previdenza complementare, con
riferimento  a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative
tramite:
      1)  l'esercizio  da  parte  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche   sociali   dell'attivita'   di   alta  vigilanza  mediante
l'adozione,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze, di direttive generali in materia;
      2)  l'attribuzione  alla  Commissione  di  vigilanza  sui fondi
pensione,   ferme   restando   le   competenze  attualmente  ad  essa
attribuite,  del  compito di impartire disposizioni volte a garantire
la  trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  fra  tutte le forme
pensionistiche  collettive  e individuali, ivi comprese quelle di cui
all'articolo  9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
di  disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico
di  tutti  i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
      3)   la   semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione
all'esercizio,  di  riconoscimento  della  personalita' giuridica dei
fondi  pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei
fondi  e  delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo
anche  la  possibilita'  di  utilizzare  strumenti  quale il silenzio
assenso  e  di  escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva  per  modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari;
    i)    ridefinire   la   disciplina   fiscale   della   previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47,  in  modo  da  ampliare,  anche  con  riferimento  ai  lavoratori
dipendenti  e  ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la
deducibilita'  fiscale  della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari,  collettive  e  individuali,  tramite la fissazione di
limiti  in  valore  assoluto  ed  in  valore  percentuale del reddito
imponibile    e    l'applicazione    di    quello   piu'   favorevole
all'interessato,   anche   con   la   previsione   di  meccanismi  di
rivalutazione  e  di  salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti;  superare  il  condizionamento  fiscale  nell'esercizio
della  facolta'  di  cui  all'articolo  7,  comma  6, lettera a), del
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivita'
delle  forme pensionistiche rendendone piu' favorevole il trattamento
in  ragione  della  finalita'  pensionistica; individuare il soggetto
tenuto  ad  applicare  la  ritenuta  sulle prestazioni pensionistiche
corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
    l)  prevedere  che  tutte  le  forme pensionistiche complementari
siano  tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico,
nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano
presi  in  considerazione  aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione  delle  risorse  finanziarie  derivanti  dalle contribuzioni
degli  iscritti  cosi  come  nell'esercizio  dei  diritti legati alla
proprieta' dei titoli in portafoglio;
    m)  realizzare  misure  specifiche volte all'emersione del lavoro
sommerso  di  pensionati  in linea con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa,
relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi connessi;
    n)  completare  il  processo  di  separazione  tra  assistenza  e
previdenza,  prevedendo  che  gli  enti  previdenziali predispongano,
all'interno  del  bilancio,  poste  contabili riferite alle attivita'
rispettivamente  assistenziali  e  previdenziali  svolte dagli stessi
enti,  al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire   la  quantificazione  e  la  corretta  imputazione  degli
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
    o)  ridefinire  la  disciplina  in  materia di totalizzazione dei
periodi   assicurativi,  al  fine  di  ampliare  progressivamente  le
possibilita'   di  sommare  i  periodi  assicurativi  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  l'obiettivo di consentire l'accesso alla
totalizzazione    sia   al   lavoratore   che   abbia   compiuto   il
sessantacinquesimo   anno   di  eta'  sia  al  lavoratore  che  abbia
complessivamente   maturato   almeno   quaranta  anni  di  anzianita'
contributiva,  indipendentemente  dall'eta'  anagrafica,  e che abbia
versato   presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
interessati  dalla  domanda  di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi.  Ogni  ente  presso  cui  sono stati versati i contributi
sara'  tenuto  pro  quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo  le  proprie regole di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche
ai  superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
    p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e
al  presente  comma  e  le  disposizioni  relative  agli incentivi al
posticipo  del  pensionamento  di  cui  ai  commi  da 12 a 17, con le
necessarie   armonizzazioni,   al   rapporto   di   lavoro   con   le
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  dei  datori  e dei prestatori di lavoro, le regioni,
gli  enti  locali  e  le  autonomie  funzionali,  tenendo conto delle
specificita'  dei  singoli settori e dell'interesse pubblico connesso
all'organizzazione   del   lavoro   e   all'esigenza   di  efficienza
dell'apparato amministrativo pubblico;
    q)  eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche,
ad  esclusione  di  quelle  degli  enti  di diritto privato di cui ai
decreti  legislativi  30  giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103,  nel  calcolo  della pensione, al fine di ottenere, a parita' di
anzianita'   contributiva  e  di  retribuzione  pensionabile,  uguali
trattamenti pensionistici;
    r)  prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  forme di
contribuzione  figurativa per i soggetti che presentano situazioni di
disabilita'  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3, della
legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono
familiari   conviventi  che  versano  nella  predetta  situazione  di
disabilita';
    s)  agevolare  l'utilizzo  di contratti a tempo parziale da parte
dei  lavoratori  che  abbiano  maturato  i requisiti per l'accesso al
pensionamento di anzianita';
    t)  prevedere  la possibilita', per gli iscritti alla gestione di
cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di
ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione,   l'autorizzazione   alla   prosecuzione  volontaria  della
