N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2004

Ordinanza  emessa il 9 giugno 2004 dal giudice di pace di Livorno nel
procedimento  civile  vertente  tra  Rusconi  Carlo  contro Comune di
Livorno

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i  dati  nel termine previsto - Denunciata previsione di
  un'ipotesi   di   responsabilita'  oggettiva  estranea  al  sistema
  sanzionatorio  penale e amministrativo - Contrasto con il principio
  della responsabilita' personale in materia penale, estensibile alle
  sanzioni amministrative che incidono sulla persona - Violazione del
  principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e del
  diritto  al  silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento fra
  proprietari,  a seconda che siano titolari o meno di patente, e che
  si tratti di persone fisiche o giuridiche.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  aggiunto  dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e
  modificato  dall'art. 7,  comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma.
(GU n.41 del 20-10-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
al  n. 2373/2003  R.G.,  promossa  da  Rusconi  Carlo,  residente  in
Grosseto, via R. Dominicana n. 39, autodifesa, ricorrente;
    Contro  Comune  di  Livorno,  in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dalla  dott.ssa Amelia Mariarosa Guerriero,
resistente.
    Oggetto:  opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
n. 689/1981 e succ. modifiche.
      Visto il ricorso presentato in data 24 novembre 2003 da Rusconi
Carlo,   che   ha   proposto   opposizione   avverso  il  verbale  di
contestazione  n. V2002342945,  emesso in data 5 settembre 2003 dalla
Polizia municipale del Comune di Livorno e notificatogli il 6 ottobre
2003,   con   il   quale   gli  e'  stata  addebitata  la  violazione
dell'art. 142/8c.  del Codice della Strada, avvenuta per circolazione
del veicolo di sua proprieta' marca Alfa 156 - tg. BF 202 BW, in data
5 settembre 2003 alle ore 17,30 sulla variante Aurelia, nel Comune di
Livorno,   all'altezza  del  km  310.9,  in  quanto  percorreva  alla
velocita' di 114 km/h un tratto di strada sottoposto a limitazioni di
velocita'  superando  il  limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h
...  Velocita' accertata 114 km/h, consentita 90 km/h, superata 18,3,
calcolata  tenendo  conto  della  tolleranza  del  5%  ( comunque non
inferiore  a  5  km/h)  stabilita  dall'art.  197 d.P.R. n. 610/1996.
Apparecchio rilevatore: Autovelox 104/C2 - foto 64 (agli atti ).
    Nel  verbale  impugnato  si  precisava  che la violazione non era
stata  immediatamente  contestata  dagli agenti «perche' impegnati in
precedenti  consimili  violazioni»  e  che  la  violazione contestata
determina  la sanzione accessoria della decurtazione di punti 2 dalla
patente di guida.
    Visto  che il ricorrente ha motivato la propria istanza deducendo
innanzitutto  di  non  essere  stato  lui  alla guida, in quanto quel
giorno  a  quell'ora  si trovava al lavoro e rilevando, inoltre, come
impossibile  la  identificazione  del  conducente  sia per la mancata
immediata contestazione da parte dei vigili sia per la impossibilita'
di rilevarlo a posteriori dalla foto prodotta agli atti dal Comune di
Livorno,  sia  per  l'impossibilita' di poterlo fare non essendo egli
stesso in grado di ricordare e comunque di accertare a distanza di un
mese  dal  fatto ( data della notifica) chi potesse essere alla guida
della  propria  autovettura quel giorno a quell'ora, ritenendo quindi
illegittimo   l'essere   considerato   «colpevole»   solo  in  quanto
proprietario  dell'auto  sollevava, infine, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 126-bis,  comma  2,  codice  della  strada
(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto-legge 27
giugno  2003,  n. 151,  convertito  con  modificazioni dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata
identificazione  del  conducente,  la  decurtazione  dei  punti della
patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi,
entro   30  giorni  dalla  richiesta  dell'autorita'  competente,  le
generalita'  dell'effettiva conducente, per violazione degli artt. 3,
24 e 27 della Costituzione.
    Visto che la questione di legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente   appare   rilevante   sia   che  si  voglia  ritenere  la
decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che
la  si  voglia  ritenere una misura di carattere cautelare. Nel primo
caso  si  rileva,  infatti,  che  le  sole  sanzioni  per le quali e'
possibile  prevedere  una  solidarieta'  passiva del conducente e del
proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs.
n. 285/1992),   inoltre   l'art   210   d.lgs.   n. 285/1992  prevede
l'intrasmissibilita'  delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti
diversi   da   chi  ha  commesso  la  violazione.  Tali  disposizioni
costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati
con  riferimento  ai reati dall'art 27 Cost., possono essere estese a
tutte   le  violazioni  per  le  quali  sono  previste  sanzioni  che
colpiscono  la  persona.  Da  cio' il ricorrente deduce che mentre e'
legittima    la    solidarieta'   tra   conducente   e   proprietario
dell'autoveicolo   relativamente   alle   sanzioni   pecuniarie,   e'
assolutamente  contraria ai principi costituzionali ogni disposizione
che  introduca  ipotesi  di responsabilita' oggettiva per le sanzioni
amministrative  personali,  come  nel caso dell'art 126-bis, comma 2,
Codice della Strada.
