N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 luglio 2004 (della Regione Toscana)

Porti  -  Autorita' portuale - Nomina del Presidente - Procedimento -
  Prevista   possibilita'   del   Ministro,   in   caso   di  mancato
  perfezionamento nei termini dell'intesa con la Regione interessata,
  di  chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre
  la  questione  al Consiglio dei ministri, che provvede con delibera
  motivata  - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata introduzione
  di  una  procedura  di  intesa  meramente  formale  - Lesione della
  potesta'  legislativa  concorrente  spettante  alle  Regioni  nelle
  materie di governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi
  reti di trasporto e di navigazione, commercio con l'estero, turismo
  e   industria   alberghiera,   e  lavori  pubblici  -  Carenza  dei
  presupposti   per   l'esercizio   della  decretazione  d'urgenza  -
  Violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 77.
(GU n.37 del 22-9-2004 )
    Ricorso per la Regione Toscana, in persona del suo presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 526
del  31 maggio 2004, rappresentato e difeso, come da mandato in calce
al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 6 del
decreto-legge  28  maggio 2004, n. 136, recante «Disposizioni urgenti
per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni  settori della pubblica
amministrazione».
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 124  del  28  maggio 2004 e' stato
pubblicato il decreto-legge n. 136/2004.
    Con  il  presente  ricorso  si  contesta  la  disposizione di cui
all'art. 6 «Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».
    La  legge  n. 84/1994  contiene il riordino della legislazione in
materia portuale; l'art. 8, primo comma, disciplina in particolare il
procedimento  per  la  nomina del presidente dell'autorita' portuale,
stabilendo che quest'ultimo e' nominato, previa intesa con la regione
interessata,   con   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nell'ambito  di  una  terna  di  esperti  di  massima e
comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei
trasporti  e  portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai
comuni   e  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  la  cui competenza territoriale coincide, in tutto o in
parte,  con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna e'
comunicata  al  Ministro  dei  trasporti e della navigazione tre mesi
prima  della  scadenza  del  mandato. Il Ministro, con atto motivato,
puo'  chiedere  di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una
seconda  terna  di  candidati  nell'ambito  della quale effettuare la
nomina.  Qualora  non  pervenga  nei  termini alcuna designazione, il
Ministro   nomina   il   presidente  previa  intesa  con  la  regione
interessata,  comunque  tra  personalita'  che risultano esperte e di
massima   e   comprovata  qualificazione  professionale  nei  settori
dell'economia dei trasporti e portuale».
    Dalla norma citata si evince in modo inequivocabile che:
        1)   in   prima   fase,  la  nomina  del  Presidente  avviene
nell'ambito  di  una  terna di esperti designati dalla Provincia, dai
comuni e dalla Camera di commercio;
        2)  in  una  seconda  eventuale fase del procedimento, che si
apre  se  il  Ministro chiede motivatamente di comunicare una seconda
terna  di  candidati,  la scelta del nominando diventa libera qualora
non  pervenga  alcuna designazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta;
        3)  nell'una  e nell'altra fase, per la nomina del Presidente
occorre comunque l'intesa con la Regione interessata.
    La  disposizione  qui  contestata inserisce, dopo l'attuale primo
comma,  un  nuovo  comma  ai  sensi  del quale, esperite le procedure
previste,  qualora  entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con
la  regione  interessata, il Ministro puo' chiedere al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di sottoporre la questione al Consiglio dei
ministri, che provvede con deliberazione motivata.
    La disposizione e' incostituzionale per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  degli  artt. 5, 117 e 118 della Costituzione -
Violazione del principio della leale collaborazione.
    L'impugnata  disposizione  svuota  di  significato  la  procedura
dell'intesa,  soffocando  le  esigenze che la stessa e' preordinata a
garantire.
    Com'e'  noto, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che
l'intesa   rappresenta   lo   strumento   essenziale  per  assicurare
l'attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  che  trova
esplicito  fondamento  nell'art. 5  Cost.  e  che  deve  presiedere e
regolare   l'esercizio  delle  competenze  interferenti  di  Stato  e
Regioni,   consentendo  di  conciliare  gli  interessi  di  cui  sono
portatori tali enti dotati entrambi di rilevanza costituzionale.