contribuzione  presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di  conseguire  il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
    u)  stabilire,  in  via  sperimentale  per  il periodo 1° gennaio
2007-31  dicembre  2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da
enti  gestori  di  forme  di  previdenza  obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui  al  secondo  periodo, un contributo di solidarieta' nella misura
del  4  per  cento,  non  deducibile  dall'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche.  Il  valore  di  riferimento  e'  quello  stabilito
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato,  ai  fini  in  esame,  fino  all'anno  2007, nella misura
stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge
n.  448  del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali  del  costo della vita. All'importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme  pensionistiche  che
garantiscono  prestazioni  definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357,  nonche'  le  forme  pensionistiche  che  assicurano comunque ai
dipendenti  pubblici,  inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto  speciale,  delle  province autonome e degli enti di cui alla
legge  20  marzo  1975,  n.  70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo
complessivo  assoggettato  al  contributo non puo' comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo periodo della presente lettera;
    v)  abrogare  espressamente  le disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
   3.  Il  lavoratore  che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema   contributivo,   consegue   il   diritto   alla  prestazione
pensionistica  secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
   4.  Per  il  lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita'
contributiva  maturati  fino  alla  data di conseguimento del diritto
alla  pensione  sono  computati,  ai  fini del calcolo dell'ammontare
della  prestazione,  secondo  i  criteri  vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
   5.  Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il
diritto   alla   prestazione   pensionistica   in  qualsiasi  momento
successivo  alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto
comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
   6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico,  stabilizzando  l'incidenza  della  relativa spesa sul
prodotto  interno  lordo,  mediante  l'elevazione  dell'eta' media di
accesso  al  pensionamento,  con  effetto  dal  1° gennaio 2008 e con
esclusione  delle  forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
    a)  il  diritto  per  l'accesso  al  trattamento pensionistico di
anzianita'   per   i   lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  iscritti
all'assicurazione   generale  obbligatoria  ed  alle  forme  di  essa
sostitutive  ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita'   contributiva  non  inferiore  a  trentacinque  anni,  al
raggiungimento  dei  requisiti  di  eta'  anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1°  gennaio  2008  al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7.   Il  diritto  al  pensionamento  si  consegue,  indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
    b)  per  i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con   il   sistema  contributivo,  il  requisito  anagrafico  di  cui
all'articolo  1,  comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n.  335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli
stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
      1)  a  prescindere  dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
      2)  con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni,  in  presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo  dal  1°  gennaio  2008  al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7;
    c)  i  lavoratori  di  cui  alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza  dei  lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso
dei  previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere  al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di
eta'  pari  o  superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento  dal  1°  luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono  il  trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per  gli  uomini  e  60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani,  i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle  lettere a) e b) entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio  dell'anno  successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei
previsti  requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento  dei  requisiti  medesimi.  Le disposizioni di cui alla
presente  lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a   5.   Per  il  personale  del  comparto  scuola  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
    d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti  ad  altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni  riferite  ai  lavoratori  dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
   7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica
di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente
incrementati  di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi.  Con  decreto  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
puo'    essere    stabilito    il   differimento   della   decorrenza
dell'incremento  dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente   comma,  qualora  sulla  base  di  specifica  verifica,  da
effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2013,  sugli  effetti  finanziari
derivanti  dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero  risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di  entita'  tale  da  garantire  effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente comma.
   8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad  applicarsi  ai  lavoratori che, antecedentemente alla
data  del  1°  marzo  2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione.  Il  trattamento  previdenziale del
personale  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale  di  cui  alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi  dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
   9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la
