MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2004 

Autorizzazione,   all'Istituto  «Centro  milanese  di  terapia  della
famiglia»,  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede periferica di
Treviso  un  corso  di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 settembre 1998, n. 509.
(GU n.232 del 2-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in data 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto
«Centro  milanese  di  terapia  della famiglia» e' stato abilitato ad
istituire  e  ad  attivare  corsi di formazione in psicoterapia nelle
sedi  di Milano, Padova e Bologna ai sensi dell'art. 3 della legge 18
febbraio 1989, n. 56;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia  nella sede periferica di Treviso,
viale  della  Repubblica  n.  154,  per  un numero massimo di allievi
ammissibili  al  primo  anno  di  corso per ciascun anno pari a venti
unita'  e, per l'intero corso, a ottanta unita', ai sensi dell'art. 4
del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione del 7 ottobre 2003, trasmessa con
nota n. 821 del 7 ottobre 2003;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 10 settembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  l'Istituto  «Centro milanese di
terapia della famiglia» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede  periferica  di  Treviso,  viale della Repubblica, 154, ai sensi
delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  del regolamento stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero corso,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Masia