N. 12 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 agosto 2004

Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7
agosto 2004 (della Regione Umbria)

Stupefacenti   e   sostanze   psicotrope   -   Linee   di   indirizzo
  amministrativo   in   tema  di  promozione  e  coordinamento  delle
  politiche   per   prevenire  e  contrastare  il  diffondersi  delle
  tossicodipendenze  e delle alcooldipendenze correlate - Previsione,
  tra  le  altre,  delle seguenti funzioni del Dipartimento nazionale
  per  le  politiche antidroga: assicurazione del necessario supporto
  amministrativo  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento del
  Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga [art. 2,
  lett.  a)];  effettuazione dell'attivita' istruttoria necessaria ai
  fini  del  potere di indirizzo e coordinamento del Governo [art. 2,
  lett.   b)];   predisposizione,  in  applicazione  degli  indirizzi
  generali  del Governo, di un piano di contrasto alla diffusione del
  fenomeno  della  droga,  nonche'  di  ulteriori  proposte  e  piani
  operativi [art. 2, lett. f)]; verifica del rispetto, da parte della
  amministrazione  dello  Stato  e  degli  altri  soggetti pubblici e
  privati  operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano
  di  interventi,  sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie,
  sia   per   l'attuazione   degli  interventi  [art. 2,  lett.  i)];
  aggiornamento  del  Piano nazionale degli interventi [art. 3, lett.
  g)]  - Ricorso della Regione Umbria - Denunciato indebito esercizio
  del  potere  statale  di  indirizzo  e  coordinamento in materia di
  competenza  regionale  -  Lesione del principio di sussidiarieta' -
  Indebita previsione di controlli sull'attivita' delle Regioni.
- Decreto   del  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del
  31 maggio 2004, artt. 2, lett. a), b), f) e i) e 3, lett. g).
- Costituzione, artt. 114, 117, commi 2, 3 e 4, e 118.
(GU n.41 del 20-10-2004 )
    Ricorso  della  Regione  Umbria,  in  persona  del presidente pro
tempore   Maria   Rita   Lorenzetti,   rappresentata   e  difesa  dal
prof. avv. Giovanni  Tarantini,  unitamente  ed  anche disgiuntamente
all'avv. Paola  Manuali  ed elettivamente domiciliato in Roma, presso
lo  studio dell'avv. Goffredo Gobbi, Via Maria Cristina n. 8, in base
a  procura  a  margine  del  presente  ricorso  e  giusta delibera di
incarico della giunta regionale n. 1076 del 28 luglio 2004;

    Contro  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, in persona del
Presidente on. dott. Silvio Berlusconi, per conflitto di attribuzione
in  relazione  al  decreto  del  Vice  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  del  31  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 132   dell'8   giugno   2004,   contenente   «Linee  di  indirizzo
amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche,
per  prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e
delle alcooldipendenze correlate.

                              F a t t o

    1.  -  Con  decreto  del  31  maggio 2004, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  n. 132  dell'8 giugno 2004, contenente «Linee di indirizzo
amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche,
per  prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e
delle  alcooldipendenze correlate»", il Vice Presidente dei Consiglio
dei  Ministri,  in  conformita' alla delega di funzioni in materia di
politiche    di   contrasto   e   recupero   al   diffondersi   delle
tossicodipendenze,  conferitagli  dal  Presidente dello stesso organo
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile
2004,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  17  aprile  2004, ha
«ritenuto  opportuno  specificare  le  linee  di  indirizzo  generale
politico   ed   amministrativo  del  dipartimento  nazionale  per  le
politiche antidroga"».
    Prima  di  esaminare  il contenuto del decreto e di evidenziare i
profili  che  comportano  l'invasione  delle  attribuzioni regionali,
riteniamo   utile   ricostruire   le   vicende   che   hanno  portato
all'istituzione   del   Dipartimento   nazionale   per  le  politiche
antidroga,  sulle cui attribuzioni e' intervenuto da ultimo l'atto di
indirizzo  del  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  oggi
impugnato.