    Cosi'  la  Corte  costituzionale  ha  definito  l'intesa  come lo
strumento  che  si  esplica  «in  una  paritaria codeterminazione del
contenuto  dell'atto  sottoposto ad intesa» (sentenza n. 351/1991) e,
ancora,  come «una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto
comporta  che  i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano
in  relazione  alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima
deve  risultare  come  il  prodotto  di  un accordo e, quindi, di una
negoziazione   diretta   fra   il   soggetto   cui  la  decisione  e'
giuridicamente imputata e quello la cui volonta' deve concorrere alla
decisione  stessa»  (Corte  costituzionale  n. 337/1989; n. 116/1994;
n. 220/1990).
    Dunque  la  caratteristica fondamentale dell'istituto dell'intesa
e'  data  dal  fatto  che,  a  fronte  di  materie  interferenti e di
competenze   concorrenti,   e'   necessario  che  si  addivenga  alla
codeterminazione  paritaria  del  contenuto finale dell'atto da parte
dello  Stato  e  delle  Regioni  e cio' perche', altrimenti, i poteri
statali   comprimerebbero   eccessivamente  le  competenze  regionali
costituzionalmente  garantite.  I  suddetti principi, elaborati nella
vigenza   del   precedente   Titolo   V  della  parte  seconda  della
Costituzione,  sono tanto piu' validi oggi, a seguito dell'entrata in
vigore  delle  nuove  norme  costituzionali  introdotte  dalla  legge
n. 3/2001:  l'accresciuta  autonomia  regionale  e  la  posizione  di
parita'  e  di equiordinazione riconosciuta allo Stato e alle Regioni
rendono  ancora  piu' necessario rispetto al passato che l'intesa sia
interpretata  ed  applicata  quale  strumento per la codeterminazione
paritaria del contenuto dell'atto.
    Cio'   trova   conferma   nella   giurisprudenza   costituzionale
successiva alla modifica del titolo V della Costituzione.
    Infatti nella sentenza n. 303/2003 e' stato rilevato che la legge
statale,  ove  interferisca  con materie di competenza regionale puo'
aspirare  a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in
presenza  di  una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il
dovuto   risalto   le   attivita'  concertative  e  di  coordinamento
orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base
al principio di lealta».
    Similmente  nella  sentenza  n. 6/2004 la Corte costituzionale ha
ritenuto  legittima la legge statale n. 55/2002 in materia di energia
in  quanto  la  stessa  prevede  che  le funzioni autorizzative siano
rilasciate   dallo   Stato   d'intesa  con  la  Regione  interessata;
«quest'ultima  va  considerata come un'intesa forte, nel senso che il
suo  mancato  raggiungimento  costituisce  ostacolo insuperabile alla
conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che
una  struttura  produttiva  di  questo  tipo ha su tutta una serie di
funzioni regionali».
    L'intesa  forte  quindi  rappresenta  lo  strumento attraverso il
quale  si  attua  il contemperamento tra l'esercizio delle competenze
statali e la salvaguardia delle attribuzioni regionali.
    Ancora,  nella  sentenza n. 27/2004, concernente proprio l'intesa
prevista  per la nomina del Presidente di un ente nazionale, la Corte
costituzionale,  nel  ribadire che nell'applicazione del principio di
leale  cooperazione  in tema di intese occorre uno sforzo delle parti
per  dar  vita  ad  una  trattativa,  ha  rilevato  che lo «strumento
dell'intesa tra Stato e Regione costituisce una delle possibili forme
di  attuazione  del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la
Regione   e  si  sostanzia  in  una  paritaria  codeterminazione  del
contenuto  dell'atto;  intesa,  da  realizzare  e  ricercare, laddove
occorra,   attraverso   reiterate  trattative  volte  a  superare  le
divergenze  che  ostacolino  il  raggiungimento  di un accordo, senza
alcuna   possibilita'   di   un   declassamento   dell'attivita'   di
codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva
non  vincolante. Nella specie non realizza la richiesta condizione di
legittimita'   il   rifiuto  d'intesa  sul  nominativo  proposto  dal
Ministro,  seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non
seguita  da  alcuna altra attivita». Percio' e' illegittima la nomina
effettuata  «nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa
per  la  nomina  del  Presidente,  che  esige,  laddove  occorra,  lo
svolgimento  di  reiterate  trattative volte a superare, nel rispetto
del   principio  di  leale  cooperazione  tra  Stato  e  Regione,  le
divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo».
    La   procedura   dell'intesa  deve  quindi  essere  improntata  a
reiterate trattative per il superamento delle divergenze.
