MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2004 

Divieto  di  immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per
gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU
n. 1322R0022R05008400.
(GU n.243 del 15-10-2004)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
  Visto  il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione
della  direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza  generale dei
prodotti,  che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione
di prodotti sicuri;
  Visto  l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285  «nuovo  codice  della  strada»,  che  prevede  che  i caschi
protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere
conformi  ai  tipi  omologati,  secondo  la  normativa  stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Vistoil regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei
caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui
prescrizioni  sono  state rese di osservanza obbligatoria con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 28 luglio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
  Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per
i  caschi di tipo non omologato, ancorche' utilizzati, il sequestro e
la  confisca  ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del
titolo VI;
  Vista  la  comunicazione  in data 14 settembre 2004 della «Societe'
Nationale  de  Certification  et  d'Omologation  SNCH» concernente il
ritiro,  da  parte  del  Ministero  dei  trasporti del Granducato del
Lussemburgo,   dell'omologazione  ECE/ONU  n.  13*22R00*22R05*0084*00
secondo   il  regolamento  n.  22/05  rilasciata  al  tipo  di  casco
protettivo  di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via
Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);
  Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e
5  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e del decreto
legislativo  21 maggio  2004,  n.  172  di attuazione della direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  lettere  e)  ed f) del citato decreto
legislativo n. 172/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato
di  caschi  per  gli  utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il
numero   di   omologazione   E13*22R00*22R05*0084*00  commercialmente
denominati  Criko,  CK,  Malbo,  Gem,  ZKI,  Asyhang,  Omega,  First,
Xanicee, Woaza. Si dispone altresi il ritiro dal mercato dei prodotti
sopra menzionati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                         Il capo dipartimento: Fumero