    2.  -  Il  coordinamento  delle  politiche nazionali per l'azione
antidroga  e'  stato  affidato  dal  d.P.R.  9 ottobre  1990, n. 309,
contenente  il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza", al Comitato
nazionale   di   coordinamento   per  l'azione  antidroga",  comitato
interministeriale  istituito  presso  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  con  i  compiti  di  indirizzare  e promuovere la politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione
e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, a livello
interno  ed  internazionale"  (cfr.  art. 1,  comma 5) e di formulare
proposte  al  Governo  per  l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento  delle  attivita'  amministrative  di  competenza della
Regione (cfr. art. 1, comma 6). Per l'espletamento di tali compiti il
Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente previsto dalla stessa
legge (cfr. art. 1, commi 7-11) che provvede a verificare l'andamento
del  fenomeno  della  tossicodipendenza,  acquisendo periodicamente e
sistematicamente  i  dati  necessari alla definizione delle politiche
nazionali  in  materia  (cfr.  art. 1,  comma 8). Lo stesso comitato,
avvalendosi  anche  delle  prefetture  e amministrazioni locali, puo'
richiedere  ulteriori  dati  a  qualunque  amministrazione  statale e
regionale,  che  e' tenuta a fornirli, con l'ecccezione di quelli che
possono violare il diritto all'anonimato" (cfr. art. 1, comma 10).
    Lo svolgimento dei compiti di «consultazione e raccordo, su tutto
il  territorio  della  Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di
cura  e  di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la
lotta  contro  l'uso  delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope», e'
attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui partecipa
obbligatoriamente   il   Ministro   per  gli  affari  sociali  quando
all'ordine  del giorno sono in discussione le problematiche attinenti
alla materia di cui al testo unico (cfr. art. 12).
    3.   -   Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  determinazione  e
coordinamento   delle   politiche  antidroga,  oltre  al  Comitato  e
all'Osservatorio di cui al d.P.R. n. 309/1990, il Governo ha ritenuto
opportuno  costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
anche   un   apposito   «Dipartimento   per  le  politiche  nazionali
antidroga»".
    Il   Dipartimento,   originariamente  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, e' stato
dotato  della  necessaria  organizzazione interna con D.p.c.m. del 15
febbraio   2002.  Esso  e'  stato  configurato  quale  «struttura  di
missione»  della  Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 7 del
decreto   legislativo   30  luglio  1999,  n. 303,  contenente  norme
sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59" consente infatti al
Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  di  costituire  per  lo
svolgimento   di   particolari  compiti,  per  il  raggiungimento  di
risultati   determinati   o   per  la  realizzazione  di  determinati
programmi, apposite strutture di missione la cui durata temporanea e'
specificata  dall'atto  istitutivo. La durata del dipartimento, posto
funzionalmente  a  supporto del Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle politiche antidroga, e' stata fissata sino
alla  scadenza  del mandato del Governo in carica (cfr. art. 1, comma
2, D.p.c.m. 15 febbraio 2002 cit.).
    L'art. 2,  lett.  b)  del  D.p.c.m.  23 luglio 2002, «Ordinamento
delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri"»  ha  nuovamente previsto il «Dipartimento per le politiche
nazionali  antidroga"»,  quale  «struttura  di  missione"»  e  ne  ha
precisato  le funzioni, stabilendo che, «ferme restando le competenze
attribuite  alle  altre amministrazioni statali in materia"», esso ha
il compito di: effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini
dell'esercizio  del  potere di indirizzo e coordinamento del Governo;
predispone,  in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un
piano  triennale  cli  contrasto  alla  diffusione del fenomeno della
droga nonche' ulteriori proposte e piani operativi; acquisire, per il
tramite  delle  ammininistrazioni  competenti,  ed elaborare adeguate
statistiche    su    tutti    gli    aspetti   del   fenomeno   della
tossicodipendenza;  predisporre  proposte  di revisione della vigente
legislazione  in  materia,  da  sottoporre  al  comitato nazionale di
coordinamento  per  l'azione  antidroga;  verificare  il rispetto, da
parte  dei  Ministeri  interessati  e degli altri soggetti pubblici e
privati  operanti  nel  settore,  delle linee-guida e degli obiettivi
previsti  dal  Piano,  nonche'  di  ogni  ulteriore provvedimento del
Governo  in  materia  di  recupero  dei  tossicodipendenti,  sia  per
l'utilizzazione  delle risorse finanziarie che per l'attuazione degli
interventi (cfr. art. 36, d.p.c.m. ult. cit.).
