MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 ottobre 2004 

Modificazione   al   disciplinare   di   produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata «Colli Euganei».
(GU n.238 del 9-10-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Colli  Euganei»  ed  e'  stato  approvato il
relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994, recante modifiche al
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata di che trattasi, e successive modifiche;
  Vista  la domanda presentata dal «Consorzio vini doc Colli Euganei»
intesa  ad  ottenere  la  riduzione  del  valore minimo dell'acidita'
totale,   previsto   all'art.   6   del  disciplinare  di  produzione
sopraccitato,  per tutte le tipologie dei vini della denominazione di
origine  controllata  in discorso ad esclusione della tipologia «fior
d'arancio passito»;
  Visto  il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Dipartimento
politiche  agricole  della  regione  Veneto  con  nota  n. 609482 del
16 settembre 2004;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi ed acidificazione per adeguare
i  medesimi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo
conformemente  al  disposto dell'art 6 dei disciplinari di produzione
delle denominazioni di origine controllata di che trattasi;
  Vista  la decisione assunta dal «Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini» nella riunione del 25 marzo 2004 per
cui  sulle  istanze di modifica dell'acidita' totale minima dei vini,
visto  il  parere  della regione o della provincia autonoma competete
per   territorio,  la  sezione  tecnico-amministrativa  del  Comitato
proceda d'ufficio;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei vini delle denominazioni di origine
controllata «Colli Euganei» in conformita' alla decisione assunta dal
sopraccitato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  «Il  limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata «Colli Euganei» per tutte le tipologie afferenti
la  medesima,  previsto  all'art.  6  del  disciplinare di produzione
annesso  al decreto 10 ottobre 1994 recante modifiche al disciplinare
di  produzione  della  denominazione  di  origine  di  che trattasi e
successive modifiche, e' ridotto a:
    4,0  g/l  per  le  tipologie Rosso, Rosso riserva, Merlot, Merlot
riserva,  Cabernet,  Cabernet riserva, Cabernet franc, Cabernet franc
riserva, Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon riserva e Novello;
    4,5  g/l  per  le  tipologie  Bianco,  Chardonnay,  Pinot bianco,
Pinello e Tocai italico;
    5,0  g/l per le tipologie Moscato, Fior d'arancio, con esclusione
della tipologia «passito», e «Serprino».
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
campagna vitivinicola 2004-2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Abate