MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2004 

Scioglimento di otto societa' cooperative.
(GU n.246 del 19-10-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Bologna

  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo
scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro
consorzi,  nel  testo  di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14 dicembre  1947  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la
regolamentazione  e  la  disciplina dei rapporti tra il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  che  decentra  alle  direzioni provinciali del lavoro,
servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art.  2544  del  codice  civile,  comma  1,  ora  novellato  dal
1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  per  la  determinazione  del  limite temporale dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative.
  Considerato  che  dagli  atti  dell'ufficio registro delle imprese,
presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di
Bologna  e  dagli  atti  di questa direzione, relativi alle ispezioni
ordinarie  biennali,  si  rileva  che  gli enti cooperativi di cui al
presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque  anni  e  che  non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari;
                               Decreta
lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio
decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  nel  testo  di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
    1.  «Archeocis  cooperativa archeologica interventi scientifici a
r.l.»,  con  sede  in  Bologna,  costituita  con  rogito notaio dott.
Federico  Fasso'  in  data  26 ottobre 1988, repertorio n. 26121/175,
tribunale   di  Bologna,  BUSC  n.  3957/238144,  codice  fiscale  n.
03847880378, REA BO/319441;
    2.  «Edificatrice  Canova  a  r.l.», con sede in Imola (Bologna),
costituita  con  rogito  notaio dott. Appio Alvisi in data 11 ottobre
1973,  repertorio  n.  117155/8709,  tribunale  di  Bologna,  BUSC n.
2732/128895, codice fiscale n. 03075060370, REA BO/220227;
    3.  «Edificatrice  Alba  a  r.l.»,  con  sede in Imola (Bologna),
costituita  con  rogito  notaio  dott. Appio Alvisi in data 3 gennaio
1975,  repertorio  n.  127067/9217,  tribunale  di  Bologna,  BUSC n.
2831/137085, codice fiscale n. 02091990370, REA BO/225522;
    4.  «Uni-Coop.  Societa' cooperativa di consumo a r.l.», con sede
in  Bologna  costituita  con rogito notaio dott. Piero Alvisi in data
19 maggio  1986,  repertorio  n.  112156/13857, tribunale di Bologna,
BUSC n. 3792/221823, codice fiscale n. 03596440374, REA BO/302639;
    5.  «Edificatrice  Garibaldi  Ozzano  a r.l.», con sede in Ozzano
dell'Emilia  (Bologna),  costituita  con  rogito  notaio  dott. Appio
Alvisi in data 8 settembre 1979, repertorio n. 171844/11001, tribunle
di  Bologna,  BUSC n. 3282/173066, codice fiscale n. 03106970373, REA
BO/250977;
    6. «Edilizia Tergestum a r.l. tra dipendenti dell'amministrazione
di  P.S.»,  con  sede  in  Bologna costituita con rogito notaio dott.
Angelo   Borsci  in  data  16 febbraio  1965,  repertorio  n.  12347,
tribunale   di  Bologna,  BUSC  n.  906/92796,  codice  fiscale,  REA
BO/172201;
    7.  «Job Italia a r.l.», con sede in Bologna via Montebello n. 2,
costituita   con   rogito  notaio  dott.  Stefano  Mazzetti  in  data
22 gennaio  1998, repertorio n. 2761/1085, tribunale di Bologna, BUSC
n. 4627/288705, codice fiscale n. 01852401205, REA BO/394216;
    8.  «Aposa  a  r.l.»,  con sede in Bologna, costituita con rogito
notaio  dott.  Giulio Filiberti in data 26 maggio 1977, repertorio n.
30123,  tribunale  di  Bologna, BUSC n. 2317/70799, codice fiscale n.
01177940374, REA BO 237253.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono
presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa,
intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in
mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il
conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente
di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o
dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
    Bologna, 6 ottobre 2004
                                     Il direttore provinciale: Casale