    4.  -  Sulla  natura  e  sulle  funzioni  del Dipartimento e' poi
intervenuto  il  legislatore  statale con la legge finanziaria per il
2004.  L'art. 3,  comma  83,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha
modificato  il d.lgs. n. 303/1999, introducendo l'articolo 6-bis, con
il  quale  e'  stata  prevista in via permanente la istituzione di un
apposito   Dipartimento   nell'ambito   della   organizzazione  della
Presidenza del Consiglio.
    La  nuova  disposizione  stabilisce  che  «Il coordinamento delle
politiche  per  prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi
delle  tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate"», di cui
al  testo unico n. 309/1990 e' «organizzato in apposito dipartimento,
al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse   allo  svolgimento  delle  competenze  gia'  attribuite  al
Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 10, comma 4» del
d.lgs.   n. 303/1999,   cui  si  aggiungono  anche  quelle  «previste
all'art. 127  dei  citato  testo  unico"»,  d.P.R.  n 309/1990, ed in
particolare le funzioni connesse alla gestione del Fondo nazionale di
intervento  alla droga, con specifico riferimento al finanziamento di
progetti  finalizzati  e  promossi dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali, cui e' destinato il
25%   delle  risorse  del  fondo  (cfr.  art. 127,  comma  5,  d.P.R.
n. 309/1990).
    La  legge  finanziaria  ha  poi  meglio  definito le funzioni del
Dipartimento,  operandone  una  significativa  riduzione  rispetto  a
quelle precedentemente attribuite dal D.p.c.m. del 23 luglio 2002. Si
e'  trattato  di una scelta evidentemente dettata dalla necessita' di
adeguare  il  ruolo  ed  i compiti di tale struttura al mutato quadro
istituzionale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, a seguito della
revisione  del Titolo V della Costituzione, con specifico riferimento
alle materie della tutela della salute e dell'assistenza sociale.
    Il  nuovo  articolo  6-bis  stabilisce  che  il  Dipartimento: a)
collabora  con  le  associazioni,  le cooperative sociali di cui alla
legge  8  novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri
di  accoglienza  operanti  nel  campo  della  prevenzione, recupero e
reinserimento    sociale    dei   tossicodipendenti;   b)   raccoglie
informazioni  e  documentazione  sulle tossicodipendenze, definendo e
aggiornando  le  metodologie  per  la rilevazione, l'elaborazione, la
valutazione  e  il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle
tossicodipendenze.
    Il  Dipartimento opera ancora «secondo gli indirizzi del Comitato
nazionale  di  coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 309 1990 e successive modificazioni, ferme restando le
competenze  attribuite  ad altre amministrazioni pubbliche in materia
di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti»" (cfr. comma 2, art. 6-bis).
    Il  Dipartimento  ha  poi il compito di trasmettere al Parlamento
«una  relazione  dettagliata  sugli  interventi  effettuati  ..., con
particolare  riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della
droga   e   di   recupero,   riabilitazione  dei  relativi  stati  di
tossicodipendenza,  contenente  altresi' l'elenco delle associazioni,
comunita'  terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente
idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da una apposita Commissione
istituita  senza  nuovi  e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato,   dal   Dipartimento,  che  collaborano  a  tal  fine  con  il
Dipartimento stesso.»." (cfr. comma 3, art. 6-bis).
    In  base  alla  legge finanziaria il «Dipartimento per gli affari
sociali» diviene «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga"»
(cfr.  art. 3,  comma  84),  rimanendo  presso  lo stesso incardinato
l'Osservatorio permanente.
    5.  -  Con  il  d.p.c.m.  del 15 marzo 2004 e' stata soppressa la
precedente struttura di missione, ed il Dipartimento nazionale per le
politiche  antidroga  e'  stato  previsto  quale  struttura  generale
permanente   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (cfr.
art. 18-bis, aggiunto al d.p.c.m. del 23 luglio 2002). Sono mantenute
al  Dipartimento  le  funzioni gia' conferite dalla legge finanziaria
per  il  2004  (cfr. art. 1, comma 2 del d.p.c.m. del 15 marzo 2004),
mentre  viene  disposta l'abrogazione dell'art 36 del d.p.c.m. del 23
luglio 2002.