    Nel  secondo  caso e cioe' qualora si ritenga che la decurtazione
dei   punti  della  patente  di  guida  abbia  natura  cautelare,  il
ricorrente  rileva  come la legge risulterebbe contraria al principio
di  ragionevolezza non comprendendosi quale finalita' cautelare possa
perseguirsi  applicando  la sanzione ad un soggetto diverso da quello
che  ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e
di  violazione  del  principio  di uguaglianza appare in relazione al
fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo
si  presenta  come  una  sanzione  intermittente o eventuale, essendo
applicabile  solo  se  il  proprietario  sia  una  persona  munita di
patente.
    La  sanzione  non colpisce poi il proprietario in quanto tale, ma
consegue  alla  mancata comunicazione all'organo accertatore dei dati
del  conducente. Si rileva, infine, l'oggettiva impossibilita' per il
proprietario  del  veicolo  di  rendere la dichiarazione prevista dal
comma  2  dell'art 126-bis del C.d.S., atteso che il proprietario che
non  fosse  presente  sul  luogo  dell'accertamento potra' al massimo
fornire  i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non
potra'  mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione
fosse  effettivamente  la  persona a cui lo aveva consegnato. Da cio'
risultando  contraria  al  principio  di  ragionevolezza, oltre che a
quello  di  legalita'  ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione
personale  al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe
legittimamamente  conseguire all'omissione di un comportamento attivo
naturalmente impossibile.
    Visto che la questione di legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente  verificata  la  decurtazione,  del punteggio,
stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale
rigetto   del   ricorso   (proposto   non   dal  conducente,  rimasto
sconosciuto,  bensi'  dal  proprietario del veicolo) comporterebbe la
automatica   decurtazione  del  punteggio  per  il  proprietario  del
veicolo,  alla  luce  della  dichiarata impossibilita' da parte dello
stesso  di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui
fu  rilevata  l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di
essersi  trovato  altrove;  inoltre, la legge non ha introdotto alcun
meccanismo  di  contestazione  «successiva»  alla comunicazione della
avvenuta  decurtazione  dei  punti,  come  si  ricava  altresi' dalla
circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio
l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
dispone  la  revisione  della  patente e il relativo provvedimento e'
indicato   ex  lege  come  definitivo,  non  suscettibile  di  alcuna
impugnazione.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata   dal   ricorrente,  appare,  inoltre,  non  manifestamente
infondata,  atteso  che  la  decurtazione  dei  punti  ad un soggetto
diverso  dall'autore  della  violazione risulta applicata a titolo di
responsabilita'  oggettiva,  istituto  estraneo  al  vigente  diritto
sanzionatorio  penale  e  amministrativo.  La legge 24 novembre 1981,
n. 689  stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa  ciascuno  e' responsabile
della  propria  azione  o omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa  o  colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni
amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (cfr.
art. 27,   comma  1,  Cost.)  cio'  comportando  l'impossibilita'  di
chiamare  a  rispondere  un  soggetto  al  posto  di  altri. Altresi'
censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. appare la norma
che  prevede  l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando
gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che
l'obbligo  di  denuncia  sussiste solo in capo a determinati soggetti
che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al
proprietario  di  denunciare  il  conducente del veicolo responsabile
della  violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino,
obbligato   a  parlare,  mentre  il  diritto  al  silenzio  e'  ormai
patrimonio   acquisito  del  nostro  ordinamento.  Appaiono  altresi'
emergere  dubbi  di  ragionevolezza  della  norma contestata (art. 3,
Cost.)  laddove  appare  applicabile  sono  nelle  ipotesi  di cui il
proprietario  sia  munito  di  patente, mentre nell'ipotesi in cui il
proprietario  fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno
il  proprietario  del  veicolo  ma  il  suo  legale  rappresentante o
addirittura  un  soggetto  ulteriore  scelto con criteri soggettivi e
causali.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  ricorrente in relazione
all'art.  126-bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285),  come  modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003
n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214  (legge  di  conversione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 186  del  12  agosto  2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Livorno, addi' 5 maggio 2004
                     Il Giudice di pace: Barcia
04C1094