N. 764 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004

Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Vergato nel
procedimento  civile  vertente  tra  Gamberini Claudio contro Polizia
municipale di Vergato

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i dati nel termine previsto - Denunciata introduzione di
  un'ipotesi   di   responsabilita'  oggettiva  -  Contrasto  con  il
  principio  della  responsabilita'  personale  e  con  la  normativa
  generale  ex  lege  689/1981  -  Disparita' di trattamento rispetto
  all'ipotesi   (sanzionata   solo  pecuniariamente)  di  veicolo  di
  proprieta'  di  una persona giuridica - Violazione del principio di
  eguaglianza.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  aggiunto  dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e
  modificato  dall'art. 7,  comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.41 del 20-10-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  28 gennaio  2004 il ricorrente sig.
Gamberini  Claudio  rappresentato dall'avv. Michele Facci del Foro di
Bologna   proponeva   opposizione   verso  il  verbale  n. 33U/2003/V
prot. 1210/2003  della Polizia municipale di Vergato con il quale gli
veniva  contestata la violazione degli art. 148, comma 13 e comma 16,
e dell'art. 142, comma 3 e comma 8 del Codice della Strada.
    Secondo  la Polizia municipale di Vergato, il ricorrente, in data
5  settembre  2003,  ad ore 11,20, procedeva a bordo dell'autoveicolo
Fiat Marea tg. BW 477 AP lungo via della Costituzione in Vergato.
    All'altezza  del civico n. 1100, «effettuava il sorpasso di altro
veicolo  arrestatosi  per  consentire  ai  pedoni  di attraversare la
carreggiata  sull'attraversamento  pedonale  e  ometteva  di regolare
particolarmente  la  velocita'  del  veicolo, come prescritto durante
l'attraversamento dei centri abitati».
    Tale  comportamento  implica, per il vigente codice, il pagamento
di  una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida, e
con  le  ultime modifiche normative anche la decurtazione di 15 punti
dalla patente di guida.
    Il ricorrente, eccepisce, di non essersi trovato alla guida della
propria  autovettura  il giorno 5 settembre 2003, in quanto la stessa
era stata affidata ad una concessionaria al fine di potere vendere la
medesima al migliore offerente.
    Ai  sensi  dell'art. 126-bis  del  nuovo  Codice della Strada, il
proprietario  del  veicolo, qualora non fosse alla guida del mezzo in
relazione  al  quale  viene elevata la contravvenzione, ha l'onere di
indicare  i dati del conducente al momento della commessa violazione;
in  mancanza  di  tale  indicazione  le sanzioni previste nella norma
violata vengono al medesimo irrogate.
    Il  ricorrente  si  trova  pertanto  nella  seguente  paradossale
situazione:  egli  non  ha  commesso  l'infrazione  contestata  dalla
Polizia  municipale,  ma tuttavia soggiace ai provvedimenti di natura
personale che sono conseguenti all'inflazione stessa:
        a) la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida;
        b) la sospensione della patente.
    E  questo  solo  perche'  non  e'  in  grado, per cause a lui non
imputabili  di indicare il nominativo di chi, alla guida dell'auto di
sua proprieta', ha effettivamente commesso la contestata violazione.
    Ritiene  condivisibile,  questo  giudice,  la tesi del legale del
ricorrente in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza
della  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis,
comma  2,  del  Codice della Strada per contrasto con l'art. 27 della
Costituzione.
    In  particolare,  ci  si  riferisce  alla parte in cui l'articolo
prevede   un'ipotesi   di   responsabilita'   oggettiva  in  capo  al
proprietario,  cui segue l'irrogazione di una sanzione amministrativa
personale, nel caso in cui il guidatore non venga identificato.
    Quanto   all'istituto  della  responsabilita'  oggettiva,  appare
opportuno  richiamare  in  materia  penale  l'art. 42 c.p. nonche' la
legge  24 novembre 1981 n. 689, che costituisce la normativa generale
in  materia  di  sanzioni  amministrative.  Detta  norma,  all'art. 3
stabilisce  il principio per cui «nelle violazioni cui e' applicabile
una  sanzione  amministrativa  ciascuno e' responsabile della propria
azione  od  omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa dolosa o
colposa».
    Anche  in  materia  amministrativa,  pertanto,  perche'  sorga la
responsabilita'  a  carico  del  contravventore,  e'  necessario  che
l'azione o l'omissione sia a lui riferibile psichicamente, quantomeno
a titolo di colpa.
    Appare  opportuno  rilevare  in questa sede altresi' un ulteriore
dubbio  di  natura  costituzionale  che, sollevato dal ricorrente, lo
scrivente ritiene condividere e giudica non manifestamente infondato.
    Secondo  il tenore letterale dell'art. 126-bis, secondo comma, la
sanzione  accessoria della decurtazione dei punti dalla patente viene
imposta al solo proprietario del veicolo laddove esso sia una persona
fisica.  Infatti, nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una
persona  giuridica,  al  legale  rappresentante, quando non ottemperi
all'obbligo  di  fornire  i  dati  del  conducente  entro  il termine
stabilito  dall'autorita',  viene  applicato  l'art. 180  settimo che
prevede l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
    Cio'  appare  essere  in  violazione del principio di uguaglianza
previsto dall'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione di costituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs.
30  aprile  1992,  n. 285 modificato con la legge n. 214 del 2003 per
contrasto con:
        art. 27  della  Costituzione,  nella  parte in cui prevede la
decurtazione  dei punti sulla patente del proprietario del veicolo in
caso   di   mancata   individuazione   del   conducente  responsabile
dell'infrazione contestata;
        art. 3   della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede
l'irrogazione  della sola sanzione pecuniaria quando proprietario del
veicolo  sia  una  persona  giuridica e il legale rappresentante, non
abbia  ottemperato all'obbligo di comunicazione delle generalita' del
conducente,  che  si  trovava  alla  guida  al  momento dell'avvenuta
infrazione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Vergato, addi' 14 maggio 2004
                  Il giudice di pace: Poli Camagni
04c1085