N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 agosto 2004
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 agosto 2004 (della Regione Umbria) Stupefacenti e sostanze psicotrope - Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate - Previsione, tra le altre, delle seguenti funzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga: assicurazione del necessario supporto amministrativo alle funzioni di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga [art. 2, lett. a)]; effettuazione dell'attivita' istruttoria necessaria ai fini del potere di indirizzo e coordinamento del Governo [art. 2, lett. b)]; predisposizione, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, di un piano di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche' di ulteriori proposte e piani operativi [art. 2, lett. f)]; verifica del rispetto, da parte della amministrazione dello Stato e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi [art. 2, lett. i)]; aggiornamento del Piano nazionale degli interventi [art. 3, lett. g)] - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato indebito esercizio del potere statale di indirizzo e coordinamento in materia di competenza regionale - Lesione del principio di sussidiarieta' - Indebita previsione di controlli sull'attivita' delle Regioni. - Decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004, artt. 2, lett. a), b), f) e i) e 3, lett. g). - Costituzione, artt. 114, 117, commi 2, 3 e 4, e 118.(GU n.41 del 20-10-2004 )
Ricorso della Regione Umbria, in persona del presidente pro tempore Maria Rita Lorenzetti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Tarantini, unitamente ed anche disgiuntamente all'avv. Paola Manuali ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi, Via Maria Cristina n. 8, in base a procura a margine del presente ricorso e giusta delibera di incarico della giunta regionale n. 1076 del 28 luglio 2004; Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente on. dott. Silvio Berlusconi, per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, contenente «Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate. F a t t o 1. - Con decreto del 31 maggio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, contenente «Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate»", il Vice Presidente dei Consiglio dei Ministri, in conformita' alla delega di funzioni in materia di politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossicodipendenze, conferitagli dal Presidente dello stesso organo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2004, ha «ritenuto opportuno specificare le linee di indirizzo generale politico ed amministrativo del dipartimento nazionale per le politiche antidroga"». Prima di esaminare il contenuto del decreto e di evidenziare i profili che comportano l'invasione delle attribuzioni regionali, riteniamo utile ricostruire le vicende che hanno portato all'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sulle cui attribuzioni e' intervenuto da ultimo l'atto di indirizzo del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri oggi impugnato. 2. - Il coordinamento delle politiche nazionali per l'azione antidroga e' stato affidato dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contenente il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga", comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i compiti di indirizzare e promuovere la politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5) e di formulare proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative di competenza della Regione (cfr. art. 1, comma 6). Per l'espletamento di tali compiti il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente previsto dalla stessa legge (cfr. art. 1, commi 7-11) che provvede a verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, acquisendo periodicamente e sistematicamente i dati necessari alla definizione delle politiche nazionali in materia (cfr. art. 1, comma 8). Lo stesso comitato, avvalendosi anche delle prefetture e amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'ecccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato" (cfr. art. 1, comma 10). Lo svolgimento dei compiti di «consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope», e' attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui partecipa obbligatoriamente il Ministro per gli affari sociali quando all'ordine del giorno sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al testo unico (cfr. art. 12). 