    6.  - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
aprile 2004, le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento
delle politiche nazionali antidroga di cui al testo unico n. 309/1990
sono  state  delegate  al Vice Presidente del Consiglio dei ministri,
precisando  che,  nello  svolgimento  delle sue funzioni, questi « si
avvale del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
    7.  -  Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto  del  31  maggio  2004,  ha  dettato  le  «Linee di indirizzo
amministrativo  in tema di promozione e coordinamento delle politiche
per  prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e
delle alcooldipendenze correlate".».
    Il  decreto individua innanzi tutto alcune «Priorita' politiche»,
subordinando   l'attivita'   amministrativa   e   la   gestione   del
dipartimento  alla  «coerenza»"  con  le  determinazioni del Comitato
nazionale  di  coordinamento  per l'azione antidroga di cui al d.P.R.
n. 309/1990, con le indicazioni del Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri delegato alla materia e con le priorita' politiche contenute
nel  Programma triennale del Governo per la lotta alla produzione, al
traffico,  allo  spaccio  ed  al  consumo  di sostanze stupefacenti e
psicotrope approvato il 14 febbraio 2002.
    Il Vice Presidente non si e' limitato ad individuare le priorita'
e  a  definire gli indirizzi opportuni in materia, ma ha provveduto a
ridefinire  integralmente  le funzioni del Dipartimento nazionale per
le  politiche  antidroga,  estendendone i compiti al di la' di quanto
espressamente  previsto  dalla legge finanziaria e recuperando, a tal
fine,  funzioni  gia'  previste  dall'art. 36  del d.p.c.m. 23 luglio
2002, espressamente abrogato dal d.p.c.m. 15 marzo 2004.
    L'art. 2  del  decreto  oggi  impugnato elenca le funzioni che il
Dipartimento  deve  svolgere  sulla base delle priorita' politiche di
cui   all'art. 1,   specificandole   come  segue:  a) «assicurare  il
necessario  supporto  amministrativo  alla  funzione  di  indirizzo e
coordinamento  del  Comitato  nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga»  b) effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini
dell'esercizio  del  potere di indirizzo e coordinamento del Governo;
c)   attuare   le   strategie   di   contrasto   al   fenomeno  della
tossicodipendenza,  coordinando  l'azione delle amministrazioni dello
Stato  competenti; d) collaborare con le regioni, gli enti locali, il
servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze e le organizzazioni del
privato  sociale  operanti  nel settore della prevenzione, recupero e
reinserimento   sociale   e   lavorativo  dei  tossicodipendenti;  e)
concorrere  a  rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi
generali del Governo in materia di tossicodipendenza; f) predisporre,
in  applicazione  degli  indirizzi  generali del Governo, un piano di
interventi  piuriennale  di  contrasto  alla  diffusione del fenomeno
della  droga,  nonche'  ulteriori  proposte  e  piani  operativi;  g)
predisporre  le  opportune  iniziative  legislative  da sottoporre al
Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga;  h)
promuovere  e  coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle
tossicodipendenze  e  al recupero delle persone tossicodipendenti; i)
verificare  il  rispetto,  da parte delle amministrazioni dello Stato
competenti  e  degli  altri  soggetti pubblici e privati operanti nel
settore,  delle  indicazioni previste dal Piano di interventi ed ogni
ulteriore  provvedimento  del  Governo  in  materia  di  recupero dei
tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie,
sia   per  l'attuazione  degli  interventi;  j)  promuovere  campagne
informative  sugli  effetti negativi per la salute derivanti dall'uso
di  sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sull`ampiezza e sulla
gravita'  del  fenomeno  criminale  del traffico di tali sostanze; k)
raccogliere   informazioni   e   documentazione   scientifica   sulle
tossicodipendenze,  definendo  ed  aggiornando  le metodologie pcr la
rilevazione,  ed  elaborando, mediante la collaborazione con i centri
di  ricerca  pubblici  e  privati  anche  a  livello  internazionale,
indicazioni  utili  ad  indirizzare  le  politiche  di  settore  e la
divulgazione;  l)  curare  la  redazione  della  Relazione annuale al
Parlamento  di  dati  relativi  allo stato delle tossicodipendenze in
Italia;    m)   curare   la   redazione   della   Relazione   annuale
all'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (EMCDDA) sui
dati  relativi  allo  stato  delle  tossicodipendenze  in  Italia; n)
provvedere all'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope».
