N. 766 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2004

Ordinanza  emessa il 26 maggio 2004 dal Magistrato di sorveglianza di
Bari sull'istanza proposta da Cinieri Pasquale

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della  parte  finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
  delle  persone  condannate  che abbiano subito la revoca, per fatto
  colpevole,   di   una   misura   alternativa   alla   detenzione  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto ai condannati
  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione (per i quali la
  sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita'
  rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(GU n.41 del 20-10-2004 )
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di concessione del beneficio della sospensione,
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge  n. 207/2003  proposta  da  Cinieri  Pasquale, nato a Gioia del
Colle  (Ba)  il  2 maggio 1968, libero sospeso, ha emesso la seguente
ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con   ordinanza   in   data  24  giugno  2002,  il  Tribunale  di
sorveglianza  di  Bari  concedeva  a  Cinieri  Pasquale,  in epigrafe
generalizzato,  la  misura  alternativa  dell'affidamento in prova ai
S.S.  in  relazione  alla  condanna  di  cui  alla sentenza in data 7
dicembre   1998   del   Tribunale   di   Bari,   misura   che  veniva
successivamente  revocata dallo stesso collegio con ordinanza in data
12 giugno 2003, per fatto colpevole, con efficacia retroattiva.
    A seguito della disposta revoca, il Cinieri ha ripreso a scontare
la  pena originariamente inflitta e ad oggi, a seguito di sospensione
dell'esecuzione  dell'ordinanza di revoca in pendenza del ricorso per
Cassazione,  e' in stato di liberta', e con istanza in data 18 maggio
2004,   ha   chiesto   di  fruire  del  beneficio  della  sospensione
condizionata  dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva
di cui alla legge n. 207/2003.

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
siano   state   ammesse  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione condizionata ex n. 207/2003 ovvero anche i condannati
che,  dopo  essere  stati  ammessi  ad  una  misura  alternativa alla
detenzione,  ne  abbiano successivamente subito la revoca [e' il caso
del  Cinieri  che,  ammesso  con ordinanza in data 24 giugno 2002 del
Tribunale  di  sorveglianza  di  Bari alla misura dell'affidamento in
prova  ai  S.S.  poi revocata con ordinanza dello stesso Tribunale in
data  12  giugno  2003, il 18 maggio 2004 ha presentato, in relazione
alla   medesima   condanna,   istanza   di  sospensione  condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»  (in  effetti  il  Cinieri,  per  effetto della sospensione
provvisoria  della  misura  disposta  ai sensi dell'art. 51-ter legge
n. 354/1975 il 22 agosto 2003 data di entrata in vigore della legge -
era  «in  stato  di  detenzione»),  poiche' esso sembra avere solo il
valore  di  «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio
temporale  per  l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma
non  anche  di  individuare  le condizioni sostanziali, soggettive ed
oggettive,  per  la  concessione o il diniego del beneficio, che sono
invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d)
di tale ultimo articolo ore vede appunto, tra le condizioni ostative,
l'ammissione   del   condannato   ad   una  misura  alternativa  alla
detenzione,  ma  non anche l'attualita' di tale condizione: pertanto,
la  condizione  ostativa  ben  potrebbe ritenersi integrare anche nei
confronti  dei  condannati che, successivamente all'ammissione ad una
misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione
di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,
non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e' escluso
dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della parte finale
della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge
ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia subito la revoca della
misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della
presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione di' condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, comma terzo
della Costituzione].
    Ne consegue che il mancato inserimento tra le cause ostative alla
concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle
ipotesi  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure
alternative  (ai  sensi  degli artt. 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma  1  della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema  che a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d)
della  legge  n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale   della   pena   detentiva   in   favore  dei  condannati  che
precedentemente abbiano ubito la revoca, per fatto colpevole (e cioe'
ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una misura
alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.
                              P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d) della legge
n. 207/2003,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione,   nella   parte   in  cui  consente  l'ammissione  alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  proposta  da  Cinieri Pasquale, s.m.g., in relazione
alla  residua  pena  di cui alla sentenza in data 7 dicembre 1998 del
Tribunale di Bari;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 26 maggio 2004
              Il magistrato di sorveglianza: D'Addetta
04C1087