N. 763 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2004
Ordinanza emessa il 22 giugno 2004 dal giudice di pace di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Tomasella Industria Mobili S.a.s. contro il Comune di Pordenone Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione, nei confronti dello stesso proprietario, di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Denunciata previsione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilita' personale o della responsabilita' colpevole - Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento rispetto al proprietario non titolare di patente - Compressione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del codice della strada e della legge 689/1981 - Incidenza sul giusto processo. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, primo comma, e 111.(GU n.41 del 20-10-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 164-C/04 RGC, promossa da Tomasella Industria Mobili S.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Luigi Tomasella, con sede in Brugnera (Pordenone), via Ungaresca n. 16, con domicilio eletto in Brugnera (Pordenone), via Vittorio Veneto n. 26, presso lo studio dell'avv. Leopoldo Da Ros che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso; Contro il comune di Pordenone, in persona del sindaco pro tempore, avente ad oggetto opposizione a verbale di contestazione per violazione a norma del codice della strada. F a t t o Con ricorso ritualmente depositato in data 25 febbraio 2004 la societa' Tomasella Industria Mobili S.a.s., in persona del legale rappresentante sig. Luigi Tomasella, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 2401016 emesso in data 22 gennaio 2004 dal Corpo di Polizia Municipale di Pordenone per la violazione dell'art. 180/8 c.d.s., «perche', invitato con verbale a fornire informazioni in merito alle generalita' del conducente all'atto dell'accertamento, entro 30 giorni presso un Comando di Polizia lasciava scadere i termini senza giustificato motivo non ottemperando a quanto richiesto. Accertamento a seguito verbale n. 7185/P/03 Reg. n. 2316980 dell'11 novembre 2003 notificato in data 3 dicembre 2003 a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. n. 09104766504». Con l'indicato verbale n. 7185 la societa' ricorrente veniva avvertita che, «ove non fornisse i dati richiesti, ai sensi dell'art. 126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del Codice della Strada.». La societa' ricorrente, asserendo di non essere stata in grado di ottemperare all'invito rivoltele con il predetto verbale, formulava eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 126-bis comma 2 del codice della strada per contrasto con il parametro costituzionale espresso dall'art. 27 Cost di personalita' della responsabilita', nonche' per contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa. Riteneva, inoltre, la societa' ricorrente che anche l'onere imposto dall'art. 204-bis, ponendosi in contrasto con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e il libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Con memoria depositata in data 8 maggio 2004 si costituiva il Comune di Pordenone precisando: a) che l'art. 126-bis c.d.s. impone all'organo di polizia che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del codice della strada; b) che la stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all'identita' del conducente al momento della commessa violazione. All'udienza del 15 giugno 2004, fissata per la discussione sulle eccezioni di incostituzionalita' delle norme di cui agli artt. 126-bis, comma 2 e 204-bis, comma 3 del codice della strada, la difesa della societa' ricorrente, atteso che la questione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, e' stato risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 5-8 aprile 2004 (pubblicata nel n. 15 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª serie speciale), limitava la propria censura di incostituzionalita' in relazione all'art. 126-bis, comma 2 e instava per la sospensione del giudizio e per la remissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato. Il giudice di pace si riservava. D i r i t t o Dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta: a) che a carico della societa' ricorrente e' stata accertata la violazione di cui all'art. 158/2G-5 del codice della strada «per aver lasciato in sosta il veicolo sulla carreggiata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per le persone invalide»; b) che, non essendo stata possibile la contestazione immediata, la ricorrente veniva invitata a fornire entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione del verbale, le generalita' e i dati della patente di guida di colui che al momento dell'accertamento conduceva il veicolo, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, sarebbero state applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, del codice della strada. Cio' premesso, ritiene questo giudice che le questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente siano rilevanti ai fini del decidere, in quanto applicando la norma nella sua attuale formulazione le sanzioni previste sarebbero irrogate automaticamente, senza possibilita' di difesa. Quanto al profilo della fondatezza delle eccezioni il giudice rileva che in effetti la norma in questione, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, l'onere a carico