    Il  decreto  passa  poi  a  fissare  gli  obiettivi  annuali  del
Dipartimento (cfr. art. 3), tra cui merita di essere segnalato quello
previsto   alla  lettera  g),  secondo  cui  il  Dipartimento  dovra'
conseguire  l'obiettivo  di  «  aggiornare  il  Piano nazionale degli
interventi,  anche  sulla  base  dei  contributi  delle regioni e del
privato sociale».

                            D i r i t t o

    1.  -  Il  decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri
del  31 maggio 2004 e' gravemente lesivo delle attribuzioni garantite
alle  regioni  dal  nuovo  sistema  costituzionale  di  riparto delle
competenze  tra  l'ordinamento  centrale e gli ordinamenti regionali,
introdotto con la revisione del Titolo V della Costituzione.
    L'atto   impugnato,   definito   espressamente   quale  «atto  di
indirizzo»  (cfr.  art. 3,  c.  2),  oltre  a  fissare  gli obiettivi
dell'azione  del  Dipartimento  nazionale per le politiche antidroga,
comporta in effetti l'attribuzione a tale struttura di alcuni compiti
e  funzioni  che si pongono al di fuori dell'ambito dei poteri che la
Costituzione assegna agli organi dello Stato.
    Il  Decreto  non  si  limita  a  riprodurre  quanto gia' disposto
dall'art. 83  della  legge  finanziaria  per il 2004 e dal successivo
d.p.c.m. del 15 marzo 2004, ma reintroduce alcuni compiti concernenti
l'indirizzo   ed   il   coordinamento   da   parte  dello  Stato,  la
programmazione  e  la  pianificazione  in  materia  di contrasto alla
diffusione  del  fenomeno della droga, lo svolgimento di attivita' di
controllo  sul  rispetto dei piani e di altri interventi disposti dal
Governo per l'attuazione delle politiche antidroga.
    Si  tratta  di  funzioni non previste dalla legge ed in contrasto
con  gli  artt. 114,  117  e  118 Cost., che erano state abrogate dal
d.p.c.m.   15 marzo  2004  in  attuazione  dell'art. 83  della  legge
finanziaria  cit.,  proprio  al fine di garantire il miglior rispetto
del nuovo ordine costituzionale dei poteri statali e regionali.
    2.  - In generale, infatti, le funzioni prima indicate si pongono
in  conflitto  con  il  nuovo  disegno  delle  competenze  statali  e
regionali,  sia  dal  punto  di  vista istituzionale che dal punto di
vista della distribuzione delle competenze per materia.
    Giova  ricordare  in primo luogo che l'attuale assetto dei poteri
statali  nei  confronti  delle  Regioni,  sul presupposto di una loro
medesima  dignita'  istituzionale  rispetto  allo  Stato,  quali enti
costitutivi  della  Repubblica  (cfr.  il  nuovo  art. 114 Cost.), e'
ispirato  dall'intento  di eliminare tutti quegli istituti che meglio
esprimono  un  rapporto  di  subordinazione  delle  Regioni, quali la
funzione  statale  di  indirizzo  e  coordinamento e la previsione di
controlli  sugli  atti  regionali,  non  piu' in armonia con in nuovi
principi di equiordinazione.
    Inoltre,   per   quanto  concerne  la  definizione  degli  ambiti
materiali di competenza, appare chiaro che i compiti complessivamente
affidati   al  Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga
riguardano l'esercizio di funzioni normative ed amministrative che la
Costituzione  ha  scelto di attribuire principalmente alle Regioni ed
alle  autonomie  locali: la tutela della salute, materia rimessa alla
competenza  concorrente  della Regione, nel cui ambito competono allo
Stato  i  soli  poteri di fissare i principi fondamentali e quello di
determinare  i  «livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali»  di  cui all'art. 117, comma 2, lett. m)
della  Costituzione; la materia dell'assistenza sociale, rimessa alla
potesta'  legislativa  residuale  della  Regione di cui all'art. 117,
comma  4  Cost.,  e quindi subordinata al limite di cui all'art. 117,
comma  2,  lett.  m)  cit.  Allo  Stato  puo' invece competere in via
esclusiva  la  lotta  alla  tossicodipendenza,  ma  limitatamente  ai
profili concernenti la tutela dell'ordine pubblico.
