LEGGE 23 agosto 2004, n. 243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.(GU n.222 del 21-9-2004)
Vigente al: 6-10-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II
della Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita'
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in
materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque salva la facolta' per il lavoratore, il cui trattamento
pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale
cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi da lavoro
dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianita' contributiva e
dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione del
supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza
della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita' dei
flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari,
collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa
dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla
facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in
materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di
fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi
dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo
n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle
regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in base alle
lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facolta' di scelta in favore di una delle forme
medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del
presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto ad
un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del
numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera
adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della
previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in
particolare alla comparabilita' dei costi, alla trasparenza e
portabilita', al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in
forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche' il riconoscimento
al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una
forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle
quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche
possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e
indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei
fondi pensione nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali
organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni
collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di
forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote
del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita' con i
propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il
trattamento di fine rapporto cui e' tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalita' di
riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi
rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le
imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni
in termini di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza
complementare a vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita' analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati
con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno
dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite
massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema di
vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative
tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza mediante
l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa
attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire
la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme
pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
di disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico
di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalita' giuridica dei
fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei
fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo
anche la possibilita' di utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la
deducibilita' fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di
limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito
imponibile e l'applicazione di quello piu' favorevole
all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di
rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio
della facolta' di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivita'
delle forme pensionistiche rendendone piu' favorevole il trattamento
in ragione della finalita' pensionistica; individuare il soggetto
tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche
corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari
siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico,
nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni
degli iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla
proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro
sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa,
relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e
previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano,
all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attivita'
rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi
enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli
interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le
possibilita' di sommare i periodi assicurativi previste dalla
legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla
totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore che abbia
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianita'
contributiva, indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche
ai superstiti di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e
al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al
posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le
necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni,
gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle
specificita' dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso
all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza
dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche,
ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parita' di
anzianita' contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali
trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di
contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di
disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono
familiari conviventi che versano nella predetta situazione di
disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte
dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al
pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di
ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale
gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a
carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio
2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella misura
del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Il valore di riferimento e' quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura
stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge
n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non puo' comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita'
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto
alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare
della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto
comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul
prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di
accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui
all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli
stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, in presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma
7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al
pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di
eta' pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di
conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3
a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le
disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente
comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica
di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente
incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
puo' essere stabilito il differimento della decorrenza
dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del
presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da
effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e
di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6
e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla
data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa
speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la
possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o
superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i
risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai
commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo
dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai
commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui
all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di
attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle
categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle
finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a
decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di accesso al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7,
che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica
e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del
sistema previdenziale, sia sul versante delle modalita' di
finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a
quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi
pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri regimi e le gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i
lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti
a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta'
compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita'
contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le
lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del
comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita'
contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con
le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo
del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore
pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui
all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni
obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per
il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore
di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore
del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e'
pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla
base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima
scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del
pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la
lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da
parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei
risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a
15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed
effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo
2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita'
entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere
dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di
10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla
riduzione del costo del lavoro nonche' a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche
per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da
non piu' di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico,
statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera
struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' organizzative e di
funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con
i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita'
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di
seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni
attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa,
conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo
di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e'
rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del
Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario",
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre
informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con
riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione
o di altre indennita' o sussidi che prevedano una contribuzione
figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o
l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,
dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le
informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle
contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle
stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e
le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le
posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
secondo modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate
dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base
alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti
o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo
le modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al
fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il
regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a
raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse
dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo
le modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie
invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM
(Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione
clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanita', trasmesse da
istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di
invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici
od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di
cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono
altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel
Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale
dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione
preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione,
nonche' per adempiere agli impegni assunti in sede europea e
internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di
700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in
merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei
termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di
attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e
dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle
posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di
previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una
maggiore funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri
direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
20, nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio
1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del
comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel
caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni
a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa,
nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme
pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di
nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione
previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente
periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la
totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere modulata
anche in misura differenziata, con facolta' di opzione degli
iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente
alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti
immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si
applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica
di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in
qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in
regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a
valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli
specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime
societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che
hanno partecipato alle attivita' di produzione del fatturato,
attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza
individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli
altri rapporti di accreditamento per i quali e' previsto il
versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole
regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad
personam per la branca a prestazione o associazioni fra
professionisti o societa' di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11
si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura
degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi
1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo
confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando
le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario
per la complessita' della materia o per il numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e
dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonche' con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta
giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel
caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo,
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per
l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse
modalita' di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia'
emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in
funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione
delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento
alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative
alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e
all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato
ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per
il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per
gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a
livello comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento alle aree di particolare problematicita', rafforzando la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella
gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e
provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per
l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto e'
adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto
da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale
artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni
concertistiche assimilate e' subordinato al compimento dell'eta'
indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia'
iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1,
lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono
intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni
prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai
pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico
di propria pertinenza.
TABELLA A
(articolo 1, commi 6 e 7)
Eta' anagrafica
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anno pubblici e privati iscritti all'INPS
2008 60 61
2009 60 61
2010 61 62
2011 61 62
2012 61 62
2013 61 62
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli