N. 764 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004
Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Vergato nel procedimento civile vertente tra Gamberini Claudio contro Polizia municipale di Vergato Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilita' personale e con la normativa generale ex lege 689/1981 - Disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi (sanzionata solo pecuniariamente) di veicolo di proprieta' di una persona giuridica - Violazione del principio di eguaglianza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.41 del 20-10-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2004 il ricorrente sig. Gamberini Claudio rappresentato dall'avv. Michele Facci del Foro di Bologna proponeva opposizione verso il verbale n. 33U/2003/V prot. 1210/2003 della Polizia municipale di Vergato con il quale gli veniva contestata la violazione degli art. 148, comma 13 e comma 16, e dell'art. 142, comma 3 e comma 8 del Codice della Strada. Secondo la Polizia municipale di Vergato, il ricorrente, in data 5 settembre 2003, ad ore 11,20, procedeva a bordo dell'autoveicolo Fiat Marea tg. BW 477 AP lungo via della Costituzione in Vergato. All'altezza del civico n. 1100, «effettuava il sorpasso di altro veicolo arrestatosi per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata sull'attraversamento pedonale e ometteva di regolare particolarmente la velocita' del veicolo, come prescritto durante l'attraversamento dei centri abitati». Tale comportamento implica, per il vigente codice, il pagamento di una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida, e con le ultime modifiche normative anche la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida. Il ricorrente, eccepisce, di non essersi trovato alla guida della propria autovettura il giorno 5 settembre 2003, in quanto la stessa era stata affidata ad una concessionaria al fine di potere vendere la medesima al migliore offerente. Ai sensi dell'art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, il proprietario del veicolo, qualora non fosse alla guida del mezzo in relazione al quale viene elevata la contravvenzione, ha l'onere di indicare i dati del conducente al momento della commessa violazione; in mancanza di tale indicazione le sanzioni previste nella norma violata vengono al medesimo irrogate. Il ricorrente si trova pertanto nella seguente paradossale situazione: egli non ha commesso l'infrazione contestata dalla Polizia municipale, ma tuttavia soggiace ai provvedimenti di natura personale che sono conseguenti all'inflazione stessa: a) la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida; b) la sospensione della patente. E questo solo perche' non e' in grado, per cause a lui non imputabili di indicare il nominativo di chi, alla guida dell'auto di sua proprieta', ha effettivamente commesso la contestata violazione. Ritiene condivisibile, questo giudice, la tesi del legale del ricorrente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada per contrasto con l'art. 27 della Costituzione. In particolare, ci si riferisce alla parte in cui l'articolo prevede un'ipotesi di responsabilita' oggettiva in capo al proprietario, cui segue l'irrogazione di una sanzione amministrativa personale, nel caso in cui il guidatore non venga identificato. Quanto all'istituto della responsabilita' oggettiva, appare opportuno richiamare in materia penale l'art. 42 c.p. nonche' la legge 24 novembre 1981 n. 689, che costituisce la normativa generale in materia di sanzioni amministrative. Detta norma, all'art. 3 stabilisce il principio per cui «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Anche in materia amministrativa, pertanto, perche' sorga la responsabilita' a carico del contravventore, e' necessario che l'azione o l'omissione sia a lui riferibile psichicamente, quantomeno a titolo di colpa. Appare opportuno rilevare in questa sede altresi' un ulteriore dubbio di natura costituzionale che, sollevato dal ricorrente, lo scrivente ritiene condividere e giudica non manifestamente infondato. Secondo il tenore letterale dell'art. 126-bis, secondo comma, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente viene imposta al solo proprietario del veicolo laddove esso sia una persona fisica. Infatti, nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, al legale rappresentante, quando non ottemperi all'obbligo di fornire i dati del conducente entro il termine stabilito dall'autorita', viene applicato l'art. 180 settimo che prevede l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Cio' appare essere in violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la legge n. 214 del 2003 per contrasto con: art. 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti sulla patente del proprietario del veicolo in caso di mancata individuazione del conducente responsabile dell'infrazione contestata; art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria quando proprietario del veicolo sia una persona giuridica e il legale rappresentante, non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione delle generalita' del conducente, che si trovava alla guida al momento dell'avvenuta infrazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vergato, addi' 14 maggio 2004 Il giudice di pace: Poli Camagni 04c1085