    3.  -  Il  decreto  attribuisce  al Dipartimento nazionale per le
politiche  antidroga  innanzi  tutto  il  compito  di  «assicurare il
necessario  supporto  amministrativo  alla  funzione  di  indirizzo e
coordinamento  del  Comitato  nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga»   e   quello   di  «effettuare  le  attivita'  istruttorie
necessarie   ai   fini  dell'esercizio  del  potere  di  indirizzo  e
coordinamento dello Stato» (art. 2, lett. a) e b).
    L'esercizio del potere statale di indirizzo e coordinamento, gia'
previsto  dall'art. 8  della  legge  15 marzo  1997 e dall'art. 4 del
d.lgs.  31 marzo 1998, n. 112, a seguito della revisione del Titolo V
della Carta costituzionale non si pone piu' in armonia con il disegno
dei  rapporti  tra  lo Stato e le Regioni, ispirato, come gia' detto,
dal principio di «pariordinazione».
    Tant'e'  vero  che  lo  stesso  legislatore  statale, dettando le
«Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», con legge 5 giugno
2003,  n. 131,  ha  disposto  che «nelle materie di cui all'art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, non possono essere adottati
gli  atti  di  indirizzo  e  di coordinamento di cui all'art. 8 della
legge  15 marzo  1997,  n. 59,  e  all'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112» (art. 8, comma 6).
    Appare  evidente  che, essendo i compiti affidati al Dipartimento
per  le  politiche nazionali antidroga inerenti a materie concernenti
l'esercizio  di  funzioni  normative previste dai commi tre e quattro
dell'art. 117,  il  Governo  non  ha  piu' titolo all'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento.
    Ne'  tale  titolo  puo'  ravvisarsi nelle disposizioni di settore
previste  dal Testo unico della disciplina delle tossicodipendenze di
cui  al  d.P.R. n. 309/1990, cit., adottato in vigenza del precedente
assetto  costituzionale  dei  poteri  dello  Stato  e  delle Regioni.
L'art. 6,  comma 1 attribuisce al Comitato nazionale di coordinamento
per  l'azione  antidroga  il compito di formulare proposte al Governo
per  l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attivita'  amministrative  di  competenza  delle  regioni nel settore
(cfr.  art. 1, comma 6) e l'art. 127, comma 7, attribuisce al Governo
l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per la definizione
dei criteri generali necessari per la valutazione ed il finanziamento
dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione  e  al  recupero  delle
tossicodipendenze    e    dall'alcooldipendenza    correlata   e   al
reinserimento  lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da  finanziare  a
valere  sulle disponibilita' del Fondo nazionale di intervento per la
lotta  alla  droga,  nei  limiti  delle  risorse assegnate a ciascuna
regione.
    Le  previsioni  di  legge  ora  ricordate sono venute meno stante
l'avvenuta   cessazione   del   potere   statale   di   indirizzo   e
coordinamento, ai sensi della gia' richiamata legge n. 131/2003.
    L'impossibilita'   per  lo  Stato  di  intervenire  con  atti  di
indirizzo  e  coordinamento  nelle  materie  rimesse  alla competenza
regionale  dagli  artt. 117,  commi  3  e  4  Cost.,  e'  stata anche
affermata   da   codesta  Corte  (cfr.  Corte  cost.  n. 329/2003)  e
costituisce  un  principio  generale  che e' insito nel nuovo assetto
costituzionale delle attribuzioni dello Stato e delle Regioni.
    Escluso  quindi  ogni  legittimo  intervento dello Stato mediante
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, vengono meno
i presupposti stessi che legittimano le previsioni di cui all'art. 2,
lett.  a)  e  b)  del  Decreto  impugnato,  con  il quale si cerca di
recuperare allo Stato - come detto - una funzione non piu' consentita
dagli artt. 114, 117, commi 3 e 4, e 118 Cost.
