N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 2004 (della Regione Toscana) Porti - Autorita' portuale - Nomina del Presidente - Procedimento - Prevista possibilita' del Ministro, in caso di mancato perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata, di chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con delibera motivata - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata introduzione di una procedura di intesa meramente formale - Lesione della potesta' legislativa concorrente spettante alle Regioni nelle materie di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo e industria alberghiera, e lavori pubblici - Carenza dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 6. - Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 77.(GU n.37 del 22-9-2004 )
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del suo presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 526 del 31 maggio 2004, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione». Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004 e' stato pubblicato il decreto-legge n. 136/2004. Con il presente ricorso si contesta la disposizione di cui all'art. 6 «Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84». La legge n. 84/1994 contiene il riordino della legislazione in materia portuale; l'art. 8, primo comma, disciplina in particolare il procedimento per la nomina del presidente dell'autorita' portuale, stabilendo che quest'ultimo e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». Dalla norma citata si evince in modo inequivocabile che: 1) in prima fase, la nomina del Presidente avviene nell'ambito di una terna di esperti designati dalla Provincia, dai comuni e dalla Camera di commercio; 2) in una seconda eventuale fase del procedimento, che si apre se il Ministro chiede motivatamente di comunicare una seconda terna di candidati, la scelta del nominando diventa libera qualora non pervenga alcuna designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta; 3) nell'una e nell'altra fase, per la nomina del Presidente occorre comunque l'intesa con la Regione interessata. La disposizione qui contestata inserisce, dopo l'attuale primo comma, un nuovo comma ai sensi del quale, esperite le procedure previste, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata. La disposizione e' incostituzionale per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione - Violazione del principio della leale collaborazione. L'impugnata disposizione svuota di significato la procedura dell'intesa, soffocando le esigenze che la stessa e' preordinata a garantire. Com'e' noto, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che l'intesa rappresenta lo strumento essenziale per assicurare l'attuazione del principio di leale collaborazione, che trova esplicito fondamento nell'art. 5 Cost. e che deve presiedere e regolare l'esercizio delle competenze interferenti di Stato e Regioni, consentendo di conciliare gli interessi di cui sono portatori tali enti dotati entrambi di rilevanza costituzionale. Cosi' la Corte costituzionale ha definito l'intesa come lo strumento che si esplica «in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa» (sentenza n. 351/1991) e, ancora, come «una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione e' giuridicamente imputata e quello la cui volonta' deve concorrere alla decisione stessa» (Corte costituzionale n. 337/1989; n. 116/1994; n. 220/1990). Dunque la caratteristica fondamentale dell'istituto dell'intesa e' data dal fatto che, a fronte di materie interferenti e di competenze concorrenti, e' necessario che si addivenga alla codeterminazione paritaria del contenuto finale dell'atto da parte dello Stato e delle Regioni e cio' perche', altrimenti, i poteri statali comprimerebbero eccessivamente le competenze regionali costituzionalmente garantite. I suddetti principi, elaborati nella vigenza del precedente Titolo V della parte seconda della Costituzione, sono tanto piu' validi oggi, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme costituzionali introdotte dalla legge n. 3/2001: l'accresciuta autonomia regionale e la posizione di parita' e di equiordinazione riconosciuta allo Stato e alle Regioni rendono ancora piu' necessario rispetto al passato che l'intesa sia interpretata ed applicata quale strumento per la codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto. Cio' trova conferma nella giurisprudenza costituzionale successiva alla modifica del titolo V della Costituzione. Infatti nella sentenza n. 303/2003 e' stato rilevato che la legge statale, ove interferisca con materie di competenza regionale puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta». Similmente nella sentenza n. 6/2004 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la legge statale n. 55/2002 in materia di energia in quanto la stessa prevede che le funzioni autorizzative siano rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata; «quest'ultima va considerata come un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali». L'intesa forte quindi rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua il contemperamento tra l'esercizio delle competenze statali e la salvaguardia delle attribuzioni regionali. Ancora, nella sentenza n. 27/2004, concernente proprio l'intesa prevista per la nomina del Presidente di un ente nazionale, la Corte costituzionale, nel ribadire che nell'applicazione del principio di leale cooperazione in tema di intese occorre uno sforzo delle parti per dar vita ad una trattativa, ha rilevato che lo «strumento dell'intesa tra Stato e Regione costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilita' di un declassamento dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante. Nella specie non realizza la richiesta condizione di legittimita' il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal Ministro, seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attivita». Percio' e' illegittima la nomina effettuata «nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo». La procedura dell'intesa deve quindi essere improntata a reiterate trattative per il superamento delle divergenze. Nel caso in esame l'intesa tra Stato e Regione per la nomina del presidente dell'autorita' portuale e' essenziale per la salvaguardia delle competenze regionali, in quanto l'attivita' che il medesimo e' preposto a svolgere interferisce con le potesta' costituzionalmente garantite alle Regioni. Il presidente dell'autorita' portuale, infatti, e' l'organo fondamentale che rappresenta la stessa autorita' portuale e ne coordina l'attivita'; egli presiede il Comitato portuale e svolge nei confronti di quest'ultimo un ruolo propositivo in merito al piano operativo triennale (concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali), ed ancora in ordine al piano regolatore portuale, ai bilanci, alle gare per l'affidamento