possibilita'  di  conseguire  il  diritto  all'accesso al trattamento
pensionistico   di   anzianita',   in   presenza   di   un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore  a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici  autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una  liquidazione  del  trattamento  medesimo  secondo  le  regole di
calcolo  del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile  1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati   della  predetta  sperimentazione,  al  fine  di  una  sua
eventuale prosecuzione.
   10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai
commi  6  e  7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione  dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai
regimi    pensionistici    armonizzati    secondo   quanto   previsto
dall'articolo  2,  commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche'  agli  altri  regimi  e  alle gestioni pensionistiche per cui
siano  previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare,
entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai
commi  da  41  a  49  e  sulla  base  dei seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)   tenere  conto,  con  riferimento  alle  fattispecie  di  cui
all'alinea,  delle  obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di
attivita';
    b)  prevedere  l'introduzione  di  regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attivita' usuranti;
    c)  prevedere  il  potenziamento  dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
    d)  definire  i  termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma  6,  per  i  trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva  pari  o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
   11.  Il  Governo,  allo  scopo  di  definire,  nel  rispetto delle
finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a
decorrere  dal  2008,  sull'elevazione  dell'eta' media di accesso al
pensionamento,  rispetto  a  quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7,
che  incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica
e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del
sistema   previdenziale,   sia   sul   versante  delle  modalita'  di
finanziamento  che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato
ad  adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  uno  o  piu' decreti legislativi, secondo le
modalita'  di  cui  ai  commi  da  41  a 49 e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  assicurare  effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
    b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici  di  cui  all'articolo  2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  nonche'  gli  altri  regimi  e  le  gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della   presente   legge,   requisiti   diversi   da  quelli  vigenti
nell'assicurazione  generale  obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di  cui  all'articolo  78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  tenendo  conto  delle  obiettive  peculiarita'  ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita';
    c)  prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
    d)  confermare  in  ogni  caso  l'accesso al pensionamento, per i
lavoratori  dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti
a  forme  pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta'
compresa  tra  i  14  e  i  19  anni,  a  quaranta anni di anzianita'
contributiva;
    e)  prevedere  il  potenziamento  dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
    f)  definire  i  termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma  6,  per  i  trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva  pari  o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
   12.  Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo
del  pensionamento,  ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  che
abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  indicati alle tabelle di cui
all'articolo  59,  commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per  l'accesso  al  pensionamento  di  anzianita', possono rinunciare
all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive della medesima. In
conseguenza  dell'esercizio  della  predetta facolta' viene meno ogni
obbligo  di  versamento  contributivo da parte del datore di lavoro a
tali  forme  assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per
il  pensionamento  prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data   dell'esercizio   della  predetta  facolta'.  Con  la  medesima
decorrenza,  la somma corrispondente alla contribuzione che il datore
di  lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse   stata   esercitata   la  predetta  facolta',  e'  corrisposta
interamente al lavoratore.
   13.  All'atto  del pensionamento il trattamento liquidato a favore
del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e'
pari  a  quello  che  sarebbe spettato alla data della prima scadenza
utile  per  il  pensionamento  prevista  dalla  normativa  vigente  e
successiva  alla  data  dell'esercizio della predetta facolta', sulla
base  dell'anzianita'  contributiva maturata alla data della medesima
scadenza.   Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli  adeguamenti  del
trattamento  pensionistico  spettanti per effetto della rivalutazione
automatica  al  costo  della vita durante il periodo di posticipo del
pensionamento.
   14.  All'articolo  51,  comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la
lettera i), la seguente:
    "i-bis)  le  quote  di  retribuzione derivanti dall'esercizio, da
parte  del  lavoratore,  della  facolta'  di  rinuncia  all'accredito
contributivo   presso   l'assicurazione   generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla
prima  scadenza  utile  per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
   15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
   16.  Entro  il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei
risultati  del  sistema  di incentivazione previsto dai commi da 12 a
15,  al  fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria
del  sistema  pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti  dal  Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui
all'articolo  1,  comma  44,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, ed