    3.  -  L'atto  di  indirizzo  impugnato  dispone  inoltre  che il
Dipartimento  nazionale  per  le politiche antidroga ha il compito di
«predisporre,  in  applicazione degli indirizzi generali del Governo,
un  piano  di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del
fenomeno  della  droga, nonche' ulteriori proposte e piani operativi»
(cfr. art. 2) e fissa per l'anno 2004 il conseguimento dell'obiettivo
dell'aggiornamento del «Piano nazionale degli interventi, anche sulla
base  dei  contributi  delle  Regioni  e  del  privato sociale» (cfr.
art. 3, lett. g).
    I  poteri  conferiti  dal  decreto,  nonche'  gli  obiettivi  ivi
prefissati,  sono  invasivi delle attribuzioni statali e regionali di
cui all'art. 117, commi 2, 3 e 4.
    Con il decreto impugnato, che costituisce «atto di indirizzo» per
la  definizione  degli  obiettivi  della politica nazionale antidroga
nell'ambito  delle  competenze  statali,  il  Governo  ha previsto un
potere   generale   di  pianificazione  che  limita  le  attribuzioni
generali,  senza essere sorretto da alcun fondamento normativo, visto
che  il  d.P.R.  n. 309/1990  non  contiene  nessuna  disposizione in
materia.
    La  previsione  di  strumenti  di  pianificazione  pluriennali ed
operativi   risulta   «conferita»   al   Dipartimento   dal   decreto
vicepresidenziale  impugnato,  che pone tra gli obiettivi annuali che
il  Dipartimento  e'  impegnato  a  realizzare per il 2004, quello di
aggiornare il «Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei
contributi delle regioni e del privato sociale».
    Si  tratta  di funzioni e finalita' che riguardano la generalita'
delle  politiche  antidroga e quindi tutti gli aspetti concernenti la
materia   della  tutela  della  salute  e  l'assistenza  sociale,  di
competenza delle Regioni ai sensi degli artt. 117, commi 3 e 4.
    L'ordinamento  centrale  puo'  intervenire  in tali materie, come
visto,  soltanto  al  fine  di  individuare  i  principi fondamentali
(tutela  della  salute)  e  di determinare i livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali (tutela della
salute e assistenza sociale).
    Il  decreto  si  pone  in conflitto con il sistema costituzionale
delle  attribuzioni.  Viene  prevista, in capo ad una struttura dello
Stato,  una  funzione di pianificazione generale, il cui esercizio e'
assolutamente  inidoneo  alla  eventuale  «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
Ne' d'altro canto l'attribuzione di una funzione siffatta e' disposta
con  legge secondo le procedure e nel rispetto del principio di leale
cooperazione  cosi'  come  statuito  da  codesta Corte (cfr. sentenza
n. 303/2003).
    L'osservanza  del  principio da ultimo ricordato non puo' neppure
ritenersi assolto dall'art. 12 del d.P.R. n. 309/1990, il quale, come
ricordato in punto di fatto, individua nella Conferenza Stato/regioni
il  soggetto  titolare dei compiti di consultazione e raccordo tra lo
Stato  e  le regioni in materia di tossicodipendenze. La disposizione
non  specifica in quale misura l'esercizio di tali compiti garantisca
il  rispetto  delle  prerogative e competenze regionali, che potrebbe
essere   assicurato   solo  da  un'azione  concertativa  mediante  lo
strumento dell'intesa.
    5.  -  Il  decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri
attribuisce   infine  al  Dipartimento  nazionale  per  le  politiche
antidroga  il  compito  di  «verificare  il  rispetto, da parte delle
amministrazioni   dello  Stato  competenti  e  degli  altri  soggetti
pubblici  e  privati operanti nel settore, delle indicazioni previste
dal  Piano  di  interventi»  oltre  che  di quelle contenute in «ogni
ulteriore  provvedimento  del  Governo  in  materia  di  recupero dei
tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie,
sia per l'attuazione degli interventi».
    Anche  l'attribuzione  di  dette  funzioni al Dipartimento appare
gravemente lesiva dei poteri delle regioni.
