N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2004
Ordinanza emessa il 9 giugno 2004 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Rusconi Carlo contro Comune di Livorno Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Denunciata previsione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilita' personale in materia penale, estensibile alle sanzioni amministrative che incidono sulla persona - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma.(GU n.41 del 20-10-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 2373/2003 R.G., promossa da Rusconi Carlo, residente in Grosseto, via R. Dominicana n. 39, autodifesa, ricorrente; Contro Comune di Livorno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Amelia Mariarosa Guerriero, resistente. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e succ. modifiche. Visto il ricorso presentato in data 24 novembre 2003 da Rusconi Carlo, che ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. V2002342945, emesso in data 5 settembre 2003 dalla Polizia municipale del Comune di Livorno e notificatogli il 6 ottobre 2003, con il quale gli e' stata addebitata la violazione dell'art. 142/8c. del Codice della Strada, avvenuta per circolazione del veicolo di sua proprieta' marca Alfa 156 - tg. BF 202 BW, in data 5 settembre 2003 alle ore 17,30 sulla variante Aurelia, nel Comune di Livorno, all'altezza del km 310.9, in quanto percorreva alla velocita' di 114 km/h un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocita' superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h ... Velocita' accertata 114 km/h, consentita 90 km/h, superata 18,3, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% ( comunque non inferiore a 5 km/h) stabilita dall'art. 197 d.P.R. n. 610/1996. Apparecchio rilevatore: Autovelox 104/C2 - foto 64 (agli atti ). Nel verbale impugnato si precisava che la violazione non era stata immediatamente contestata dagli agenti «perche' impegnati in precedenti consimili violazioni» e che la violazione contestata determina la sanzione accessoria della decurtazione di punti 2 dalla patente di guida. Visto che il ricorrente ha motivato la propria istanza deducendo innanzitutto di non essere stato lui alla guida, in quanto quel giorno a quell'ora si trovava al lavoro e rilevando, inoltre, come impossibile la identificazione del conducente sia per la mancata immediata contestazione da parte dei vigili sia per la impossibilita' di rilevarlo a posteriori dalla foto prodotta agli atti dal Comune di Livorno, sia per l'impossibilita' di poterlo fare non essendo egli stesso in grado di ricordare e comunque di accertare a distanza di un mese dal fatto ( data della notifica) chi potesse essere alla guida della propria autovettura quel giorno a quell'ora, ritenendo quindi illegittimo l'essere considerato «colpevole» solo in quanto proprietario dell'auto sollevava, infine, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti della patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettiva conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Visto che la questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare. Nel primo caso si rileva, infatti, che le sole sanzioni per le quali e' possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs. n. 285/1992), inoltre l'art 210 d.lgs. n. 285/1992 prevede l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati dall'art 27 Cost., possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Da cio' il ricorrente deduce che mentre e' legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, e' assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilita' oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art 126-bis, comma 2, Codice della Strada. Nel secondo caso e cioe' qualora si ritenga che la decurtazione dei punti della patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza non comprendendosi quale finalita' cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza appare in relazione al fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente. La sanzione non colpisce poi il proprietario in quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione all'organo accertatore dei dati del conducente. Si rileva, infine, l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art 126-bis del C.d.S., atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potra' al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potra' mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. Da cio' risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalita' ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile. Visto che la questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione, del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di essersi trovato altrove; inoltre, la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione «successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresi' dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento e' indicato ex lege come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, appare, inoltre, non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. La legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma 1, Cost.) cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Appaiono altresi' emergere dubbi di ragionevolezza della norma contestata (art. 3, Cost.) laddove appare applicabile sono nelle ipotesi di cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e causali.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Livorno, addi' 5 maggio 2004 Il Giudice di pace: Barcia 04C1094