del proprietario dell'autoveicolo di comunicare, a pena di sanzioni pecuniarie e accessorie, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, viola i disposti degli artt. 3, 24, 27 comma 1 e 111 della Costituzione. Come e' noto, uno degli aspetti piu' innovativi della riforma del codice della strada e' la cosiddetta patente a punti (art. 126-bis, comma 1). Al fine di rafforzare la deterrenza delle sanzioni per le violazioni piu' gravi lo stesso articolo prevede una decurtazione dei punti in dotazione in misura proporzionale alla gravita' della violazione accertata. Il comma 2 dell'art. 126-bis statuisce che la comunicazione della decurtazione dei punti vada effettuata al conducente, quale responsabile della violazione. Nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente, la comunicazione va fatta al proprietario dell'autoveicolo, il quale ha trenta giorni di tempo a decorrere dalla richiesta per comunicare «i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; nel caso non ottemperi: a) la decurtazione del punteggio avviene a suo carico; b) viene assoggettato alla sanzione pecuniaria ex art. 180, comma 8, del codice della strada. Tale obbligo incombe, se proprietario e' una persona giuridica, sul legale rappresentante o persona delegata. La norma e' tassativa e le sanzioni di cui sopra vanno applicate in ogni caso, anche quando il proprietario dichiari di non essere in grado di identificare il trasgressore. Il che comporta il superamento di uno dei principi cardine dell'ordinamento democratico, qual e' quello della responsabilita' personale o della responsabilita' colpevole, in quanto, ove fosse confermato, introdurrebbe, in contrasto con il disposto dell'art. 27, comma 1, della Costituzione, una sorta di responsabilita' per fatto altrui e, cioe', una possibilita' di inflizione della pena a chi non abbia in alcun modo contribuito alla realizzazione del fatto ne' lo abbia potuto impedire. In altre parole introdurrebbe il principio della responsabilita' oggettiva. La responsabilita' oggettiva e' istituto estraneo al diritto sanzionatorio sia che si tratti di quello penale sia di quello amministrativo. Basti ricordare che la legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce la normativa generale in materia di sanzioni amministrative di qualunque tipo, all'art. 3, che ricalca l'art. 42 c.p.. statuisce: «Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Ne consegue che anche in materia di sanzioni amministrative non puo' esistere una responsabilita' oggettiva e nessuno puo' rispondere al posto di altri. Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma va ravvisato nella violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), in quanto la decurtazione dei punti non potrebbe essere applicata nei confronti del proprietario sfornito di patente. La norma in questione, inoltre, non prevedendo alcuna ipotesi di esonero dall'onere della comunicazione dei dati del conducente, impedisce, di fatto, qualsiasi possibilita' di controdedurre, comprimendo fortemente, in contrasto con gli artt. 24, comma 2 e 111 Cost., il diritto di difesa, ostacolandone l'esercizio nel giusto processo. Ove, poi, il conducente non identificato sia proprio il proprietario dell'autoveicolo, verrebbe a configurarsi un vero e proprio obbligo di autodenuncia, affatto estraneo all'ordinamento giuridico italiano. In ogni caso, e' previsto un obbligo che non sempre puo' essere soddisfatto; per rendersene conto basti pensare al caso del legale rappresentante di una societa' con centinaia di dipendenti che usano gli autoveicoli dell'azienda. Ma le incongruenze della norma in questione si rivelano anche sotto altri profili. L'art. 196 del codice della strada sancisce il principio della solidarieta' del proprietario del veicolo con l'autore della violazione in ordine alla sola sanzione pecuniaria, ma concede (al proprietario) la possibilita' di provare che la circolazione e' avvenuta contro la sua volonta'. L'art. 126-bis, invece, introduce una nuova forma di solidarieta' che, al contrario di quella disciplinata dall'art. 196, non prevede la possibilita' di offrire la prova liberatoria. Quindi, non concede alcuna possibilita' di difesa e pone a carico del proprietario anche le sanzioni accessorie (decurtazione del punteggio). Infine, la norma in questione e' incongruente anche per la semplice ragione che, nell'ordinamento giuridico italiano, l'obbligo di denuncia sussiste, in determinati casi, solo in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni. In sostanza, la norma contestata sotto il profilo della legittimita' costituzionale, oltre a introdurre una sorta di delazione amministrativa, si pone in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 689/1981 che pone a base della sanzione un accertamento compiuto dagli organi di polizia, introducendo una forma di accertamento che si realizza mediante una sorta di attivita' sostitutiva dell'organo accertatore con il rischio di una spersonalizzazione della sanzione e, di conseguenza, di una inefficace perseguibilita' del vero e unico trasgressore e, cioe', del conducente del veicolo colto in infrazione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in relazione agli artt. 3, 24, 27 comma 1 e 111 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone, altresi', che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pordenone, addi' 21 giugno 2004 Il giudice di pace: Vairo 04C1084