3. - Per l'esercizio delle funzioni di determinazione e coordinamento delle politiche antidroga, oltre al Comitato e all'Osservatorio di cui al d.P.R. n. 309/1990, il Governo ha ritenuto opportuno costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche un apposito «Dipartimento per le politiche nazionali antidroga»". Il Dipartimento, originariamente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, e' stato dotato della necessaria organizzazione interna con D.p.c.m. del 15 febbraio 2002. Esso e' stato configurato quale «struttura di missione» della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, contenente norme sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" consente infatti al Presidente del Consiglio dei ministri di costituire per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di determinati programmi, apposite strutture di missione la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. La durata del dipartimento, posto funzionalmente a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, e' stata fissata sino alla scadenza del mandato del Governo in carica (cfr. art. 1, comma 2, D.p.c.m. 15 febbraio 2002 cit.). L'art. 2, lett. b) del D.p.c.m. 23 luglio 2002, «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» ha nuovamente previsto il «Dipartimento per le politiche nazionali antidroga"», quale «struttura di missione"» e ne ha precisato le funzioni, stabilendo che, «ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia"», esso ha il compito di: effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; predispone, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano triennale cli contrasto alla diffusione del fenomeno della droga nonche' ulteriori proposte e piani operativi; acquisire, per il tramite delle ammininistrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; predisporre proposte di revisione della vigente legislazione in materia, da sottoporre al comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; verificare il rispetto, da parte dei Ministeri interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano, nonche' di ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie che per l'attuazione degli interventi (cfr. art. 36, d.p.c.m. ult. cit.). 4. - Sulla natura e sulle funzioni del Dipartimento e' poi intervenuto il legislatore statale con la legge finanziaria per il 2004. L'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha modificato il d.lgs. n. 303/1999, introducendo l'articolo 6-bis, con il quale e' stata prevista in via permanente la istituzione di un apposito Dipartimento nell'ambito della organizzazione della Presidenza del Consiglio. La nuova disposizione stabilisce che «Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate"», di cui al testo unico n. 309/1990 e' «organizzato in apposito dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 10, comma 4» del d.lgs. n. 303/1999, cui si aggiungono anche quelle «previste all'art. 127 dei citato testo unico"», d.P.R. n 309/1990, ed in particolare le funzioni connesse alla gestione del Fondo nazionale di intervento alla droga, con specifico riferimento al finanziamento di progetti finalizzati e promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, cui e' destinato il 25% delle risorse del fondo (cfr. art. 127, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). La legge finanziaria ha poi meglio definito le funzioni del Dipartimento, operandone una significativa riduzione rispetto a quelle precedentemente attribuite dal D.p.c.m. del 23 luglio 2002. Si e' trattato di una scelta evidentemente dettata dalla necessita' di adeguare il ruolo ed i compiti di tale struttura al mutato quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, con specifico riferimento alle materie della tutela della salute e dell'assistenza sociale. Il nuovo articolo 6-bis stabilisce che il Dipartimento: a) collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; b) raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento opera ancora «secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 1990 e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti»" (cfr. comma 2, art. 6-bis). Il Dipartimento ha poi il compito di trasmettere al Parlamento «una relazione dettagliata sugli interventi effettuati ..., con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.»." (cfr. comma 3, art. 6-bis). In base alla legge finanziaria il «Dipartimento per gli affari sociali» diviene «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga"» (cfr. art. 3, comma 84), rimanendo presso lo stesso incardinato l'Osservatorio permanente. 5. - Con il d.p.c.m. del 15 marzo 2004 e' stata soppressa la precedente struttura di missione, ed il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' stato previsto quale struttura generale permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr. art. 18-bis, aggiunto al d.p.c.m. del 23 luglio 2002). Sono mantenute al Dipartimento le funzioni gia' conferite dalla legge finanziaria per il 2004 (cfr. art. 1, comma 2 del d.p.c.m. del 15 marzo 2004), mentre viene disposta l'abrogazione dell'art 36 del d.p.c.m. del 23 luglio 2002. 6. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2004, le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche nazionali antidroga di cui al testo unico n. 309/1990 sono state delegate al Vice Presidente del Consiglio dei ministri, precisando che, nello svolgimento delle sue funzioni, questi « si avvale del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga». 7. - Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 31 maggio 2004, ha dettato le «Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate".». Il decreto individua innanzi tutto alcune «Priorita' politiche», subordinando l'attivita' amministrativa e la gestione del dipartimento alla «coerenza»" con le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui al d.P.R. n. 309/1990, con le indicazioni del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato alla materia e con le priorita' politiche contenute nel Programma triennale del Governo per la lotta alla produzione, al traffico, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope approvato il 14 febbraio 2002. Il Vice Presidente non si e' limitato ad individuare le priorita' e a definire gli indirizzi opportuni in materia, ma ha provveduto a ridefinire integralmente le funzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, estendendone i compiti al di la' di quanto espressamente previsto dalla legge finanziaria e recuperando, a tal fine, funzioni gia' previste dall'art. 36 del d.p.c.m. 23 luglio 2002, espressamente abrogato dal d.p.c.m. 15 marzo 2004. L'art. 2 del decreto oggi impugnato elenca le funzioni che il Dipartimento deve svolgere sulla base delle priorita' politiche di cui all'art. 1, specificandole come segue: a) «assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga» b) effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo; c) attuare le strategie di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza, coordinando l'azione delle amministrazioni dello Stato competenti; d) collaborare con le regioni, gli enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti; e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza; f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano di interventi piuriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani operativi; g) predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti; i) verificare il rispetto, da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi ed ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi; j) promuovere campagne informative sugli effetti negativi per la salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sull`ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze; k) raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie pcr la rilevazione, ed elaborando, mediante la collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati anche a livello internazionale, indicazioni utili ad indirizzare le politiche di settore e la divulgazione; l) curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento di dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia; m) curare la redazione della Relazione annuale all'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (EMCDDA) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia; n) provvedere all'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope». Il decreto passa poi a fissare gli obiettivi annuali del Dipartimento (cfr. art. 3), tra cui merita di essere segnalato quello previsto alla lettera g), secondo cui il Dipartimento dovra' conseguire l'obiettivo di « aggiornare il Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei contributi delle regioni e del privato sociale». D i r i t t o 1. - Il decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004 e' gravemente lesivo delle attribuzioni garantite alle regioni dal nuovo sistema costituzionale di riparto delle competenze tra l'ordinamento centrale e gli ordinamenti regionali, introdotto con la revisione del Titolo V della Costituzione. L'atto impugnato, definito espressamente quale «atto di indirizzo» (cfr. art. 3, c. 2), oltre a fissare gli obiettivi dell'azione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, comporta in effetti l'attribuzione a tale struttura di alcuni compiti e funzioni che si pongono al di fuori dell'ambito dei poteri che la Costituzione assegna agli organi dello Stato. Il Decreto non si limita a riprodurre quanto gia' disposto dall'art. 83 della legge finanziaria per il 2004 e dal successivo d.p.c.m. del 15 marzo 2004, ma reintroduce alcuni compiti concernenti l'indirizzo ed il coordinamento da parte dello Stato, la programmazione e la pianificazione in materia di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, lo svolgimento di attivita' di controllo sul rispetto dei piani e di altri interventi disposti dal Governo per l'attuazione delle politiche antidroga. Si tratta di funzioni non previste dalla legge ed in contrasto con gli artt. 114, 117 e 118 Cost., che erano state abrogate dal d.p.c.m. 15 marzo 2004 in attuazione dell'art. 83 della legge finanziaria cit., proprio al fine di garantire il miglior rispetto del nuovo ordine costituzionale dei poteri statali e regionali. 2. - In generale, infatti, le funzioni prima indicate si pongono in conflitto con il nuovo disegno delle competenze statali e regionali, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della distribuzione delle competenze per materia. Giova ricordare in primo luogo che l'attuale assetto dei poteri statali nei confronti delle Regioni, sul presupposto di una loro medesima dignita' istituzionale rispetto allo Stato, quali enti costitutivi della Repubblica (cfr. il nuovo art. 114 Cost.), e' ispirato dall'intento di eliminare tutti quegli istituti che meglio esprimono un rapporto di subordinazione delle Regioni, quali la funzione statale di indirizzo e coordinamento e la previsione di controlli sugli atti regionali, non piu' in armonia con in nuovi principi di equiordinazione. Inoltre, per quanto concerne la definizione degli ambiti materiali di competenza, appare chiaro che i compiti complessivamente affidati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga riguardano l'esercizio di funzioni normative ed amministrative che la Costituzione ha scelto di attribuire principalmente alle Regioni ed alle autonomie locali: la tutela della salute, materia rimessa alla competenza concorrente della Regione, nel cui ambito competono allo Stato i soli poteri di fissare i principi fondamentali e quello di determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione; la materia dell'assistenza sociale, rimessa alla potesta' legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, comma 4 Cost., e quindi subordinata al limite di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) cit. Allo Stato puo' invece competere in via esclusiva la lotta alla tossicodipendenza, ma limitatamente ai profili concernenti la tutela dell'ordine pubblico. 3. - Il decreto attribuisce al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga innanzi tutto il compito di «assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga» e quello di «effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato» (art. 2, lett. a) e b). L'esercizio del potere statale di indirizzo e coordinamento, gia' previsto dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997 e dall'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a seguito della revisione del Titolo V della Carta costituzionale non si pone piu' in armonia con il disegno dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, ispirato, come gia' detto, dal principio di «pariordinazione». Tant'e' vero che lo stesso legislatore statale, dettando le «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», con legge 5 giugno 2003, n. 131, ha disposto che «nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 8, comma 6). Appare evidente che, essendo i compiti affidati al Dipartimento per le politiche nazionali antidroga inerenti a materie concernenti l'esercizio di funzioni normative previste dai commi tre e quattro dell'art. 117, il Governo non ha piu' titolo all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Ne' tale titolo puo' ravvisarsi nelle disposizioni di settore previste dal Testo unico della disciplina delle tossicodipendenze di cui al d.P.R. n. 309/1990, cit., adottato in vigenza del precedente assetto costituzionale dei poteri dello Stato e delle Regioni. L'art. 6, comma 1 attribuisce al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga il compito di formulare proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore (cfr. art. 1, comma 6) e l'art. 127, comma 7, attribuisce al Governo l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per la definizione dei criteri generali necessari per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. Le previsioni di legge ora ricordate sono venute meno stante l'avvenuta cessazione del potere statale di indirizzo e coordinamento, ai sensi della gia' richiamata legge n. 131/2003. L'impossibilita' per lo Stato di intervenire con atti di indirizzo e coordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale dagli artt. 117, commi 3 e 4 Cost., e' stata anche affermata da codesta Corte (cfr. Corte cost. n. 329/2003) e costituisce un principio generale che e' insito nel nuovo assetto costituzionale delle attribuzioni dello Stato e delle Regioni. Escluso quindi ogni legittimo intervento dello Stato mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, vengono meno i presupposti stessi che legittimano le previsioni di cui all'art. 2, lett. a) e b) del Decreto impugnato, con il quale si cerca di recuperare allo Stato - come detto - una funzione non piu' consentita dagli artt. 114, 117, commi 3 e 4, e 118 Cost. 3. - L'atto di indirizzo impugnato dispone inoltre che il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ha il compito di «predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani operativi» (cfr. art. 2) e fissa per l'anno 2004 il conseguimento dell'obiettivo dell'aggiornamento del «Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei contributi delle Regioni e del privato sociale» (cfr. art. 3, lett. g). I poteri conferiti dal decreto, nonche' gli obiettivi ivi prefissati, sono invasivi delle attribuzioni statali e regionali di cui all'art. 117, commi 2, 3 e 4. Con il decreto impugnato, che costituisce «atto di indirizzo» per la definizione degli obiettivi della politica nazionale antidroga nell'ambito delle competenze statali, il Governo ha previsto un potere generale di pianificazione che limita le attribuzioni generali, senza essere sorretto da alcun fondamento normativo, visto che il d.P.R. n. 309/1990 non contiene nessuna disposizione in materia. La previsione di strumenti di pianificazione pluriennali ed operativi risulta «conferita» al Dipartimento dal decreto vicepresidenziale impugnato, che pone tra gli obiettivi annuali che il Dipartimento e' impegnato a realizzare per il 2004, quello di aggiornare il «Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei contributi delle regioni e del privato sociale». Si tratta di funzioni e finalita' che riguardano la generalita' delle politiche antidroga e quindi tutti gli aspetti concernenti la materia della tutela della salute e l'assistenza sociale, di competenza delle Regioni ai sensi degli artt. 117, commi 3 e 4. L'ordinamento centrale puo' intervenire