    Nel  caso in esame l'intesa tra Stato e Regione per la nomina del
presidente  dell'autorita' portuale e' essenziale per la salvaguardia
delle  competenze regionali, in quanto l'attivita' che il medesimo e'
preposto  a  svolgere interferisce con le potesta' costituzionalmente
garantite alle Regioni.
    Il  presidente  dell'autorita'  portuale,  infatti,  e'  l'organo
fondamentale  che  rappresenta  la  stessa  autorita'  portuale  e ne
coordina l'attivita'; egli presiede il Comitato portuale e svolge nei
confronti  di  quest'ultimo  un  ruolo propositivo in merito al piano
operativo  triennale  (concernente  le  strategie  di  sviluppo delle
attivita'   portuali),  ed  ancora  in  ordine  al  piano  regolatore
portuale,  ai  bilanci, alle gare per l'affidamento dell'attivita' di
manutenzione  ordinaria e straordinaria e per le forniture. Rientrano
infine   fra   i   compiti   direttamente   affidati   al  presidente
dell'autorita'  portuale: l'amministrazione delle aree e dei beni del
demanio  marittimo  compreso  nella  circoscrizione  territoriale; le
attivita'  inerenti le operazioni portuali, le concessioni sulle aree
demaniali e sulle banchine.
    In  sostanza  il  presidente  dell'autorita'  determina  in  modo
incisivo   le   scelte   dell'autorita'   medesima   e   tali  scelte
inevitabilmente  interferiscono sulle competenze regionali. Infatti a
seguito   della   recente   riforma   degli  artt. 117  e  118  della
Costituzione,  gia'  citata,  il  settore  dei  porti civili e' stato
demandato  alla  potesta' legislativa concorrente delle Regioni senza
distinguere  tra  aree portuali aventi rilevanza economica regionale,
ovvero  nazionale o internazionale. Il nuovo sistema delle competenze
in materia di demanio marittimo, ed in generale in materia di porti e
di  attivita'  portuali,  si  e'  sviluppato  nel  senso di un sempre
maggiore  spazio  di  intervento  del  legislatore regionale e di una
crescente  centralita'  del  comune  come  naturale conseguenza della
progressiva  attuazione  del  principio di sussidiarieta' e del cosi'
detto federalismo amministrativo.
    Non  puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'autorita'
portuale  (di cui, si ripete, il presidente e' l'organo fondamentale)
verra'  ad  interferire  con le potesta' costituzionalmente garantite
alle  regioni  nelle  materie  del  governo  del  territorio, porti e
aeroporti   civili,  grandi  reti  di  trasporto  e  di  navigazione,
commercio  con  l'estero,  turismo  ed  industria alberghiera, lavori
pubblici.
    Pertanto  l'interferenza  del ruolo del presidente dell'autorita'
con  molteplici  competenze  regionali  costituzionalmente  garantite
impone  di  interpretare  l'intesa richiesta dall'art. 8, primo comma
della  legge  n. 84/1994 come forma di codeterminazione paritaria del
contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un
presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.
    Da  cio'  consegue  la  necessita'  che sia realmente ricercata e
raggiunta  l'intesa  per  la  nomina  del  presidente  dell'autorita'
portuale,  secondo  i  principi  espressi dalla Corte costituzionale,
perche'  altrimenti  vengono  lese  le competenze regionali coinvolte
nell'attivita' dell'autorita' portuale.
    La  norma  qui  impugnata  e'  in totale contrasto con i principi
espressi nelle sopra richiamate sentenze costituzionali: essa pone un
termine  «secco» di trenta giorni, decorso il quale la procedura puo'
essere unilateralmente definita dallo Stato.
    Cosi'  si  snatura la procedura dell'intesa perche' il termine e'
palesemente  esiguo  per  l'attivazione  ed  il raggiungimento di una
reale  e  costruttiva intesa, ma soprattutto, perche' dovrebbe essere
disciplinata una procedura che articoli i passaggi per il superamento
dell'eventuale  dissenso (ad esempio con la previsione che ove manchi
il  consenso  su  un  nominativo proposto debba essere individuato un
ulteriore e diverso nominativo e, ancora, che siano prese in esame le
proposte  della  Regione). In sostanza il procedimento preordinato al
raggiungimento  della  prescritta  intesa  dovrebbe vedere tradotti i
principi enunciati dalla Corte costituzionale e quindi:
        svolgimento  di reiterate trattative per il superamento delle
divergenze;
        impossibilita'  di declassare l'attivita' di codeterminazione
connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva non vincolante.