effettua  una  consultazione,  nel  primo  semestre  del 2007, con le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
   17.  L'articolo  75  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e'
abrogato.
   18.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla  base  di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo
2004  e  che  maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita'
entro  il  periodo  di  fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore
di  cui  all'articolo  2,  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli  accordi  sindacali  previsti  alle  lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
   19.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al   monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento  presentate  dai
lavoratori  di  cui  al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere
dal  1°  gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
prima  della  data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
dal  predetto  monitoraggio  risulti  il raggiungimento del numero di
10.000  domande  di  pensione,  il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
   20.  Tutti  i  maggiori  risparmi  e  tutte  le  maggiori  entrate
derivanti  dalle  misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla
riduzione  del  costo  del  lavoro  nonche' a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche
per i lavoratori autonomi.
   21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive  modificazioni,  i  primi  tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da
non  piu'  di  20  membri con particolare competenza ed esperienza in
materia  previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico,  economico,
statistico  ed  attuariale  nominati  per  un periodo non superiore a
quattro  anni,  rinnovabile,  con  decreto  del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Il  presidente  del  Nucleo,  che  coordina l'intera
struttura,  e'  nominato  con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinate   le   modalita'   organizzative  e  di
funzionamento  del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con
i  criteri  correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita'
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo   medesimo   anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto  senza  incremento  della dotazione organica un dirigente di
seconda  fascia  in  servizio  presso il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali.  Nei  limiti  delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione  di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
   22.    Al    fine   del   rispetto   dell'invarianza   di   spesa,
conseguentemente  all'incremento del numero dei componenti del Nucleo
di  valutazione  della  spesa previdenziale disposto dal comma 21, e'
rideterminata  la  remunerazione  in  atto  erogata ai componenti del
Nucleo  medesimo  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 45, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
   23.  Presso  l'INPS  e'  istituito  il  Casellario  centrale delle
posizioni  previdenziali  attive, di seguito denominato "Casellario",
per  la  raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
    a)  all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  anche  con
riferimento  ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o  di  altre  indennita'  o  sussidi  che prevedano una contribuzione
figurativa;
    b)    ai    regimi    obbligatori   di   previdenza   sostitutivi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o
l'esonero;
    c)  ai  regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,
dei  liberi  professionisti  e  dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    d)   a   qualunque   altro   regime   previdenziale  a  carattere
obbligatorio;
    e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
   24.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
gli   enti   e  le  amministrazioni  interessati,  sono  definite  le
informazioni  da  trasmettere  al  Casellario,  ivi  comprese  quelle
contenute  nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalita',  la  periodicita'  e  i  protocolli di trasferimento delle
stesse.
   25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni  risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di cui al comma
24.
   26.  Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
secondo  modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate
dal  decreto  di  cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente di:
    a)   emettere  l'estratto  conto  contributivo  annuale  previsto
dall'articolo  1,  comma  6,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni;
    b)  calcolare  la  pensione  sulla base della storia contributiva
dell'assicurato  che,  avendone  maturato il diritto, chiede, in base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
   27.  Oltre  alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo
le  modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al
fine  di  monitorare  lo  stato  dell'occupazione  e di verificare il
regolare   assolvimento   degli  obblighi  contributivi,  provvede  a
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
    a)  i  dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni,  variazioni  e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse
dai  datori  di  lavoro  all'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
    b)  le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo
le  modalita'  di  cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
    c)  le  informazioni  riguardanti  le  minorazioni  o le malattie
invalidanti,  codificate  secondo  la  vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione   internazionale   delle  malattie  -  Modificazione
clinica)  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita', trasmesse da
istituzioni,   pubbliche  o  private,  che  accertino  uno  stato  di
invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici
od  assegni  continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di
cui  al  comma  24  e  i  principi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo  30  giugno  2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
altresi  nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
   28.   Le   informazioni  costantemente  aggiornate  contenute  nel
Casellario  costituiscono,  insieme  a quelle del Casellario centrale
