CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 23 settembre 2004 

Accordo,  ai  sensi  dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  concernente  i  criteri e le
procedure  per  la  concessione,  alle organizzazioni di volontariato
della  protezione  civile,  dei  contributi di cui all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 2001, n. 194,
relativi all'anno 2001.
(GU n.246 del 19-10-2004)

        (art. 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;
  Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194;
  Premesso  che  sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i
rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato
l'esigenza  di  una  condivisione  dei  criteri  di istruttoria delle
pratiche  di  concessione  alle  organizzazioni di volontariato della
protezione civile dei contributi relativi l'anno 2001;
  Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo
imposti  dall'Ufficio  del bilancio del Dipartimento della protezione
civile;
  Visto  l'art.  107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo
nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di
emergenza  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
  Considerato  che  l'art.  108,  comma  7,  del  decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le
funzioni  inerenti  gli  interventi per l'organizzazione e l'utilizzo
del volontariato;
  Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce
alle  regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione
concorrente;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto legislativo
28 agosto  1997,  n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta'
di  promuovere  e  sancire  accordi  tra  Governo, regioni, province,
comuni  e  comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita' di
interesse comune;
  Considerati  gli  esiti  delle riunioni tecniche in occasione delle
quali,  sotto  il  profilo  tecnico,  sono stati concordati i criteri
oggetto  del  presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione civile;
  Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome,  dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM hanno
convenuto  sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto
riportati;

                          Sancisce accordo
tra  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
protezione  civile  e  le Autonomie regionali e locali sui criteri di
selezione  in  ordine ai contributi relativi all'anno 2001, erogabili
per  finanziamento di progetti del volontariato di Protezione civile,
nei seguenti termini:
  1. Saranno accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
    organizzazioni     iscritte    nell'elenco    del    Dipartimento
antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
    organizzazioni    non    nazionali    iscritte   nei   rispettivi
registri/albi  regionali  istituiti  ai  sensi  della legge 11 agosto
1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;
    sezioni   locali   di  Organizzazioni  nazionali,  anche  se  non
individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, previo nulla
osta da parte della Sede centrale dell'Associazione nazionale.
  2.  Saranno  ammessi  al  contributo  i  progetti  con  i  seguenti
requisiti:
    la  documentazione  allegata alla domanda deve essere completa ai
sensi   degli  articoli 3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
    i   progetti   di  miglioramento  della  preparazione  tecnica  e
formazione  dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del
servizio Formazione del dipartimento della Protezione civile.
  3.  In  presenza  di  un cofinanziamento dichiarato, documentato ed
esattamente  quantificato  da  parte dell'organizzazione richiedente,
verra' calcolato l'importo del contributo:
    fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
    tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
    a  complemento  della  cifra stanziata da altro ente e, comunque,
non oltre l'intero importo del progetto.
  4.   In   presenza   di   presentazione  da  parte  della  medesima
organizzazione   di  due  progetti  nello  stesso  anno,  concernenti
miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e
di   potenziamento   di   materiali   e   mezzi,  verra'  considerata
l'opportunita',  sulla  base  delle  disponibilita'  di  bilancio, di
chiedere  all'organizzazione stessa quale priorita' attribuire ad uno
dei  due  progetti,  ed  eventualmente  escludere  quello considerato
secondario.
  5. In presenza di progetti presentati da coordinamenti/associazioni
nazionali a nome di sezioni delle stesse, si considerera' ai fini del
calcolo  della  percentuale  erogabile,  l'importo  complessivo delle
domande, come un progetto unico.
  6. Saranno esclusi dal finanziamento:
    i  progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorita'
di protezione civile «non operative»;
    i  progetti per i quali non sia stata esplicitamente garantita la
copertura della parte di progetto attribuibile all'organizzazione;
    i  progetti  presentati  dalle  organizzazioni  della Croce rossa
italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
    i  progetti  sui  quali  siano  stati  espressi  pareri  negativi
eventualmente  richiesti  per  il  completamento delle istruttorie ad
enti appositamente individuati;
    progetti  che prevedano l'acquisizione di materiali o mezzi usati
(salvo giustificate ed autorizzate eccezioni).
  7.  Stabilito  il  piano  di  ripartizione del contributo secondo i
criteri  sopra  indicati,  sulla  base dello stanziamento annuale, ne
verra'  data  comunicazione  alle organizzazioni beneficiarie ed alle
amministrazioni regionali.
  8.  Alle  organizzazioni  beneficiarie  viene  accordato un anno di
tempo,  a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare
completamente  il progetto secondo le indicazioni e la documentazione
presentata   e   confermata  negli  atti  dell'istruttoria.  In  caso
contrario  sara'  avviata  la  prevista procedura per il recupero del
contributo erogato.
    Roma, 23 settembre 2004

                                             Il Presidente: La Loggia

Il Segretario: Carpino