    Come  gia'  rilevato  la disposizione impugnata si pone in totale
contrasto  con  i  suddetti  criteri  perche' snatura il procedimento
dell'intesa  ad  un mero adempimento di carattere formale esperito il
quale  lo Stato puo' procedere come ritiene, senza aver in alcun modo
svolto   le  reiterate  trattative  indicate  come  essenziali  dalla
giurisprudenza  costituzionale. L'intesa invece, in nessun caso, puo'
esaurirsi  -  come invece avviene in base all'impugnata norma - in un
mero  onere  di informazione da parte dello Stato, ne' in un semplice
aggravio   procedurale,  ma,  per  assolvere  alla  sua  fondamentale
funzione  di garanzia delle prerogative regionali, deve estrinsecarsi
in  una  trattativa  che  superi  il rigido schema della sequenza non
coordinata  di  atti  unilaterali;  in un atteggiamento ispirato alla
correttezza   e   all'apertura   verso  le  posizioni  altrui  (sent.
n. 379/1992),   nella   lealta'   del   comportamento  tenuto  (sent.
n. 116/1994).
    La  norma  e'  voluta  proprio per nominare presidenti in assenza
dell'intesa  con  la  regione  (quale  il  presidente  dell'autorita'
portuale  di Livorno, per la cui nomina lo Stato non ha nemmeno preso
in  esame  le  proposte  di  nominativi avanzate dalla regione, ma ha
continuato sempre e solo ad comunicare lo stesso nominativo sul quale
l'intesa   non   e'  stata  raggiunta,  senza  indicarne  diversi  ed
ulteriori).
    La disposizione si pone dunque in violazione degli artt. 5, 117 e
118 Cost. perche' introduce una procedura di intesa puramente formale
e fittizia, non ispirata alla leale cooperazione e idonea ad arrecare
lesione  alle  competenze  regionali,  perche'  il  presidente potra'
essere nominato anche senza l'intesa con la regione le cui competenze
sono,   come   gia'   rilevato,   fortemente   incise  dall'attivita'
dell'autorita' portuale.
    2. - Violazione dell'art. 77 Cost.
    La   disposizione   impugnata   e'   incostituzionale  anche  per
l'evidente   mancanza   dei  presupposti  di  necessita'  ed  urgenza
prescritti  dal  secondo  comma  dell'art. 77 Cost. Infatti, a fronte
dell'approssimarsi  della  scadenza  dei  presidenti  delle autorita'
portuali,  la  tempestiva  attivazione del procedimento per la nomina
del    nuovo   presidente   assicura   la   continuita'   dell'azione
amministrativa.  In ogni caso l'organo scaduto continua ad operare in
regime di prorogatio per ulteriori quarantacinque giorni; infine, nel
caso  in  cui  il  procedimento  non  si  sia  concluso,  lo Stato e'
legittimato  a  nominare un commissario, come peraltro e' stato fatto
dallo   Stato   in  molteplici  occasioni,  non  ultimo  proprio  per
l'autorita'  portuale  di  Livorno.  La Corte costituzionale infatti,
nella   sentenza   n. 27/2004,  ha  chiarito  che  la  nomina  di  un
commissario  non e' di per se' illegittima, ove venga contestualmente
avviata  a  proseguita  la  regolare  procedura  per  la  nomina  del
presidente  dell'autorita'  portuale  nel  rispetto  della prescritta
intesa.
    E'  allora  evidente  che non vi e' alcuna ragione di urgenza che
giustifichi la disposizione in esame.
    D'altra parte e' ormai chiarito che le regioni possono contestare
l'esistenza  dei  presupposti  costituzionali degli atti con forma di
legge  «quando  la  violazione denunciata sia potenzialmente idonea a
determinare  una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle
regioni» (Corte cost. n. 302/1988; n. 303/2003).
    Nel  caso  in  esame  la violazione dell'art. 77 Cost. arreca una
compressione  delle  competenze  regionali,  perche'  le  regioni non
possono   esprimere   nell'ordinario   iter  legislativo  la  propria
posizione  in  merito  alla  norma  e  si  trovano a dover subire gli
effetti  dell'immediata  applicazione  di  una disposizione che, come
sopra  rilevato,  consente  di  eludere  la  procedura della leale ed
effettiva  cooperazione  su  cui  si  basa l'intesa per la nomina del
Presidente dell'Autorita' Portuale.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  6  del  decreto-legge  n. 136/2004,  per i
motivi indicati nel presente ricorso.
        Firenze-Roma, addi' 26 luglio 2004
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
04C0987