dei  pensionati,  la  base  per  le  previsioni  e per la valutazione
preliminare  sulle  iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per  favorirne  l'utilizzo  in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione    della   spesa   previdenziale   e   da   parte   delle
amministrazioni  e  degli  enti autorizzati a fini di programmazione,
nonche'  per  adempiere  agli  impegni  assunti  in  sede  europea  e
internazionale.
   29.  Per  l'istituzione  del Casellario e' autorizzata la spesa di
700.000  euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come  da  ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
   30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  fornite  agli enti previdenziali direttive in
merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle
aziende  e  dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri  previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive  modificazioni,  anche  al  fine  della  rimodulazione dei
termini  di  scadenza  della  comunicazione di inizio e cessazione di
attivita'  e  degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e
dei  lavoratori  autonomi  e  parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita'  della  trasmissione  dei  dati e l'aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
   31.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza  e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una
maggiore  funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
   32.  Il  Governo  si  attiene  ai  principi  generali e ai criteri
direttivi  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20,  nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  ad  esclusione,  con riferimento alla lettera a) del
comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
   33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non
devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel
caso  di  eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
   34.  La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto
privato  di  cui  ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio  1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni
a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa,
nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
   35.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni, e' inserito il
seguente:
    "1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30  giugno  1994,  n.  509,  e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l'obbligo  della  gestione  separata, istituire sia direttamente, sia
secondo  le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
   36.  Gli  enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno  1994,  n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di
nuova  istituzione  che  dovessero  risultare prive di una protezione
previdenziale   pensionistica,   alle   medesime  condizioni  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
   37.  All'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996,  n.  103,  alla  fine della lettera b), e' aggiunto il seguente
periodo:  "l'aliquota  contributiva  ai  fini previdenziali, ferma la
totale  deducibilita'  fiscale  del  contributo, puo' essere modulata
anche   in  misura  differenziata,  con  facolta'  di  opzione  degli
iscritti;".
   38.  L'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996,  n.  104,  si  interpreta nel senso che la disciplina afferente
alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli  stessi  e  alle  forme  di realizzazione di nuovi investimenti
immobiliari  contenuta  nel  medesimo  decreto  legislativo,  non  si
applica  agli  enti  privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica
di  diritto  privato  sia  intervenuta  successivamente  alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
   39.  Le  societa'  professionali  mediche  ed  odontoiatriche,  in
qualunque  forma  costituite,  e le societa' di capitali, operanti in
regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a
valere  in  conto  entrata  del  Fondo  di  previdenza a favore degli
specialisti  esterni  dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente   a  prestazioni  specialistiche  rese  nei  confronti  del
Servizio  sanitario  nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto  di  rivalsa  sul  Servizio  sanitario nazionale. Le medesime
societa'  indicano  i  nominativi  dei medici e degli odontoiatri che
hanno   partecipato  alle  attivita'  di  produzione  del  fatturato,
attribuendo   loro   la   percentuale   contributiva   di   spettanza
individuale.
   40.  Restano  fermi  i vigenti obblighi contributivi relativi agli
altri   rapporti  di  accreditamento  per  i  quali  e'  previsto  il
versamento  del  contributo  previdenziale  ad  opera  delle  singole
regioni  e  province  autonome,  quali gli specialisti accreditati ad
personam   per   la   branca   a   prestazione   o  associazioni  fra
professionisti o societa' di persone.
   41.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11
si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli  di finanza pubblica,
mediante   finanziamenti   da   iscrivere   annualmente  nella  legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
   42.  I  decreti  legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui
attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono   emanati   solo   successivamente   all'entrata  in  vigore  di
provvedimenti   legislativi   che   stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie.
   43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria  si  provvede,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  a
determinare  la  variazione delle aliquote contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura
degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
   44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi
1,  2,  10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato
di  relazione  tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso  contenute,  sono  deliberati  dal Consiglio dei ministri previo
confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando
le  norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi
alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da parte delle
Commissioni  parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di  carattere  finanziario,  che  sono resi entro trenta giorni dalla