    La  previsione e' soltanto in parte collegata a quella dei poteri
di  pianificazione previsti dallo stesso decreto, estendendosi sino a
consentire  l'esercizio  di  generici  poteri  di  controllo su «ogni
ulteriore   intervento   del  Governo  in  materia  di  recupero  dei
tossicodipendenti».
    A  parte  la  considerazione  che la verifica sull'attuazione dei
piani  statali  (pluriennali  e  operativi) esorbita dalle competenze
dello   Stato,   perche',  come  detto,  e'  evidente  che  non  sono
riconducibili,   a  monte,  all'amministrazione  centrale  le  stesse
competenze  di  carattere  pianificatorio  nella  materia in esame, i
poteri  di  controllo  in  questione sono invasivi delle attribuzioni
regionali anche sotto altri aspetti di carattere generale.
    Una  delle  peculiari novita' introdotte dal nuovo Titolo V della
Costituzione  consiste nell'abolizione dei controlli sugli atti delle
Regioni,  sia  di  rango  normativo  che  di rango amministrativo, in
ossequio  alla  pari  dignita'  istituzionale che l'art. 114 Cost. ha
conferito a tutti gli enti costitutivi della Repubblica.
    Il  nuovo  sistema  delle  attribuzioni  consente  al  Governo di
intervenire  in ambiti rimessi alla competenza delle Regioni soltanto
in  via sostitutiva ed esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120
della   Costituzione,   secondo   apposite   procedure  espressamente
individuate   dalla   legge   n. 131/2003   (cfr.   art. 8)  e  dalla
giurisprudenza  di  codesta  Corte  (cfr. Corte cost. nn. 43 e 69 del
2004).
    La  previsione  di  un  generico potere di «verifica» su funzioni
amministrative  esercitate  dalla  Regione, ente che puo' annoverarsi
tra  «gli altri soggetti pubblici ... operanti nel settore», e che e'
destinatario delle principali attribuzioni in materia di tutela della
salute  e  di  assistenza  sociale,  rende palese il conflitto tra la
previsione  di  tale  potere  di  controllo  e  la soppressione delle
funzioni  di  controllo statale sugli atti delle Regioni, fatta salva
la previsione di cui all'art. 120 Cost. cit.
    Appare  in  contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. anche l'altro
presupposto del potere di verifica del Governo, che puo' svolgersi in
ordine  al  rispetto  di ogni «ulteriore provvedimento del Governo in
materia   di  recupero  dei  tossicodipendenti»;  interventi,  questi
senz'altro  da ricondurre alla materia dell'assistenza sociale, parte
fondamentale   dei  compiti  delle  Regioni,  la  cui  disciplina  e'
ricompresa nell'ambito del potere legislativo residuale.
    Lo  Stato  puo' soltanto determinare in via legislativa i livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti sociali inerenti
il recupero dei tossicodipendenti.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  l'Ecc.ma  Corte voglia: 1) dichiarare che non spetta
allo   Stato,   attraverso   la  struttura  organizzativa  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  denominata  «Dipartimento
nazionale  per  le  politiche  antidroga»,  l'esercizio dei compiti e
delle  funzioni  previste  dall'art. 2,  lettere  a),  b),  f),  i) e
all'art. 3,  lett.  g)  del Decreto del Vice Presidente del Consiglio
dei  ministri del 31 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 132    dell'8 giugno   2004;   2)   pronunciare   conseguentemente
l'annullamento del decreto per le parti ora indicate e comunque per i
profili   evidenziati  nella  trattazione  in  diritto  del  presente
ricorso,  in  quanto  invasivi  delle  attribuzioni  regionali  nelle
materie   della  tutela  della  salute  e  della  assistenza  sociale
costituzionalmente garantite.
    Si producono i seguenti documenti:
        1)  copia  del  decreto del Vice Presidente del Consiglio dei
ministri  del  31 maggio  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 dell'8 giugno 2004;
        2)  Delibera di incarico della giunta regionale del 28 luglio
2004, n. 1076.
          Perugia-Roma, addi' 29 giugno 2004
         Prof. Avv. Giovanni Tarantini - Avv. Paola Manuali
04C0993