in tali materie, come visto, soltanto al fine di individuare i principi fondamentali (tutela della salute) e di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (tutela della salute e assistenza sociale). Il decreto si pone in conflitto con il sistema costituzionale delle attribuzioni. Viene prevista, in capo ad una struttura dello Stato, una funzione di pianificazione generale, il cui esercizio e' assolutamente inidoneo alla eventuale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Ne' d'altro canto l'attribuzione di una funzione siffatta e' disposta con legge secondo le procedure e nel rispetto del principio di leale cooperazione cosi' come statuito da codesta Corte (cfr. sentenza n. 303/2003). L'osservanza del principio da ultimo ricordato non puo' neppure ritenersi assolto dall'art. 12 del d.P.R. n. 309/1990, il quale, come ricordato in punto di fatto, individua nella Conferenza Stato/regioni il soggetto titolare dei compiti di consultazione e raccordo tra lo Stato e le regioni in materia di tossicodipendenze. La disposizione non specifica in quale misura l'esercizio di tali compiti garantisca il rispetto delle prerogative e competenze regionali, che potrebbe essere assicurato solo da un'azione concertativa mediante lo strumento dell'intesa. 5. - Il decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce infine al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga il compito di «verificare il rispetto, da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi» oltre che di quelle contenute in «ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi». Anche l'attribuzione di dette funzioni al Dipartimento appare gravemente lesiva dei poteri delle regioni. La previsione e' soltanto in parte collegata a quella dei poteri di pianificazione previsti dallo stesso decreto, estendendosi sino a consentire l'esercizio di generici poteri di controllo su «ogni ulteriore intervento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti». A parte la considerazione che la verifica sull'attuazione dei piani statali (pluriennali e operativi) esorbita dalle competenze dello Stato, perche', come detto, e' evidente che non sono riconducibili, a monte, all'amministrazione centrale le stesse competenze di carattere pianificatorio nella materia in esame, i poteri di controllo in questione sono invasivi delle attribuzioni regionali anche sotto altri aspetti di carattere generale. Una delle peculiari novita' introdotte dal nuovo Titolo V della Costituzione consiste nell'abolizione dei controlli sugli atti delle Regioni, sia di rango normativo che di rango amministrativo, in ossequio alla pari dignita' istituzionale che l'art. 114 Cost. ha conferito a tutti gli enti costitutivi della Repubblica. Il nuovo sistema delle attribuzioni consente al Governo di intervenire in ambiti rimessi alla competenza delle Regioni soltanto in via sostitutiva ed esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120 della Costituzione, secondo apposite procedure espressamente individuate dalla legge n. 131/2003 (cfr. art. 8) e dalla giurisprudenza di codesta Corte (cfr. Corte cost. nn. 43 e 69 del 2004). La previsione di un generico potere di «verifica» su funzioni amministrative esercitate dalla Regione, ente che puo' annoverarsi tra «gli altri soggetti pubblici ... operanti nel settore», e che e' destinatario delle principali attribuzioni in materia di tutela della salute e di assistenza sociale, rende palese il conflitto tra la previsione di tale potere di controllo e la soppressione delle funzioni di controllo statale sugli atti delle Regioni, fatta salva la previsione di cui all'art. 120 Cost. cit. Appare in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. anche l'altro presupposto del potere di verifica del Governo, che puo' svolgersi in ordine al rispetto di ogni «ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti»; interventi, questi senz'altro da ricondurre alla materia dell'assistenza sociale, parte fondamentale dei compiti delle Regioni, la cui disciplina e' ricompresa nell'ambito del potere legislativo residuale. Lo Stato puo' soltanto determinare in via legislativa i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali inerenti il recupero dei tossicodipendenti.
P. Q. M. Chiede che l'Ecc.ma Corte voglia: 1) dichiarare che non spetta allo Stato, attraverso la struttura organizzativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominata «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga», l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste dall'art. 2, lettere a), b), f), i) e all'art. 3, lett. g) del Decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004; 2) pronunciare conseguentemente l'annullamento del decreto per le parti ora indicate e comunque per i profili evidenziati nella trattazione in diritto del presente ricorso, in quanto invasivi delle attribuzioni regionali nelle materie della tutela della salute e della assistenza sociale costituzionalmente garantite. Si producono i seguenti documenti: 1) copia del decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004; 2) Delibera di incarico della giunta regionale del 28 luglio 2004, n. 1076. Perugia-Roma, addi' 29 giugno 2004 Prof. Avv. Giovanni Tarantini - Avv. Paola Manuali 04C0993