dell'attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le forniture. Rientrano infine fra i compiti direttamente affidati al presidente dell'autorita' portuale: l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compreso nella circoscrizione territoriale; le attivita' inerenti le operazioni portuali, le concessioni sulle aree demaniali e sulle banchine. In sostanza il presidente dell'autorita' determina in modo incisivo le scelte dell'autorita' medesima e tali scelte inevitabilmente interferiscono sulle competenze regionali. Infatti a seguito della recente riforma degli artt. 117 e 118 della Costituzione, gia' citata, il settore dei porti civili e' stato demandato alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni senza distinguere tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale. Il nuovo sistema delle competenze in materia di demanio marittimo, ed in generale in materia di porti e di attivita' portuali, si e' sviluppato nel senso di un sempre maggiore spazio di intervento del legislatore regionale e di una crescente centralita' del comune come naturale conseguenza della progressiva attuazione del principio di sussidiarieta' e del cosi' detto federalismo amministrativo. Non puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'autorita' portuale (di cui, si ripete, il presidente e' l'organo fondamentale) verra' ad interferire con le potesta' costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici. Pertanto l'interferenza del ruolo del presidente dell'autorita' con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l'intesa richiesta dall'art. 8, primo comma della legge n. 84/1994 come forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa. Da cio' consegue la necessita' che sia realmente ricercata e raggiunta l'intesa per la nomina del presidente dell'autorita' portuale, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale, perche' altrimenti vengono lese le competenze regionali coinvolte nell'attivita' dell'autorita' portuale. La norma qui impugnata e' in totale contrasto con i principi espressi nelle sopra richiamate sentenze costituzionali: essa pone un termine «secco» di trenta giorni, decorso il quale la procedura puo' essere unilateralmente definita dallo Stato. Cosi' si snatura la procedura dell'intesa perche' il termine e' palesemente esiguo per l'attivazione ed il raggiungimento di una reale e costruttiva intesa, ma soprattutto, perche' dovrebbe essere disciplinata una procedura che articoli i passaggi per il superamento dell'eventuale dissenso (ad esempio con la previsione che ove manchi il consenso su un nominativo proposto debba essere individuato un ulteriore e diverso nominativo e, ancora, che siano prese in esame le proposte della Regione). In sostanza il procedimento preordinato al raggiungimento della prescritta intesa dovrebbe vedere tradotti i principi enunciati dalla Corte costituzionale e quindi: svolgimento di reiterate trattative per il superamento delle divergenze; impossibilita' di declassare l'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante. Come gia' rilevato la disposizione impugnata si pone in totale contrasto con i suddetti criteri perche' snatura il procedimento dell'intesa ad un mero adempimento di carattere formale esperito il quale lo Stato puo' procedere come ritiene, senza aver in alcun modo svolto le reiterate trattative indicate come essenziali dalla giurisprudenza costituzionale. L'intesa invece, in nessun caso, puo' esaurirsi - come invece avviene in base all'impugnata norma - in un mero onere di informazione da parte dello Stato, ne' in un semplice aggravio procedurale, ma, per assolvere alla sua fondamentale funzione di garanzia delle prerogative regionali, deve estrinsecarsi in una trattativa che superi il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali; in un atteggiamento ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (sent. n. 379/1992), nella lealta' del comportamento tenuto (sent. n. 116/1994). La norma e' voluta proprio per nominare presidenti in assenza dell'intesa con la regione (quale il presidente dell'autorita' portuale di Livorno, per la cui nomina lo Stato non ha nemmeno preso in esame le proposte di nominativi avanzate dalla regione, ma ha continuato sempre e solo ad comunicare lo stesso nominativo sul quale l'intesa non e' stata raggiunta, senza indicarne diversi ed ulteriori). La disposizione si pone dunque in violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost. perche' introduce una procedura di intesa puramente formale e fittizia, non ispirata alla leale cooperazione e idonea ad arrecare lesione alle competenze regionali, perche' il presidente potra' essere nominato anche senza l'intesa con la regione le cui competenze sono, come gia' rilevato, fortemente incise dall'attivita' dell'autorita' portuale. 2. - Violazione dell'art. 77 Cost. La disposizione impugnata e' incostituzionale anche per l'evidente mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza prescritti dal secondo comma dell'art. 77 Cost. Infatti, a fronte dell'approssimarsi della scadenza dei presidenti delle autorita' portuali, la tempestiva attivazione del procedimento per la nomina del nuovo presidente assicura la continuita' dell'azione amministrativa. In ogni caso l'organo scaduto continua ad operare in regime di prorogatio per ulteriori quarantacinque giorni; infine, nel caso in cui il procedimento non si sia concluso, lo Stato e' legittimato a nominare un commissario, come peraltro e' stato fatto dallo Stato in molteplici occasioni, non ultimo proprio per l'autorita' portuale di Livorno. La Corte costituzionale infatti, nella sentenza n. 27/2004, ha chiarito che la nomina di un commissario non e' di per se' illegittima, ove venga contestualmente avviata a proseguita la regolare procedura per la nomina del presidente dell'autorita' portuale nel rispetto della prescritta intesa. E' allora evidente che non vi e' alcuna ragione di urgenza che giustifichi la disposizione in esame. D'altra parte e' ormai chiarito che le regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forma di legge «quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni» (Corte cost. n. 302/1988; n. 303/2003). Nel caso in esame la violazione dell'art. 77 Cost. arreca una compressione delle competenze regionali, perche' le regioni non possono esprimere nell'ordinario iter legislativo la propria posizione in merito alla norma e si trovano a dover subire gli effetti dell'immediata applicazione di una disposizione che, come sopra rilevato, consente di eludere la procedura della leale ed effettiva cooperazione su cui si basa l'intesa per la nomina del Presidente dell'Autorita' Portuale.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 136/2004, per i motivi indicati nel presente ricorso. Firenze-Roma, addi' 26 luglio 2004 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 04C0987