MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2004 

Divieto  di  immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per
gli  utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU
n. E1322R0022R05014400.
(GU n.243 del 15-10-2004)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
  Visto  il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione
della  direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza  generale dei
prodotti,  che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione
di prodotti sicuri;
  Visto  l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285  «nuovo  codice  della  strada»,  che  prevede  che  i caschi
protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere
conformi  ai  tipi  omologati,  secondo  la  normativa stabilita' dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  regolamento  ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione
dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le
cui  prescrizioni  sono  state  rese  di  osservanza obbligatoria con
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
  Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per
i  caschi di tipo non omologato, ancorche' utilizzati, il sequestro e
la  confisca  ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del
titolo VI;
  Vista  la  comunicazione  in data 1° settembre 2004 della «Societe'
Nationale  de  Certification  et  d'Omologation  SNCH» concernente il
ritiro,  da  parte  del  Ministero  dei  trasporti del Granducato del
Lussemburgo,  dell'omologazione  ECE/ONU  n.  E13*22R00*22R05*0144*00
secondo   il  regolamento  n.  22/05  rilasciata  al  tipo  di  casco
protettivo  di  marca  Woodex  tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex
Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).
  Considerato  che  solo i caschi recanti numero di serie superiore a
70400 non sono piu' coperti dall'omologazione menzionata.
  Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e
5  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e del decreto
legislativo  21 maggio  2004,  n.  172  di attuazione della direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  lettere  e)  ed f) del citato decreto
legislativo n. 172/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato
di  caschi  per  gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il
numero   di   omologazione   E13*22R00*22R05*0144*00  commercialmente
denominati  W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si
dispone altresi il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                         Il capo dipartimento: Fumero