data  di  trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni
possono  chiedere  ai  Presidenti  delle  Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario
per  la  complessita'  della  materia  o  per  il numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
   45.  Entro  i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri,
il   Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni  ivi
eventualmente  formulate  relativamente all'osservanza dei principi e
dei  criteri  direttivi  recati  dalla  presente  legge,  nonche' con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto  comma,  della  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati  dai  necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
   46.   Qualora  il  termine  per  l'espressione  del  parere  delle
Commissioni  parlamentari  di  cui  ai commi 44 e 45 scada nei trenta
giorni  che  precedono  la scadenza del termine per l'esercizio della
delega,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di sessanta
giorni.  Il  predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel
caso  in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l'espressione del parere.
   47.  Decorso  il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero
quello  prorogato  ai  sensi  del medesimo comma 44, secondo periodo,
senza  che  le  Commissioni  abbiano  espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
   48.  Qualora  il  Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi  del  comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per
l'espressione  dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
   49.  Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
possono  essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi  di  cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse
modalita'  di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia'
emanato  il  testo  unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
   50.  Nel  rispetto  dei  principi  su cui si fonda la legislazione
previdenziale,  con  particolare  riferimento al regime pensionistico
obbligatorio,  quale  risulta  dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte  ai  sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   un  decreto  legislativo  recante  un  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  vigenti  in  materia previdenziale che, in
funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione
delle    diverse   competenze,   di   una   maggiore   speditezza   e
semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento
alle  correlazioni  esistenti  tra  le  diverse  gestioni,  e  di una
armonizzazione  delle  aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere,  ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla  contribuzione,  all'erogazione delle prestazioni, all'attivita'
amministrativa  e  finanziaria  degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e
all'erogazione  degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato
ad  adottare,  nell'ambito  del  testo  unico,  disposizioni  per  la
semplificazione  e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il  settore  agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per
gli  altri  settori  produttivi e a quelli prevalentemente adottati a
livello  comunitario,  nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento  alle aree di particolare problematicita', rafforzando la
rappresentanza  delle  organizzazioni professionali e sindacali nella
gestione   della   previdenza,  anche  ristrutturandone  l'assetto  e
provvedendo  alla  graduale  sostituzione  dei  criteri induttivi per
l'accertamento  della  manodopera  impiegata  con  criteri oggettivi.
Dall'emanazione  del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
   51.  Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui al comma 50 e'
trasmesso  alle  Camere  ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno
antecedente  la  scadenza  del termine previsto per l'esercizio della
delega.  Le  Commissioni  esprimono  il  parere entro quaranta giorni
dalla  data  di  trasmissione;  decorso  tale  termine  il decreto e'
adottato anche in mancanza del parere.
   52.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei principi e dei criteri
direttivi  di  cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   53.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  del  decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto
da  esperti,  fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente
delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   54.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  per  il personale
artistico   dipendente   dagli   enti   lirici  e  dalle  istituzioni
concertistiche  assimilate  e'  subordinato  al  compimento dell'eta'
indicata  nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
   55.  Al  fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti   corrisposti  a  talune  categorie  di  pensionati  gia'
iscritti  a  regimi  previdenziali  sostitutivi,  attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti  ai  vigenti  regimi  integrativi,  l'articolo  3,  comma 1,
lettera  p),  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi  nel  senso  che la perequazione automatica delle pensioni
prevista  dall'articolo  11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.   503,   si  applica  al  complessivo  trattamento  percepito  dai
pensionati  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre
1990,    n.   357.   All'assicurazione   generale   obbligatoria   fa
esclusivamente  carico  la perequazione sul trattamento pensionistico
di propria pertinenza.



                                                            TABELLA A
                                            (articolo 1, commi 6 e 7)

                           Eta' anagrafica

                Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
              Anno pubblici e privati iscritti all'INPS

  2008 60 61

  2009 60 61

  2010 61 62

  2011 61 62

  2012 61 62

  2013 61 62



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.




Data a Roma, addi' 23 agosto 2004



                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio

                                 dei Ministri

                                 Maroni, Ministro del lavoro e delle

                                 politiche sociali


                                 Visto, il Guardasigilli: Castelli